Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_35/2020 KI-generiert

Enforcement Validity Challenge Following Debtor's Departure

Geschäftsnummer 5A_35/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual (the appellant) requested the cancellation or suspension of an execution initiated by another party (the respondent) at the Office of Execution in Lugano. The Office of Execution, with its decision dated June 28, 2019, rejected this request, and the appellant subsequently appealed to the Appellate Court's Chamber of Execution and Bankruptcy of the Canton of Ticino, which also rejected the appeal on December 11, 2019. The appellate court held that the issue of a lack of an executive forum in Switzerland was resolved in a previous federal court decision, and that a proposal for judgment had become final as it wasn't timely contested. In response, the appellant brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the appellate court's decision on several legal grounds. However, the Federal Tribunal found that the appellant's claims were insufficiently motivated and did not meet the necessary legal requirements, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 53 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Enforcement Validity Challenge Following Debtor's Departure: The Office of Execution, with its decision dated June 28, 2019, rejected this request, and the appellant subsequently appealed to the Appellate Court's Chamber of Execution and Bankruptcy of the Canton of Ticino, which also rejected the appeal on December 11, 2019. The appellate court held that the issue of a lack of an executive forum in Switzerland was resolved in a previous federal court decision, and that a proposal for judgment had become final as it wasn't timely contested. In response, the appellant brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the appellate court's decision on several legal grounds. However, the Federal Tribunal found that the appellant's claims were insufficiently motivated and did not meet the necessary legal requirements, leading to the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Rechtsbeständigkeit der Betreibung Einstellung des Konkursverfahrens Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Betreibung auf Pfändung Revision eines Entscheids Urteilsvollstreckung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was decided under the simplified procedure because it was manifestly insufficiently reasoned.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant following the outcome of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_35/2020

Sentenza del 21 febbraio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano,

B.________,

Oggetto

annullamento/sospensione dell'esecuzione,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.55).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. L'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE), con decisione 28 giugno 2019, ha respinto la richiesta 26 giugno 2019 di A.________ di annullare o sospendere l'esecuzione promossa nei suoi confronti da B.________.

Mediante sentenza 11 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso inoltrato da A.________ avverso tale provvedimento dell'UE. Secondo la Corte cantonale, la questione dell'asserita mancanza di un foro esecutivo in Svizzera è stata definitivamente risolta nella sentenza 5A_406/2019 del Tribunale federale del 3 giugno 2019, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'escussa contro la decisione 23 aprile 2019 mediante cui l'autorità di vigilanza aveva ritenuto che la sua partenza per l'estero, notificata il 4 ottobre 2018, non aveva influito sulla validità dell'esecuzione, dato che l'avviso di pignoramento le era stato notificato prima, ossia il 30 agosto 2018 (v. art. 53 LEF ). Per i Giudici cantonali, la proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018 (con cui l'escussa è stata condannata a pagare alla creditrice procedente fr. 4'403.-- oltre interessi e spese) va inoltre considerata cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata tempestivamente da quando la ricorrente ne ha avuto conoscenza.

2. Con ricorso in materia civile 13 gennaio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento.

Non sono state chieste determinazioni.

3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

In concreto la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 26 lett. b della legge ticinese del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR; RL 280.220] e degli art. 17, 18 e 53 LEF , nonché 9 e 29 Cost. Il suo ricorso non soddisfa tuttavia le predette esigenze di motivazione. Innanzitutto laddove le sue censure sono rivolte contro l'operato dell'UE (che non è un'ultima istanza cantonale; v. art. 75 cpv. 1 LTF ) oppure laddove esse sono nuove e quindi inammissibili in questa sede ( DTF 143 III 290 consid. 1.1), come il rimprovero secondo cui la sua richiesta 26 giugno 2019 depositata all'UE avrebbe dovuto essere trattata quale istanza di revisione. Per il resto, ella si limita a ripresentare "l'eccezione di incompetenza territoriale" per effetto del suo preteso trasferimento all'estero in data 31 dicembre 2017 e "l'eccezione di difetto di notificazione" della proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018, criticando gli argomenti dei Giudici cantonali unicamente in modo apodittico e superficiale.

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Dato l'esito del gravame, non occorre esaminare se possa essere congiunto con il ricorso 5A_37/2020 (pure deciso in data odierna), come proposto dalla ricorrente.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 21 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini