Debtor Fails to Pay Cost Advance for Appeal Regarding Seizure of Inheritance Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual contested a decision regarding enforcement proceedings instigated by his brother for the collection of a debt. The enforcement authority had previously decided to release a vehicle from seizure while retaining the claimant's share in an inheritance. The claimant subsequently appealed to a higher court, which initially rejected a request for suspending the enforcement and required an advance payment for court fees. After failing to pay the required fees by the deadline, the court deemed the appeal inadmissible, leading to further procedural actions concerning the rejection of claims for refund of advance costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a OG, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debtor Fails to Pay Cost Advance for Appeal Regarding Seizure of Inheritance Interest: The enforcement authority had previously decided to release a vehicle from seizure while retaining the claimant's share in an inheritance. The claimant subsequently appealed to a higher court, which initially rejected a request for suspending the enforcement and required an advance payment for court fees. After failing to pay the required fees by the deadline, the court deemed the appeal inadmissible, leading to further procedural actions concerning the rejection of claims for refund of advance costs.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to impose court costs on the unsuccessful party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_351/2009
Sentenza del 10 luglio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, presidente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,
opponente,
Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina, 6760 Faido.
Oggetto
esecuzione del pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2009
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che, in parziale accoglimento del ricorso presentato il 6 marzo 2009 da A.________ contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dal fratello B.________ per l'incasso di fr. 3'350.--, il 27 aprile 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha svincolato dal pignoramento l'autovettura marca Nissan X-Trail e pignorato l'interessanza spettante a A.________ nella divisione della comunione ereditaria composta da lui stesso, C.________, B.________ e D.________;
che contro questa decisione il 18 maggio 2009 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale;
che l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al gravame è stata respinta con decreto del 22 maggio 2009, "facendo difetto il requisito delle possibilità di successo del rimedio";
che nella medesima occasione il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 700.-- entro il 2 giugno 2009;
che, essendo questo termine scaduto infruttuoso e non avendo il ricorrente - nello scritto del 2 giugno 2009 - dimostrato l'esistenza di motivi particolari atti a giustificare la rinuncia all'anticipo spese ( art. 62 cpv. 1 LTF ) da lui auspicata, con decreto del 4 giugno 2009 gli è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile di 10 giorni per procedere al versamento dell'anticipo spese (cfr. art. 62 cpv. 3 LTF );
che con lettera del 13 giugno 2009 A.________ ha rinnovato sia la richiesta tendente all'esonero dal versamento dell'anticipo spese sia quella relativa alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che gli argomenti da lui addotti, peraltro riferiti ad altre procedure giudiziarie, non inducono a riconsiderare quanto deciso il 4 giugno 2009;
che, in queste circostanze, visto il mancato versamento dell'anticipo spese entro il termine assegnato, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
che trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a OG ;
che con l'evasione del gravame la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo nemmeno stato invitato a determinarsi;
per questi motivi, la presidente pronuncia:
1. La domanda di riconsiderazione del decreto 4 giugno 2009 è respinta.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina.
Losanna, 10 luglio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:
Hohl Gianinazzi