Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_348/2013 KI-generiert

Father's Appeal Against Guardianship Modification and Visitation Rights Dismissed for Insufficient Reasoning

Geschäftsnummer 5A_348/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a custody dispute concerning a minor child following the separation of the parents. Initially, the parents established a visitation right for the father, which was later modified by a regional guardianship commission that appointed a guardian to oversee educational matters for the child due to concerns about parental conflict. The father contested both the modification of visitation rights and the establishment of the guardianship in court, but his appeals were largely dismissed due to insufficient reasoning and failure to adequately address the concerns raised by authorities. He subsequently filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which found his arguments to be inadequately motivated, leading to the dismissal of his appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Father's Appeal Against Guardianship Modification and Visitation Rights Dismissed for Insufficient Reasoning: Initially, the parents established a visitation right for the father, which was later modified by a regional guardianship commission that appointed a guardian to oversee educational matters for the child due to concerns about parental conflict. The father contested both the modification of visitation rights and the establishment of the guardianship in court, but his appeals were largely dismissed due to insufficient reasoning and failure to adequately address the concerns raised by authorities. He subsequently filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which found his arguments to be inadequately motivated, leading to the dismissal of his appeal.

Schlagwörter

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Abänderung des Besuchsrechts Vormundschaft elterliche Gewalt neues rechtliches Vorbringen minderjähriges Kind Ehetrennung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible by the President in a simplified procedure due to insufficient substantiation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant following the outcome of the decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_348/2013

Sentenza del 16 maggio 2013

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente,

Commissione tutoria regionale 3, 6932 Breganzona,

(ora Autorità regionale di protezione 3, sede di Lugano-Ovest, via dott. Polar 46, casella postale 246,

6932 Breganzona).

Oggetto

relazioni personali; curatela educativa,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 aprile 2013 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che C.________, dopo la separazione dei genitori, è rimasto con la madre B.________;

che davanti al Pretore di Lugano, con accordo 14 giugno 2005, i genitori hanno stabilito un diritto di visita del padre A.________;

che con decisione 16 marzo 2012 la Commissione tutoria regionale 3 (ora Autorità regionale di protezione 3) ha modificato tale diritto di visita del padre e ha conferito al Servizio medico-psicologico un mandato di valutazione delle capacità genitoriali, decisione poi confermata il 15 maggio 2012 dall'(allora) Autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino;

che con gravame 14 giugno 2012 A.________ ha impugnato tale giudizio 15 maggio 2012 dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

che mediante decisione 2 agosto 2012 la Commissione tutoria regionale 3 ha istituito una curatela educativa in favore di C.________ e ha nominato un curatore, decisione poi confermata dalla già menzionata Autorità di vigilanza sulle tutele in data 8 novembre 2012;

che con impugnativa 30 novembre 2012 A.________ ha pure impugnato dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino l'istituzione della curatela educativa e la designazione del curatore;

che mediante sentenza 11 aprile 2013 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella limitata misura della sua ricevibilità, il reclamo 14 giugno 2012 di A.________, considerando in sostanza che "il reclamante non spiega in alcun modo perché la nuova regolamentazione delle relazioni personali non vada bene, e nemmeno indica in quale modo gli interessi di suo figlio siano compromessi dal nuovo assetto" e che la richiesta di poter ottenere l'autorità parentale sul figlio "va diretta all'autorità di protezione di prime cure";

che, con la stessa sentenza 11 aprile 2013, il Presidente della Camera di protezione ha invece dichiarato integralmente irricevibile il reclamo 30 novembre 2012 per insufficiente motivazione, A.________ non essendosi confrontato con le ragioni esposte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele secondo la quale la curatela educativa era necessaria per proteggere il minore dall'alta conflittualità dei genitori;

che con ricorso in materia civile 10 maggio 2013 A.________ si è aggravato al Tribunale federale avverso la sentenza 11 aprile 2013, chiedendo "una revisione totale della problematica";

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che nel gravame in esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione;

che infatti il ricorrente, per quanto il suo rimedio risulti comprensibile, non si confronta con gli argomenti addotti nella sentenza del Presidente della Camera di protezione (unica decisione qui impugnabile; v. art. 75 cpv. 1 LTF ) a sostegno della reiezione rispettivamente dell'irricevibilità dei suoi reclami, ma si limita ad esporre la sua versione dei fatti e a reiterare accuse alle parti coinvolte nella procedura;

che inoltre nella misura in cui i documenti acclusi al ricorso non facciano già parte dell'incarto, la loro produzione deve essere considerata inammissibile ( art. 99 cpv. 1 LTF );

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, alla Commissione tutoria regionale 3 (ora Autorità regionale di protezione 3) e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 maggio 2013

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini