Appeal Against Curatorship Revocation Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner, suffering from recurrent depressive disorder and other behavioral disturbances, challenged the continuation of a guardianship established by the regional protection authority in Lugano initially in 2016 and modified in 2020. This guardianship involved asset management and required cooperation as per relevant legal codes, aimed at addressing significant debt issues and mental health challenges. In June 2023, the petitioner requested the revocation of this guardianship, criticizing the curator’s conduct. However, the local protection authority denied this request in September 2023, citing no improvement in the petitioner's clinical condition. The President of the Protection Chamber of the Ticino Court of Appeal also dismissed the appeal in April 2024, finding no substantial change in circumstances or evidence supporting the petitioner’s claims against the curator. The petitioner subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking revocation of the protective measures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 396 CC, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 105 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Appeal Against Curatorship Revocation Dismissed: This guardianship involved asset management and required cooperation as per relevant legal codes, aimed at addressing significant debt issues and mental health challenges. In June 2023, the petitioner requested the revocation of this guardianship, criticizing the curator’s conduct. However, the local protection authority denied this request in September 2023, citing no improvement in the petitioner's clinical condition. The President of the Protection Chamber of the Ticino Court of Appeal also dismissed the appeal in April 2024, finding no substantial change in circumstances or evidence supporting the petitioner’s claims against the curator. The petitioner subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking revocation of the protective measures.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure described in this article.
The court decided not to levy judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_319/2024
Sentenza del 29 maggio 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano,
via dott. Polar 46, 6932 Breganzona.
Oggetto
revoca della curatela,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2024
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2023.141).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. A.________ - affetta da un disturbo depressivo ricorrente con altri disturbi delle abitudini e degli impulsi - è al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni secondo gli art. 394 e 395 CC e di cooperazione secondo l' art. 396 CC , istituita nel 2016 rispettivamente nel 2020 dall'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano. Con scritto 15 giugno 2023 A.________ ha (nuovamente) chiesto la revoca della curatela e criticato l'operato del curatore B.________. Mediante decisione 11 settembre 2023, dopo aver interpellato il curatore e constatato l'assenza di indizi di un miglioramento delle condizioni cliniche dell'interessata, l'autorità di protezione ha respinto la richiesta di revoca.
Con sentenza 17 aprile 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo introdotto il 25 ottobre 2023 da A.________. Il Presidente ha in sostanza osservato che dagli atti non emergeva né una modifica delle condizioni cliniche dell'interessata rispetto al momento dell'adozione della curatela, istituita per far fronte a una situazione debitoria importante in un contesto di disagio psichiatrico, né una conferma delle sue critiche, generiche e non documentate, contro l'operato del curatore.
2. Con ricorso datato 20 maggio 2024 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo la revoca della misura di protezione.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. La ricorrente sostiene che la "curatela a vita" disposta in suo favore sarebbe sproporzionata rispetto ai suoi bisogni di protezione e rispetto all'aiuto ricevuto negli ultimi otto anni. Ella critica l'operato dell'autorità di protezione e soprattutto quello del curatore, il quale a suo dire non proteggerebbe convenientemente i suoi interessi finanziari, provocandole anzi "un forte disagio" e un peggioramento della sua salute.
Attraverso le sue generiche e apodittiche critiche, fondate su circostanze che non emergono dal giudizio impugnato (v. art. 105 cpv. 1 LTF ) senza nemmeno pretendere che le condizioni che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella stabilita dall'autorità inferiore sarebbero soddisfatte (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF), la ricorrente omette di seriamente confrontarsi con l'argomentazione del Presidente della Camera di protezione, secondo cui la misura di protezione è ancora necessaria e non vi sono elementi a dimostrazione dei rimproveri rivolti al curatore. Il gravame all'esame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Considerate le circostanze della presente fattispecie, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore B.________.
Losanna, 29 maggio 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini