Spouses Contesting Roof Insulation Repair Resolution by Co-owners' Assembly
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between two co-owners of a property in a condominium regarding a decision made at a general assembly concerning the maintenance of a common area, specifically a terrace garden. During the assembly held on May 7, 2010, the co-owners voted to proceed with repairs on the terrace without restoring the garden, with the costs assigned to the owners of a specific apartment. The two co-owners challenged this decision in court, seeking to annul the resolutions made at the assembly. Initially, their petition was dismissed by a lower court, and they subsequently appealed this decision, which was also rejected by the appellate court. The co-owners then submitted a further appeal to the Federal Tribunal, contesting the legality of the assembly's decisions and the handling of expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 76 cpv. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 106 cpv. 1 LTF; Spouses Contesting Roof Insulation Repair Resolution by Co-owners' Assembly: During the assembly held on May 7, 2010, the co-owners voted to proceed with repairs on the terrace without restoring the garden, with the costs assigned to the owners of a specific apartment. The two co-owners challenged this decision in court, seeking to annul the resolutions made at the assembly. Initially, their petition was dismissed by a lower court, and they subsequently appealed this decision, which was also rejected by the appellate court. The co-owners then submitted a further appeal to the Federal Tribunal, contesting the legality of the assembly's decisions and the handling of expenses.
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KI-generiertCited in the dispositive to order the appellants to bear the judicial costs due to their defeat.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_405/2015
Sentenza del 1° aprile 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,
ricorrenti,
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio
C.________,
patrocinata dall'avv. dott. Giovanna Bonafede,
opponente.
Oggetto
proprietà per piani, contestazione di risoluzione assembleare,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A. I coniugi A.________ e B.________ sono comproprietari, un mezzo ciascuno, di una proprietà per piani del Condominio C.________ di X.________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 417. Alla loro unità è attribuita in uso preclusivo una parte comune, e meglio una porzione del tetto-terrazza, adibita a giardino pensile. All'assemblea generale del 7 maggio 2010 i comproprietari del Condominio C.________, preso atto del preventivo di spesa (punto 9.1 del verbale), hanno deciso - 32 voti a favore, 2 contrari, 7 astenuti - di effettuare il risanamento dell'isolazione di tale porzione di tetto-terrazza, " senza il ripristino del giardino e senza una nuova copertura ", per un costo complessivo di circa fr. 80/85'000.--, precisando che la quota di spesa per la rimozione del giardino pensile sarebbe stata posta a carico dei proprietari dell'appartamento n. 417 (punto 9.2 del verbale).
Con petizione 7 giugno 2010 A.________ e B.________ hanno convenuto la Comunione dei comproprietari del Condominio C.________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano affinché fossero annullate le " delibere 9.1 & 9.2 ". Con decisione 14 novembre 2012, il Pretore ha respinto la petizione.
B. Con sentenza 25 marzo 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui non era senza oggetto, l'appello introdotto da A.________ e B.________ contro la decisione pretorile. Più precisamente, secondo la Corte cantonale la richiesta di annullare la " delibera 9.1 " risulta priva d'oggetto siccome l'esame del preventivo di spesa non è stato oggetto di risoluzione assembleare, mentre la " delibera 9.2 " di porre a carico dei proprietari dell'appartamento n. 417 le spese per la rimozione e l'eventuale ripristino del giardino pensile - la cui sistemazione non poggia su alcun fondamento giuridico opponibile alla Comunione dei comproprietari - è conforme alle prescrizioni legali e convenzionali disciplinanti la proprietà per piani in discussione.
C. Con ricorso in materia civile 11 maggio 2015 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone la riforma nel senso di annullare " le delibere 9.1 & 9.2 " dell'assemblea dei comproprietari del 7 maggio 2010.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Presentato tempestivamente ( art. 100 cpv. 1 LTF combinato con l' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF ) dalle parti soccombenti in sede cantonale ( art. 76 cpv. 1 LTF ) contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) in una causa di carattere pecuniario il cui valore di lite raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso in materia civile soddisfa i citati requisiti formali.
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate ( DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nei motivi del ricorso l'insorgente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le e sigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ( DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 136 II 304 consid. 2.5).
1.4. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio contestato ( art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 342 consid. 2.1).
Con il ricorso in materia civile gli insorgenti producono uno scritto 3 aprile 2015 dell'amministrazione condominiale. Posteriore alla sentenza impugnata, esso risulta di primo acchito inammissibile.
2. Fatta eccezione per l'iniziale elenco delle censure (accertamento inesatto dei fatti e violazione degli art. 712a, 712be 712 m cpv. 2 CC), per qualche adattamento redazionale e per l'aggiunta di alcune considerazioni del tutto generiche o di primo acchito inammissibili poiché fondate sul predetto mezzo di prova nuovo, il rimedio presentato dinanzi al Tribunale federale riprodu ce testualmente la motivazione contenuta nell'appello interposto in sede cantonale. I ricorrenti hanno pertanto omesso di confrontarsi con gli argomenti contenuti nel qui impugnato g iudizio e di spiegare in che mod o quest'ultimo sarebbe contrario al diritto. Di conseguenza, il ricorso in materia civile non risponde alle esigenze di motivazione previste dall' art. 42 cpv. 2 LTF , e tantomeno a quelle esatte dall' art. 106 cpv. 2 LTF per le censure rivolte contro l'accertamento dei fatti operato dall'istanza precedente ( DTF 134 II 244 consid. 2.3).
3. Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorsa in spese della sede federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° aprile 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini