Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_303/2017 KI-generiert

Challenge to Seizure Notification Following Irregular Service and Debt Dispute

Geschäftsnummer 5A_303/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party was subjected to enforcement proceedings for the collection of a debt of CHF 5,237.30 after failing to timely contest a payment order issued in February 2017. The enforcement office proceeded with a garnishment notification in March 2017. The supervised authority dismissed the debtor's appeal against this notice, ruling that the debtor was aware of the order and did not properly file a contestation before the deadline. The debtor later challenged this decision before a higher court, but the appeal was deemed inadmissible for lack of sufficient motivation, as it merely reiterated previously discussed arguments without addressing the lower court's reasoning. The court subsequently imposed the legal costs on the appealing party.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Challenge to Seizure Notification Following Irregular Service and Debt Dispute: The enforcement office proceeded with a garnishment notification in March 2017. The supervised authority dismissed the debtor's appeal against this notice, ruling that the debtor was aware of the order and did not properly file a contestation before the deadline. The debtor later challenged this decision before a higher court, but the appeal was deemed inadmissible for lack of sufficient motivation, as it merely reiterated previously discussed arguments without addressing the lower court's reasoning. The court subsequently imposed the legal costs on the appealing party.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung mangelhafte Zustellung Nachpfändung Streitgegenstand Pfändung von Guthaben Vorladung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant following their overall lack of success.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_303/2017

Sentenza del 25 aprile 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________AG,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.

Oggetto

avviso di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 aprile 2017

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che B.________AG ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 5'237.30 oltre interessi;

che in mancanza di (tempestiva) opposizione al precetto esecutivo, notificato all'escusso in data 20 febbraio 2017, il 16 marzo 2017 l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha dato seguito alla domanda di continuazione dell'esecuzione della creditrice procedente, inviando l'avviso di pignoramento a A.________;

che con sentenza 10 aprile 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di A.________ avverso l'avviso di pignoramento;

che l'autorità di vigilanza ha segnatamente rilevato come, a prescindere dall'asserita irregolarità della notifica del precetto esecutivo, l'escusso ha avuto comunque conoscenza del suo contenuto il 20 febbraio 2017, motivo per cui il termine di dieci giorni per interporre opposizione è cominciato a decorrere da tale data (v. sentenza 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 2.1 con rinvii) e come, avendo A.________ asseritamente inviato l'opposizione a mezzo di lettera semplice, egli non sia in grado di dimostrare di averla trasmessa prima della scadenza del termine, il 2 marzo 2017;

che l'autorità di vigilanza si è inoltre dichiarata incompetente a decidere la richiesta di ridurre la pretesa posta in esecuzione da fr. 5'237.30 a fr. 2'214.90, la cognizione circa la fondatezza e/o l'entità di tale pretesa spettante in concreto alla cassa malati o al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

che con " reclamo " datato 18 aprile 2017 A.________ ha impugnato la sentenza 10 aprile 2017 dinanzi al Tribunale federale;

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF in un ricorso al Tribunale federale il ricorrente deve spiegare nei motivi, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita a riproporre i medesimi argomenti già discussi dall'autorità inferiore (irregolarità della notifica del precetto esecutivo e contestazione dell'importo posto in esecuzione), senza confrontarsi in alcun modo con i ragionamenti sviluppati nella querelata sentenza;

che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 25 aprile 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini