Debtor Challenges Provisional Seizure Despite Existing Attachment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding a provisional attachment notice issued in the context of enforcement proceedings initiated by one party against another. The enforcement office had issued the notice, which was subsequently challenged by the opposing party in court. An earlier ruling by the appellate court affirmed the validity of the attachment, citing proper notification and deeming a critique regarding an ongoing seizure as premature. The dissatisfied party filed a civil appeal contesting the decision, claiming procedural violations and inappropriate judicial discretion concerning the provisional attachment despite the existing seizure. The appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible due to the lack of adequate legal argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 20a LEF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debtor Challenges Provisional Seizure Despite Existing Attachment: The enforcement office had issued the notice, which was subsequently challenged by the opposing party in court. An earlier ruling by the appellate court affirmed the validity of the attachment, citing proper notification and deeming a critique regarding an ongoing seizure as premature. The dissatisfied party filed a civil appeal contesting the decision, claiming procedural violations and inappropriate judicial discretion concerning the provisional attachment despite the existing seizure. The appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible due to the lack of adequate legal argumentation.
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KI-generiertUsed to decide the appeal in simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to impose court costs on the appellant following their defeat.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_306/2008 /viz
Sentenza del 5 giugno 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Nicola Fornara,
Ufficio di esecuzione di Lugano,
via Bossi 2a, 6900 Lugano,
opponenti.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 15 aprile 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che nell'ambito dell'esecuzione promossa da B.________ nei confronti di A.________ l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso il 15 novembre 2007 un avviso di pignoramento provvisorio;
che con sentenza del 15 aprile 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escusso contro il predetto provvedimento;
che l'autorità di vigilanza, dopo aver segnatamente constatato la corretta notifica dell'avviso di pignoramento, ha ritenuto prematura la censura motivata con il pregresso sequestro di un fondo relativa all'inopportunità del pignoramento, perché essa va sollevata in un ricorso diretto contro il pignoramento;
che con ricorso in materia civile del 2 maggio 2008 A.________ postula l'annullamento della predetta sentenza e dell'avviso di pignoramento;
che il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 20 [recte: 20a] LEF, perché la Camera di esecuzione e fallimenti non ha specificato se agiva quale autorità di vigilanza superiore o inferiore, e ritiene che i giudici cantonali abbiano abusato del loro potere di apprezzamento ritenendo "che il pignoramento provvisorio vada organizzato, seppur in via provvisoria, nonostante la sussistenza di un sequestro, per giunta immobiliare";
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto, ricordata l'esistenza nel Cantone Ticino di un'unica autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione e dei fallimenti, l'argomentazione fondata su una pretesa violazione dell' art. 20a LEF appare del tutto incomprensibile;
che per il resto il rimedio non contiene un'argomentazione ricorsuale in rapporto con la sentenza impugnata e che soddisfa i menzionati requisiti di motivazione, il ricorrente omettendo segnatamente di spiegare per quale motivo l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto ritenendo prematura la critica sull'opportunità di un pignoramento;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del cantone Ticino.
Losanna, 5 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti