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5A_342/2021 KI-generiert

Property Co-owner v. Justice of the Peace (Delayed Procedure and Procedural Costs)

Geschäftsnummer 5A_342/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a couple, who are co-owners of a property in a residential development, initiated legal proceedings against the company managing the property to contest decisions made at a general assembly meeting of co-owners held on April 4, 2019. The couple filed for conciliation on May 3, 2019, and during a conciliation hearing on September 26, 2019, the local peace judge noted the absence of the defendant and declared the conciliation process failed, subsequently authorizing court action on October 15, 2019, with the couple bearing the cost of CHF 70. In February 2021, one of the co-owners appealed to the Ticino Cantonal Court of Appeals' civil complaints chamber, citing delays as no procedural progress had occurred since their January 2020 petition. On March 29, 2021, the canton court ordered the peace judge to formally open and manage proceedings. The co-owner then appealed this canton court decision to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the cost order and other claims.

Legislator-Regeste

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Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 37 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF; Property Co-owner v. Justice of the Peace (Delayed Procedure and Procedural Costs): The couple filed for conciliation on May 3, 2019, and during a conciliation hearing on September 26, 2019, the local peace judge noted the absence of the defendant and declared the conciliation process failed, subsequently authorizing court action on October 15, 2019, with the couple bearing the cost of CHF 70. In February 2021, one of the co-owners appealed to the Ticino Cantonal Court of Appeals' civil complaints chamber, citing delays as no procedural progress had occurred since their January 2020 petition. On March 29, 2021, the canton court ordered the peace judge to formally open and manage proceedings. The co-owner then appealed this canton court decision to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the cost order and other claims.

Schlagwörter

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Friedensrichteramt Verfahrensverzögerungen Verletzung von Verfahrensrechten verfassungsmässige Anforderung Eigentumsrecht Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 34 cpv. 1 LTF
La domanda di "a stensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF .
Art. 34 cpv. 2 LTF
Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ).
Art. 37 LTF
In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (v.
Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
30'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la controversia non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell' art.
Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF
b LTF e, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la controversia non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF .
Art. 116 LTF
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ).
Art. 106 cpv. 2 LTF
117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid.
art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to exceptionally waive the collection of judicial costs for the federal level.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_342/2021

Sentenza del 14 maggio 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

B.A.________,

ricorrente,

contro

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, via Carducci 4, 6900 Lugano.

Oggetto

ritardata giustizia (contestazione di delibere assembleari),

ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2021

dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2021.11).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con istanza di conciliazione 3 maggio 2019 i coniugi A.A.________ e B.A.________ (comproprietari della proprietà per piani n. 28090 della Residenza D.________ sita sul fondo n. 345 RFD di X.________) hanno convenuto la C.________ SA (amministratrice della proprietà per piani) contestando le delibere dell'assemblea generale ordinaria dei comproprietari del 4 aprile 2019.

All'udienza di conciliazione del 26 settembre 2019 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha preso atto dell'assenza della convenuta e ha dichiarato decaduta la conciliazione. Il 15 ottobre 2019 egli ha rilasciato l'autorizzazione ad agire, ponendo le spese processuali di fr. 70.-- a carico dei coniugi A.________.

Con reclamo per denegata giustizia 13 febbraio 2021 B.A.________ si è rivolta alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, facendo valere di aver dato seguito (con il marito A.A.________) all'autorizzazione ad agire e introdotto la petizione in data 10 gennaio 2020 senza però "nessuna evoluzione procedurale dalla Giudicatura di pace di Lugano Ovest". Mediante sentenza 29 marzo 2021 la Camera civile dei reclami (dopo aver respinto la richiesta di astensione rivolta al suo Presidente) ha invitato il Giudice di pace "ad aprire formalmente la procedura rubricando la petizione e decidendo, secondo il suo potere di apprezzamento, come trattarla dandone comunicazione alle parti".

2. Con ricorso 3 maggio 2021 B.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarla annullando le spese processuali fissate dal Giudice di pace ("poiché non considerate dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello rispetto all'accoglimento del reclamo cantonale"). Ella ha anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Le sue ulteriori conclusioni (volte per esempio all'assegnazione di un risarcimento danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.

Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.

3. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).

La domanda di "a stensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Escher, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

4. La sentenza cantonale è stata pronunciata in una causa di carattere pecuniario il cui valore di lite (inferiore a fr. 10'000.-- secondo gli accertamenti dell'autorità precedente; v. art. 48 lett. d n. 2 della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria [LOG; RL/TI 177.100]) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la controversia non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF . La sentenza impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non discute la decisione di ultima istanza cantonale (v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF ), bensì l'operato di altre autorità (anche in cause del tutto estranee alla presente).

4.2. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). La parte ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Ora, nella inutilmente prolissa impugnativa all'esame (31 pagine), la ricorrente accenna alla violazione di alcune garanzie costituzionali (in particolare degli art. 9, 29 cpv. 1 e 2 e 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU), ma le sue generiche e confuse censure non soddisfano minimamente le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF .

5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

C onsiderate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. Non si giustifica assegnare né ripetibili né " in dennità di inconvenienza".

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alla ricorrente, al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 maggio 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini