Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_406/2014 KI-generiert

Litigant's Appealability Challenge Against Cantonal Designation of Recusal Review Body

Geschäftsnummer 5A_406/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning the appeal filed by an individual against a decision made by the Cantonal Administrative Court regarding a request for recusal in ongoing divorce proceedings. Previously, a Federal Tribunal had deemed a direct appeal inadmissible and directed the matter to a lower authority. Following the resolution by the Cantonal Council to refer the case to a higher tribunal, the administrative court eventually ruled the individual's subsequent appeal as inadmissible, stating that the governor's resolution was not classified as an appealable decision. The individual later appealed this ruling to the Federal Tribunal, claiming violations of federal and cantonal law without adequately addressing the court's reasoning for declaring the appeal inadmissible, leading to the dismissal of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 75 cpv. 2 LTF, Art. 5 PA, Art. 70 cpv. 4 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 5 Cost, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Litigant's Appealability Challenge Against Cantonal Designation of Recusal Review Body: Previously, a Federal Tribunal had deemed a direct appeal inadmissible and directed the matter to a lower authority. Following the resolution by the Cantonal Council to refer the case to a higher tribunal, the administrative court eventually ruled the individual's subsequent appeal as inadmissible, stating that the governor's resolution was not classified as an appealable decision. The individual later appealed this ruling to the Federal Tribunal, claiming violations of federal and cantonal law without adequately addressing the court's reasoning for declaring the appeal inadmissible, leading to the dismissal of the case.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verspätetes Ausstandsbegehren Für Rechtsbehelfe zuständige Stellen Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was manifestly insufficiently reasoned, allowing for a simplified procedure.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant due to losing the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_406/2014

Sentenza del 28 maggio 2014

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. B.________,

patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,

2. I

Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

3. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

opponenti,

Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ,

avv. Enrico Pusterla, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio,

Oggetto

autorità di ricorso in materia di ricusazione (divorzio ecc.),

ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2014

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso diretto contro una decisione della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino concernente una domanda di ricusa inoltrata da A.________ nell'ambito delle procedure giudiziarie che lo oppongono alla moglie B.________ e lo ha trasmesso all'autorità inferiore;

che in tale sentenza il Tribunale federale ha indicato di trasmettere il ricorso alla Corte cantonale affinché, eventualmente dopo essersi concertata con le altre autorità suscettibili di entrare in linea di conto, lo faccia pervenire a un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza;

che il 9 luglio 2013 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di trasmettere l'incarto alla Commissione di ricorso sulla magistratura affinché funga da tribunale superiore ai sensi dell' art. 75 cpv. 2 LTF ;

che con sentenza 10 marzo 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso 29 luglio 2013 introdotto da A.________ contro la risoluzione del Consiglio di Stato;

che secondo i giudici cantonali tale risoluzione governativa non può essere qualificata come decisione nel senso della definizione prevista all' art. 5 PA (RS 172.021) e non è pertanto impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo, bensì costituisce un atto normativo cantonale direttamente impugnabile al Tribunale federale ( art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF );

che per i giudici cantonali la questione della trasmissione del ricorso 29 luglio 2013 al Tribunale federale non si pone, A.________ avendo già provveduto lui stesso ad adire, cautelativamente, tale autorità con separato gravame;

che a titolo abbondanziale il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che, se anche si volesse qualificare la risoluzione del Consiglio di Stato come decisione ai sensi dell' art. 5 PA , la stessa costituirebbe un semplice atto di esecuzione di quanto disposto dal Tribunale federale con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012, ed eventuali vizi relativi alla sua esecuzione avrebbero dovuto essere censurati mediante ricorso al Consiglio federale ( art. 70 cpv. 4 LTF );

che secondo i giudici cantonali spetterà se del caso al Tribunale federale, già adito da A.________, trasmettere il gravame 29 luglio 2013 al Consiglio federale, qualora ne ritenesse dati i presupposti;

che con ricorso 12 maggio 2014, tempestivamente completato con allegato 26 maggio 2014, A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 10 marzo 2014 del Tribunale cantonale amministrativo, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e la concessione dell'assistenza giudiziaria;

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto contestato viola il diritto;

che quando, come nella fattispecie, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate ( DTF 138 III 728 consid. 3.4 con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii);

che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a sostenere che l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto federale ( art. 5 Cost. ) ed il diritto cantonale ticinese ( art. 12 e 73 cpv. 2 Cost./TI [RS 131.229] ed art. 2 e 4 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 [LPamm; RL/TI 3.3.1.1]) per non aver trasmesso il suo ricorso 29 luglio 2013 al Consiglio federale;

che così facendo il ricorrente censura, peraltro in modo vago, unicamente la motivazione abbondanziale, ma non si confronta minimamente (nemmeno nell'allegato integrativo del 26 maggio 2014) con l'argomentazione principale della sentenza impugnata secondo cui il ricorso 29 luglio 2013 va dichiarato irricevibile poiché non è rivolto contro una decisione ai sensi dell' art. 5 PA , bensì contro un atto normativo cantonale;

che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );

che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto;

che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 28 maggio 2014

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini