Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_290/2021 KI-generiert

Debtor Challenges Subsistence Level Calculation in Enforcement Proceedings

Geschäftsnummer 5A_290/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a legal case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, A.________, contested a decision by the Execution and Bankruptcy Chamber of the Ticino Appeals Court, which partially upheld an appeal regarding the calculation of his subsistence minimum during debt enforcement proceedings initiated by several entities, including the State of Ticino and the Swiss Confederation. Initially, A.________'s monthly subsistence minimum was set at 1,411 CHF but latterly adjusted to 3,212 CHF, factoring in living expenses such as rent and health insurance. A further appeal led to it being revised to 3,555 CHF, effective from February 2021. The court, however, did not consider specific expenses related to visiting his daughter, arguing that only public transportation costs could be recognized and dismissing additional claims for subsistence. In response, A.________ filed a complaint with the Federal Tribunal demanding the immediate refund of garnished wages, claiming these were vital for supporting his daughter and himself. The appellant argued that personal relationships with his daughter should justify higher financial allowances, citing previous court decisions regarding her well-being. However, the Federal Tribunal found the appeal was based on previously raised issues without adequately addressing the detailed reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed for insufficient motivation according to procedural requirements.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 17 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Debtor Challenges Subsistence Level Calculation in Enforcement Proceedings: Initially, A.________'s monthly subsistence minimum was set at 1,411 CHF but latterly adjusted to 3,212 CHF, factoring in living expenses such as rent and health insurance. A further appeal led to it being revised to 3,555 CHF, effective from February 2021. The court, however, did not consider specific expenses related to visiting his daughter, arguing that only public transportation costs could be recognized and dismissing additional claims for subsistence. In response, A.________ filed a complaint with the Federal Tribunal demanding the immediate refund of garnished wages, claiming these were vital for supporting his daughter and himself. The appellant argued that personal relationships with his daughter should justify higher financial allowances, citing previous court decisions regarding her well-being. However, the Federal Tribunal found the appeal was based on previously raised issues without adequately addressing the detailed reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed for insufficient motivation according to procedural requirements.

Schlagwörter

KI-generiert
Vollstreckungskosten Gläubigerversammlung Kostenberechnung Recht auf Existenzsicherung Wohnkosten Pfändungsberechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide the appeal under the simplified procedure because it was insufficiently motivated.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to decide to dispense with court fees due to the circumstances of the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_290/2021

Sentenza del 26 aprile 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,

1. Stato del Ca ntone Ticino, 6500 Bellinzona,

2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,

entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,

3. B.________,

patrocinata dall'avv. Francesca Balerna Gianotti,

4. Comune di X.________,

5. C antone di Argovia, 5001 Aarau,

rappresentato dalla Gerichtskasse Baden, Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.19).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nelle esecuzioni promosse contro A.________ dallo Stato del Cantone Ticino, dalla Confederazione svizzera, dalla moglie (separata) B.________, dal Comune di X.________ e dal Cantone di Argovia, il 9 febbraio 2021 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha determinato il minimo esistenziale dell'escusso, in sua assenza, in fr. 1'411.-- mensili (importo composto del minimo base di fr. 1'200.-- e delle spese per pasti fuori domicilio di fr. 211.--). In seguito alla produzione dei documenti chiesti a A.________, il 19 febbraio 2021 l'UE ha ricalcolato il suo minimo esistenziale, fissandolo in fr. 3'212.-- mensili (importo composto del minimo base di fr. 1'200.--, dei costi per l'affitto di fr. 1'260.--, delle spese dell'assicurazione malattia di fr. 414.--, dei costi per pasti fuori domicilio di fr. 211.--, delle spese di trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato di fr. 77.-- e del costo del posteggio per l'autovettura di fr. 50.--) e ha pignorato presso la sua datrice di lavoro l'importo mensile eccedente tale importo (indicativamente fr. 380.90) dal 19 febbraio 2021.

Mediante sentenza 31 marzo 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto un ricorso ex art. 17 LEF di A.________, nel senso che il suo minimo esistenziale è stato fissato in fr. 3'555.-- mensili con effetto dal 9 febbraio 2021. La Corte cantonale ha tra l'altro rilevato che nelle spese di trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato calcolate dall'UE (di fr. 0.50/km) sono già incluse le spese fisse e variabili del veicolo. Per quanto concerne invece i costi per l'esercizio del diritto di visita con la figlia C.________ (che risiede con la madre nella Svizzera tedesca) fatti valere nel ricorso, la Corte cantonale ha osservato che l'escusso non ha dimostrato di sostenere effettivamente la somma di fr. 1'000.-- pattuita a tale titolo dai genitori nel maggio 2015 in una procedura a tutela dell'unione coniugale, che quali spese di trasporto possono essere prese in considerazione soltanto quelle dei mezzi pubblici per un importo mensile di fr. 343.-- (rata mensile di un abbonamento generale annuo, inclusa la carta bimbi accompagnati) e che le spese di vitto della figlia durante la permanenza a casa del padre non possono essere aggiunte nel minimo esistenziale dell'escusso, visto che la frequenza di un fine settimana su due corrisponde a quella abituale e non dà diritto a un supplemento.

2. Con " reclamo " depositato il 16 aprile 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " l'immediato rimborso di tutte le quote di salario pignorate, le quali sono assolutamente necessarie al sostentamento della figlia C.________ ed al sottoscritto per provvedere a tale sostentamento ". Il ricorrente chiede anche di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste determinazioni.

3.

3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

3.2. Nel rimedio all'esame il ricorrente considera che la decisione impugnata sarebbe " arbitraria ", poiché nel suo minimo vitale andrebbero prese in considerazione tutte le spese che egli è obbligato a sostenere per l'esercizio delle relazioni personali con la figlia (che sarebbe affetta da disturbi fisici e necessiterebbe di un trasporto privato per le sue esigenze di salute) come da decisioni del tribunale di Baden di maggio 2015 e della Pretura di Locarno-Campagna di settembre 2019 e aprile 2021, nonché tutte le spese effettive fisse e variabili del veicolo privato "e non solo il costo chilometrico ".

In tal modo, tuttavia, il ricorrente si limita in sostanza a riproporre le stesse critiche già presentate dinanzi all'autorità di vigilanza, senza seriamente confrontarsi con i dettagliati e pertinenti ragionamenti contenuti nel querelato giudizio. Inoltre, egli si fonda in parte su circostanze che non emergono dalla sentenza impugnata, senza nemmeno pretendere che i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità precedente sarebbero in concreto realizzati (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Date le circostanze del caso concreto, si può prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente diventa quindi priva di oggetto.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 26 aprile 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini