Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_33/2020 KI-generiert

Creditor's Appeal Regarding Supplementary Seizure and Subsistence Minimum Calculation Dismissed.

Geschäftsnummer 5A_33/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an enforcement proceeding initiated by an individual, A., against another party, B., to recover CHF 32,401 plus interest. The Execution and Bankruptcy Court of the Appellate Tribunal of the Canton of Ticino ordered the seizure of B.'s car, which had already been sold to B.'s brother, and assigned it a value of CHF 1,000. A. requested a recalculation of B.'s minimum subsistence level and attempted to seize a savings account, which the executing office in Lugano denied as a complementary seizure was deemed not possible. A's subsequent appeal against this decision to the Execution and Bankruptcy Court was dismissed on December 11, 2019. A. then filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the lower court's refusal to re-evaluate B.'s minimum subsistence calculation and the denial of an additional seizure. The Tribunal noted that the appeal did not meet the required standards of reasoning, as A. primarily declared the earlier decisions unacceptable without sufficient legal argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 28 cpv. 1 LPR, Art. 110 cpv. 1 LEF, Art. 115 cpv. 3 LEF, Art. 145 cpv. 1 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Creditor's Appeal Regarding Supplementary Seizure and Subsistence Minimum Calculation Dismissed: The Execution and Bankruptcy Court of the Appellate Tribunal of the Canton of Ticino ordered the seizure of B.'s car, which had already been sold to B.'s brother, and assigned it a value of CHF 1,000. A. requested a recalculation of B.'s minimum subsistence level and attempted to seize a savings account, which the executing office in Lugano denied as a complementary seizure was deemed not possible. A's subsequent appeal against this decision to the Execution and Bankruptcy Court was dismissed on December 11, 2019. A. then filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the lower court's refusal to re-evaluate B.'s minimum subsistence calculation and the denial of an additional seizure. The Tribunal noted that the appeal did not meet the required standards of reasoning, as A. primarily declared the earlier decisions unacceptable without sufficient legal argumentation.

Schlagwörter

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Reihenfolge der Pfändung beschlagnahmte Vermögenswerte betreibungsrechtliches Existenzminimum Gläubigerversammlung Inkasso Zupacht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide the appeal in the simplified procedure because the appeal was manifestly insufficiently reasoned.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant following their defeat.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_33/2020

Sentenza del 21 febbraio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano,

B.________.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.54).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nell'esecuzione promossa da A.________ nei confronti di B.________ per l'incasso di fr. 32'401.-- oltre interessi, con sentenza 11 aprile 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha fatto ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) di pignorare l'autovettura dell'escusso (venduta nel frattempo al fratello di quest'ultimo). Il 17 aprile 2019 l'UE ha pignorato l'autovettura, attribuendole un valore di stima di fr. 1'000.--.

Rispondendo ad uno scritto 11 giugno 2019 di A.________ che chiedeva di rettificare il calcolo del minimo vitale dell'escusso e di pignorare un suo conto di risparmio, con decisione 19 giugno 2019 l'UE ha indicato che un complemento di pignoramento non era possibile.

2. Mediante sentenza 11 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso introdotto da A.________ contro il provvedimento dell'UE del 19 giugno 2019.

2.1. I Giudici cantonali hanno innanzitutto esaminato la censura ricorsuale secondo cui lo scritto 11 giugno 2019 avrebbe dovuto essere trattato quale istanza di revisione della sentenza 11 aprile 2019 dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 26 lett. a della legge ticinese del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR; RL 280.220], osservando che in ogni modo la domanda di revisione sarebbe stata tardiva (v. art. 28 cpv. 1 LPR) e pure infondata: le circostanze invocate dalla ricorrente per ottenere una rettifica del calcolo del minimo vitale del debitore non sarebbero fatti rilevanti che la Camera avrebbe omesso per inavvertenza (come l'asserita falsità del contratto di locazione dell'escusso, la pretesa nullità dell'aumento del canone di locazione o l'asserita esistenza di un conto di risparmio del debitore) oppure non risulterebbero dagli atti (come il fatto che tre dei quattro figli dell'escusso sarebbero maggiorenni ed eserciterebbero un'attività lavorativa).

2.2. L'autorità di vigilanza ha poi spiegato che un pignoramento complementare ex art. 110 cpv. 1 LEF era escluso sia perché altri creditori non avevano partecipato al procedimento sia perché il termine di partecipazione era scaduto, che un pignoramento successivo ex art. 115 cpv. 3 LEF non poteva entrare in considerazione in mancanza di beni nuovamente scoperti e che un pignoramento complementare d'ufficio ex art. 145 cpv. 1 LEF era prematuro siccome la sorte esecutiva del predetto veicolo non era ancora definita.

3. Con ricorso in materia civile 13 gennaio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento.

Non sono state chieste determinazioni.

4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

In concreto la ricorrente lamenta la violazione degli art. 18, 88 cpv. 2, 91, 110, 115 cpv. 2 e 3, 116 e 145 LEF, nonché degli art. 9, 29, 30 Cost. e 6 CEDU. Il suo ricorso non soddisfa tuttavia le predette esigenze di motivazione. Innanzitutto laddove le sue censure sono rivolte contro l'operato dell'UE ( che non è un'ultima istanza cantonale; v. art. 75 cpv. 1 LTF ). Nella misura in cui le sue censure sono invece rivolte contro la sentenza cantonale, e meglio contro i dettagliati e pertinenti ragionamenti con cui l'autorità di vigilanza ha escluso la possibilità di una revisione del calcolo del minimo vitale dell'escusso (supra consid. 2.1), la ricorrente si limita a definirli - apoditticamente e superficialmente - "inaccettabili", "senza base legale", "fuori ogni logica" e "fuorvianti", senza seriamente confrontarsi con essi.

5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 21 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini