Enforcement Office Operational Acts Challenge and Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, A.________, who filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment or modification of a previous decision by the Supervisory Authority of the Ticino Cantonal Appeals Court's Execution and Bankruptcy Division. The authority had partially accepted A.________'s appeal against the Biasca Execution Office's decision, which initially deemed the credit title "too long" in the debt enforcement request against attorney B.________ for a sum of CHF 250,000 plus interest. The authority ordered the Execution Office to revoke the cancellation and update the credit description. A.________ contested several legal provisions, claiming procedural issues and violation of fundamental rights, including the right to be heard. However, the appeal was declared inadmissible as A.________ failed to adequately address the reasoning provided by the supervisory authority, not meeting the Swiss Federal Tribunal's stringent requirements for such appeals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Enforcement Office Operational Acts Challenge and Appeal Inadmissibility: The authority had partially accepted A.________'s appeal against the Biasca Execution Office's decision, which initially deemed the credit title "too long" in the debt enforcement request against attorney B.________ for a sum of CHF 250,000 plus interest. The authority ordered the Execution Office to revoke the cancellation and update the credit description. A.________ contested several legal provisions, claiming procedural issues and violation of fundamental rights, including the right to be heard. However, the appeal was declared inadmissible as A.________ failed to adequately address the reasoning provided by the supervisory authority, not meeting the Swiss Federal Tribunal's stringent requirements for such appeals.
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KI-generiertThe appeal was decided under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible and insufficiently motivated.
The court costs were imposed on the appellant due to the outcome of the decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_350/2020
Sentenza del 25 maggio 2020
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Biasca,
B.________.
Oggetto
precetti esecutivi,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 aprile 2020
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.20).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con sentenza 10 aprile 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto da A.________ contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Biasca (UE). L'autorità di vigilanza ha considerato il ricorso fondato nella misura in cui criticava il fatto che l'UE avesse ritenuto " troppo lungo " il titolo di credito menzionato sulla domanda di esecuzione promossa da A.________ nei confronti dell'avv. B.________ (volta all'incasso di fr. 250'000.-- oltre interessi) e ha quindi ordinato all'UE di revocare l'annullamento dell'esecuzione n. 2786785 e di sostituire nel suo sistema informativo il testo della causa di credito con quello seguente: " gravi danni morali - materiali - spese, lesione dell'onore e della dignità; v. testo completo nella domanda di esecuzione allegata a questo precetto esecutivo ". L'autorità di vigilanza ha dichiarato senza oggetto le lamentele contro i provvedimenti successivi dell'UE e ha invece ritenuto il ricorso irricevibile nella misura in cui tendeva a far constatare supposte mancanze dell'UE in vista di una successiva azione di responsabilità secondo l' art. 5 LEF , la competenza al riguardo spettando al giudice civile.
2. Con ricorso in materia civile 11 maggio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza 10 aprile 2020 dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento oppure la riforma nel senso dell'integrale accoglimento del suo ricorso cantonale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, la ricorrente lamenta la violazione di numerosi disposti di legge. Ella ritiene, in sostanza, che la sentenza dell'autorità di vigilanza sarebbe arbitraria, discriminatoria, contraria al principio della buona fede e inficiata di gravi vizi procedurali, tra i quali la violazione del suo diritto di essere sentita. La sua motivazione si esaurisce tuttavia in una generica contestazione del giudizio cantonale, senza alcun valido confronto con la dettagliata argomentazione sviluppata dall'autorità di vigilanza, e non soddisfa pertanto le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
3.2. Nella misura in cui la ricorrente non critica la sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì le decisioni ed i vari atti che l'hanno preceduta, il suo rimedio si appalesa invece inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF ).
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 25 maggio 2020
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini