Aunt's Appeal on Visitation Rights Inadmissible Due to Failure to Pay Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding visitation rights between a niece and her nephew. The niece appealed a decision made by a regional guardianship commission that denied her the right to visit her six-year-old nephew, who is the child of his parents. After her appeal was not heard by the supervision authority due to a failure to pay necessary fees, the appellate court subsequently dismissed her case. The niece later attempted to bring the matter before the Federal Tribunal, arguing for the child's right to know and play with his family. However, her appeal was found to lack sufficient grounds and was deemed inadmissible by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Aunt's Appeal on Visitation Rights Inadmissible Due to Failure to Pay Costs: The niece appealed a decision made by a regional guardianship commission that denied her the right to visit her six-year-old nephew, who is the child of his parents. After her appeal was not heard by the supervision authority due to a failure to pay necessary fees, the appellate court subsequently dismissed her case. The niece later attempted to bring the matter before the Federal Tribunal, arguing for the child's right to know and play with his family. However, her appeal was found to lack sufficient grounds and was deemed inadmissible by the Federal Tribunal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to rule on the admissibility of the appeal via simplified procedure because the reasoning requirements were not met.
Used to order the appellant to bear the judicial costs due to being unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_392/2009
Sentenza del 2 luglio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
2. C.________,
rappresentato dal curatore Francesco Massei, e patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
3. D.________,
patrocinato dall'avv. Roberta Soldati,
4. Commissione tutoria regionale 1,
opponenti.
Oggetto
diritto di visita della zia,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che la Commissione tutoria regionale 1 ha negato a A.________ un diritto di visita nei confronti del nipote C.________, figlio di B.________ e di D.________;
che contro tale decisione A.________ è invano insorta dinanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino;
che il 15 maggio 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli l'appello di A.________ per mancato pagamento dell'anticipo spese;
che con scritto 4 maggio 2009 (recte: 4 giugno 2009) A.________ ha comunicato al Tribunale federale di voler "appellare" la sentenza dell'ultima istanza cantonale e ha chiesto il riconoscimento del "diritto di un bambino di 6 anni di conoscere e di giocare insieme a tutta la propria famiglia";
che in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali ( DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nella fattispecie la ricorrente lamenta un errore nella designazione delle parti e si duole del mancato riconoscimento del diritto di visita, ma non spende una parola per censurare la motivazione della Corte cantonale secondo cui l'appello non poteva essere esaminato a causa del mancato versamento dell'anticipo spese;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 luglio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti