Withdrawal of Appeal Regarding Child Protection Measures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA custody case involved a parent whose decision-making rights regarding the residence of their child were temporarily restricted by a regional authority. This authority had mandated the placement of the child with a specific institution and appointed an educational curator. The parent subsequently appealed the authority's decision to a higher court, which dismissed the appeal. Following this, the parent filed a civil recourse to the federal court but later withdrew the appeal. Consequently, the federal court acknowledged the withdrawal and removed the case from its agenda, deciding that the legal costs would be borne by the withdrawing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 310 CC, Art. 308 CC, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 73 PC, Art. 66 cpv. 2 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Child Protection Measures: This authority had mandated the placement of the child with a specific institution and appointed an educational curator. The parent subsequently appealed the authority's decision to a higher court, which dismissed the appeal. Following this, the parent filed a civil recourse to the federal court but later withdrew the appeal. Consequently, the federal court acknowledged the withdrawal and removed the case from its agenda, deciding that the legal costs would be borne by the withdrawing party.
Schlagwörter
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KI-generiertCited for imposing court costs on the withdrawing party (the appellant).
Cited for reducing the amount of the court costs.
Cited in relation to the procedural order to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_334/2016
Decreto del 15 giugno 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco, piazza Grande 1, casella postale 656, 6512 Giubiasco.
Oggetto
privazione custodia parentale,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2016
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 9 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco ha, in via cautelare, limitato il diritto di A.________ di decidere il luogo di dimora del figlio B.________ ( art. 310 CC ) e dato mandato all'UAP di Bellinzona di collocare il figlio e, in via supercautelare, istituito una curatela educativa in favore di B.________ ( art. 308 CC ) e regolato il diritto di visita della madre;
che con sentenza 8 aprile 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo 14 dicembre 2015 presentato da A.________ avverso la predetta decisione;
che con ricorso in materia civile 4 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che con scritto 7 giugno 2016 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;
che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF , non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 PC );
che la domanda di assistenza giudiziaria è quindi divenuta priva di oggetto (v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF , vanno poste a carico della parte desistente, ossia della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ; art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ; v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché a B.________ (per il tramite della curatrice di rappresentanza avv. C.________ e del curatore educativo D.________).
Losanna, 15 giugno 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Marazzi
La Cancelliera: Antonini