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5A_338/2025 KI-generiert

Father's Appeal to Contest Paternity Dismissed Due to Prior Binding Italian Judgment

Geschäftsnummer 5A_338/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Father's Appeal to Contest Paternity Dismissed Due to Prior Binding Italian Judgment The case concerns a father's (A.) attempt to contest the paternity of his two children, C. and D., via an *actio in contestazione* of paternity recognition under Art. 260a CC. The Cantonal Court dismissed the claim regarding D. because his filiation had not been established by A.'s recognition but by a binding Italian judicial decree from 2020 which found him to be A.'s son, a ruling that could not be challenged in Swiss court through an action contesting paternity recognition, which is reserved for cases involving a voluntary act of recognition. The Federal Supreme Court confirmed the dismissal, finding the father's appeal—which argued judicial authority denied his protective interest to pursue the claim, failed to order a DNA test, and violated fundamental rights—to be insufficiently reasoned as required by Art. 42 para. 2 LTE, as the father merely reiterated prior arguments without substantively addressing the Cantonal Court's reasoning that the Italian judgment barred the application of Art. 260a CC.

Legislator-Regeste

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Art. 260a CC, Art. 299 CPC, Art. 91 lett. b LTF, Art. 72 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Father's Appeal to Contest Paternity Dismissed Due to Prior Binding Italian Judgment: and D., via an *actio in contestazione* of paternity recognition under Art. 260a CC. The Cantonal Court dismissed the claim regarding D. because his filiation had not been established by A.'s recognition but by a binding Italian judicial decree from 2020 which found him to be A.'s son, a ruling that could not be challenged in Swiss court through an action contesting paternity recognition, which is reserved for cases involving a voluntary act of recognition. The Federal Supreme Court confirmed the dismissal, finding the father's appeal—which argued judicial authority denied his protective interest to pursue the claim, failed to order a DNA test, and violated fundamental rights—to be insufficiently reasoned as required by Art. 42 para. 2 LTE, as the father merely reiterated prior arguments without substantively addressing the Cantonal Court's reasoning that the Italian judgment barred the application of Art. 260a CC.

Schlagwörter

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Anfechtung der Vermutung der Vaterschaft Nachkomme Familienname erworbener Anspruch Rechte des Kindes substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide the appeal in the simplified procedure because it was manifestly insufficiently reasoned.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

Used to reject the application for legal aid due to the lack of prospects of success.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_338/2025

Sentenza del 4 giugno 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

D.________,

patrocinato dall'avv. Paride De Stefani,

opponente.

Oggetto

contestazione del riconoscimento di paternità,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 aprile 2025

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2025.23/24).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. B.________ ha dato alla luce C.________ nel 2015 in Svizzera, la quale è stata riconosciuta da A.________, e poi D.________ nel 2017 in Italia, il quale è stato dichiarato figlio di A.________ con sentenza 1° aprile 2020 del Tribunale ordinario di Firenze.

Il 17 febbraio 2025 A.________ ha convenuto C.________ e D.________ con un'azione di contestazione del riconoscimento di paternità giusta l'

art. 260a CC

.

Con decisione 19 febbraio 2025 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile la petizione nei confronti del figlio D.________ (dispositivo n. 2) per assenza di un interesse degno di protezione alla promozione di una tale azione, dato che il legame di filiazione era stato accertato attraverso una sentenza giudiziaria italiana in esito a un'azione di paternità promossa dalla madre e non per riconoscimento del padre, e ha invece fissato all'autorità di protezione dei minori un termine di 30 giorni per nominare alla figlia C.________ un curatore di rappresentanza giusta l'

art. 299 CPC

(dispositivo n. 4).

2. Mediante sentenza 7 aprile 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato il 10 marzo 2025 da A.________ avverso il dispositivo n. 2 della decisione pretorile. La Corte cantonale ha anch'essa sottolineato che non vi era alcun riconoscimento di paternità nei confronti di D.________ che potesse essere contestato con l'azione dell'

art. 260a CC

. Essa ha poi osservato che le obiezioni riguardo alla sentenza 1° aprile 2020 di accertamento della paternità del figlio (secondo le quali la decisione sarebbe stata emanata in contumacia senza una regolare notifica, sarebbe fondata su una falsa presunzione di residenza in Italia e sarebbe suffragata unicamente da una perizia comparativa tra i due fratelli senza un test genetico diretto tra il presunto padre e il figlio) esulavano dall'oggetto della lite e che esse potevano essere presentate unicamente nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento giuridico italiano.

La Corte cantonale non ha prelevato spese a carico di A.________ e, siccome non era patrocinato, ha dichiarato priva di oggetto la sua richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di appello.

3. Con ricorso 29 aprile 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di ordinare l'esecuzione " del test del DNA diretto tra il ricorrente e il minore D.________ ", di nominare un " curatore straordinario " in favore del figlio e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.

Non sono state chieste determinazioni.

4.

4.1.

Il rimedio all'esame, diretto contro una decisione parziale ai sensi dell'

art. 91 lett. b LTF

, può essere trattato quale ricorso in materia civile ai sensi dell'

art. 72 cpv. 1 LTF

.

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (

art. 42 cpv. 1 LTF

). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (

art. 42 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

142 III 364

consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (

art. 106 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

1.2.2;

142 III 364

consid. 2.4).

4.2.

Nel gravame all'esame, il ricorrente lamenta la violazione degli art. 8, 13, 29, 29ae 30 Cost., 6 e 8 CEDU, 8 e 260c CC. Egli invoca " la tutela del diritto fondamentale alla verità biologica in relazione al minore D.________ ", siccome a suo dire la filiazione di quest'ultimo sarebbe stata "erroneamente dichiarata da un'autorità giudiziaria estera in contumacia del ricorrente, senza alcun esame genetico diretto e nell'ambito di un procedimento viziato da incompetenza giurisdizionale e notificazioni giuridicamente inesistenti ". Secondo il ricorrente, il Tribunale di appello avrebbe omesso di tenere conto della sua grave situazione personale, negato in modo ingiustificato il suo interesse degno di protezione alla promozione dell'azione dell'

art. 260a CC

che " consente di impugnare anche lo stato di figlio risultante da un accertamento giudiziario purché sussistano nuovi elementi e si agisca entro il termine legale ", rifiutato l'esecuzione del testo genetico diretto " senza un esame concreto della rilevanza probatoria " e trattato in modo differente i due minori " in presenza di situazioni di fatto sostanzialmente analoghe " in " violazione del principio di uguaglianza ".

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale anche la violazione degli

art. 117 e 119 CPC

e 29 cpv. 3 Cost. per avergli negato il gratuito patrocinio.

4.3.

Attraverso la sua (seppur lunga) motivazione, il ricorrente si limita però in sostanza a genericamente riproporre le obiezioni già fatte valere in sede cantonale, omettendo di seriamente confrontarsi con le dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio oppure travisandone il senso. Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze previste dall'

art. 42 cpv. 2 LTF

e ancor meno quelle accresciute dell'

art. 106 cpv. 2 LTF

.

5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (

art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (

art. 66 cpv. 1 LTF

). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 giugno 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini