Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_3/2022 KI-generiert

Wife's Appeal Against Husband's Psychosocial Order Dismissed for Lack of Standing and Abuse of Process

Geschäftsnummer 5A_3/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman, referred to as A.________, who appealed a decision from the President of the Protection Chamber of the Court of Appeal of the Canton of Ticino, issued on December 21, 2021. The original ordinance, issued by the Regional Protection Authority 9, required B.________ to attend appointments set by a psychosocial service, with the threat of criminal sanctions if avoided. A.________ appealed this decision, arguing her standing to contest it and raised various claims not pertinent to the initial judgment and were previously addressed in other proceedings. Her appeal to the Swiss Federal Tribunal sought to annul the cantonal decision, halt her husband's mandatory sessions, and requested the recusal of specific judges due to their involvement in past decisions. Additionally, her appeal included demands that were considered inadmissible, such as for damages and disciplinary actions against curators and magistrates. The underlying issue was whether her grievance against the proceedings involving her husband in a protective measure was justified and admissible.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 37 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Wife's Appeal Against Husband's Psychosocial Order Dismissed for Lack of Standing and Abuse of Process: The original ordinance, issued by the Regional Protection Authority 9, required B.________ to attend appointments set by a psychosocial service, with the threat of criminal sanctions if avoided. A.________ appealed this decision, arguing her standing to contest it and raised various claims not pertinent to the initial judgment and were previously addressed in other proceedings. Her appeal to the Swiss Federal Tribunal sought to annul the cantonal decision, halt her husband's mandatory sessions, and requested the recusal of specific judges due to their involvement in past decisions. Additionally, her appeal included demands that were considered inadmissible, such as for damages and disciplinary actions against curators and magistrates. The underlying issue was whether her grievance against the proceedings involving her husband in a protective measure was justified and admissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Verfahrensmissbrauch unentgeltliche Rechtspflege Scheidungsverfahren Ehegatte Nichtanhandnahmeverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a, b e c LTF

Used for deciding the appeal via simplified procedure because the appeal was inadmissible and abusive.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_3/2022

Sentenza del 15 febbraio 2022

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 9

sede di Torricella-Taverne, via alla Chiesa, 6808 Torricella.

Oggetto

accertamento nel quadro di una procedura di protezione,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2021 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2021.205).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con ordinanza 15 novembre/6 dicembre 2021 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha ordinato a B.________ di presentarsi agli appuntamenti fissati dal Servizio psico-sociale di X.________, sotto la comminatoria della sanzione penale di cui all' art. 292 CP .

Mediante sentenza 21 dicembre 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver scartato, per inammissibilità, l'invito a astenersi o ricusarsi dalla causa, ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto il 20 dicembre 2021 da A.________ (moglie di B.________) avverso la predetta ordinanza per il motivo che ella non giustificava la sua legittimazione a reclamare e che le pretese contenute nel rimedio esulavano dal tema dell'impugnato giudizio, nemmeno rientravano nella competenza della Camera di protezione oppure erano già state ampiamente evase in occasione di altri gravami ed erano quindi dettate da condotta processuale abusiva.

2. Con ricorso 31 dicembre 2021 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Ella ha anche chiesto di sospendere immediatamente le sedute ambulatoriali per il marito B.________, di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione del collegio giudicante e di non prelevare spese giudiziarie, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Le sue ulteriori conclusioni (volte per esempio all'assegnazione di risarcimenti danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 18 novembre 2021 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_2/2022 pronunciata in data odierna).

4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione del collegio giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).

La domanda di "astensione" rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dalla Giudice presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

5.

5.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nella ridotta misura in cui la ricorrente discute la sentenza di ultima sentenza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF ), ella omette di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento di tale giudizio (v. supra consid. 1 in fine) e di spiegare in modo intellegibile perché il suo reclamo avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

5.2. Il confuso e prolisso ricorso, relativo a una procedura di protezione che nemmeno concerne la ricorrente (ma il di lei marito), riveste inoltre un carattere abusivo.

6. Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a, b e c LTF.

La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".

Con l'evasione del ricorso, le domande cautelari diventano caduche.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 febbraio 2022

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini