Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_325/2009 KI-generiert

Debtors' Appeal on Distribution Schedule Inadmissible for Lack of Substantive Conclusions

Geschäftsnummer 5A_325/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the distribution of proceeds from the enforcement of a lien initiated by a company against two individuals. The appellate court of the Ticino canton rejected their appeals concerning the distribution state on April 27, 2009. The individuals filed a civil appeal on May 10, 2009, seeking to overturn the appellate court's decision and requesting a new hearing to address their concerns about the auction process. They also sought judicial assistance, which was denied due to the unlikelihood of a favorable outcome. The appeal was found to be inadmissible due to the lack of specific conclusions regarding the merits and insufficient grounds for claiming a violation of rights.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 107 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 8a LEF, Art. 132a cpv. 2 LEF, Art. 108 cpv. 1 e 2 LTF; Debtors' Appeal on Distribution Schedule Inadmissible for Lack of Substantive Conclusions: The appellate court of the Ticino canton rejected their appeals concerning the distribution state on April 27, 2009. The individuals filed a civil appeal on May 10, 2009, seeking to overturn the appellate court's decision and requesting a new hearing to address their concerns about the auction process. They also sought judicial assistance, which was denied due to the unlikelihood of a favorable outcome. The appeal was found to be inadmissible due to the lack of specific conclusions regarding the merits and insufficient grounds for claiming a violation of rights.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung konnexe Verfahren Nichtigkeitsverfahren Fehlen materieller Voraussetzungen Gläubigerversammlung Urteilsvollstreckung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 e 2 LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure of the single judge based on this article.

Art. 66 cpv. 1 e 5 LTF

The court ordered the appellants to bear the judicial costs following their defeat.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_325/2009

Sentenza del 22 giugno 2009

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, in qualità di Giudice unica,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.A.________,

B.A.________,

ricorrenti,

contro

C.________ SA,

rappresentata dal suo Recovery Management,

opponente,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Stato di riparto,

ricorso contro la decisione emanata il 27 aprile 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nell'ambito dell'esecuzioni in via di realizzazione del pegno promosse dalla C.________ SA nei confronti di B.A.________ e del lic. iur. A.A.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 27 aprile 2009, dopo averli congiunti, i rimedi inoltrati dagli escussi contro lo stato di riparto concernente la realizzazione della loro casa.

2. Con ricorso in materia civile del 10 maggio 2009 B.A.________ e A.A.________ postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'accoglimento del loro rimedio e l'annullamento della sentenza impugnata. Essi chiedono altresì che "la decisione 27 aprile 2009 è ritornata alla CEF per una nuova sentenza dopo che ai ricorrenti sarà stata data la possibilità di esaminare il verbale d'incanto e dopo che alle loro legittime perplessità, circa lo svolgimento dell'incanto, saranno date risposte concrete". I ricorrenti domandano pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3. Con decreto del 14 maggio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame, sia la domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti sia la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

4. I rimedi di diritto al Tribunale federale devono contenere le conclusioni delle parti ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Poiché il ricorso in materia civile è un rimedio di diritto di natura riformatoria ( art. 107 cpv. 2 LTF ), il ricorrente - pena l'inammissibilità dell'impugnativa - non può limitarsi a domandare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuova decisione, ma deve prendere delle conclusioni sul merito del litigio ( DTF 133 III 489 consid. 3.1); sussiste un'eccezione a tale principio se il Tribunale federale, nell'eventualità di un accoglimento del ricorso, non sarebbe in grado di statuire sul merito della vertenza, ma dovrebbe in ogni caso rinviare la causa all'autorità inferiore ( DTF 134 III 379 consid. 1.3).

In concreto nemmeno i ricorrenti - a giusta ragione - sostengono che si tratta di una lite che non potrebbe essere decisa nel merito dal Tribunale federale. Ciononostante, con le loro conclusioni, essi non indicano in che modo il Tribunale federale dovrebbe modificare lo stato di riparto, pur menzionando nei motivi poste in relazione con quest'ultimo. I ricorrenti omettono pure di prendere chiare conclusioni con riferimento al verbale d'incanto. Tale modo di procedere conduce all'inammissibilità del rimedio esperito.

5. A prescindere da quanto precede, giova rilevare che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.

I ricorrenti non indicano perché far dipendere - come pare per altro evidente - la consultazione degli atti dell'Ufficio da una richiesta a quest'ultimo violerebbe l' art. 8a LEF e non contestano la constatazione dell'autorità di vigilanza secondo cui essi non hanno né allegato né dimostrato di aver chiesto all'Ufficio esecuzione di poter consultare il verbale dell'incanto. Ne segue che il rimedio è pure insufficientemente motivato su questo punto.

6. A titolo del tutto abbondanziale si può ancora aggiungere che - contrariamente a quanto sembrano pensare i ricorrenti - una consultazione o consegna del verbale d'incanto non fa nemmeno decorrere un nuovo termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione sulla base di motivi di cui essi erano già venuti a conoscenza in altro modo ( art. 132a cpv. 2 LEF ).

7. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale può essere deciso nella procedura semplificata del giudice unico ( art. 108 cpv. 1 e 2 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a produrre osservazioni.

per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 22 giugno 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice unica: Il Cancelliere:

Escher Piatti