Appeal Against Curatorship Dismissed for Inadmissibility and Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA regional protection authority in Minusio established a representation guardianship for an individual born in 1980, appointing a curator to manage his living situation, health, and social wellbeing, and to represent him in necessary actions. The individual appealed this decision on December 12, 2022, requesting its revocation. However, the appeal was deemed inadmissible by the President of the Protection Chamber of the Ticino Court of Appeal on March 7, 2023, due to its prolix and confused nature, lack of relevance to the decision being challenged, and failure to provide arguments supporting the request to annul the guardianship. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, claiming the cantonal decision was fraudulent and listing various alleged offenses. The appeal lacked sufficient motivation and failed to meet legal requirements, leading to its dismissal in a simplified procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 394 cpv. 1 CC, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Appeal Against Curatorship Dismissed for Inadmissibility and Insufficient Reasoning: The individual appealed this decision on December 12, 2022, requesting its revocation. However, the appeal was deemed inadmissible by the President of the Protection Chamber of the Ticino Court of Appeal on March 7, 2023, due to its prolix and confused nature, lack of relevance to the decision being challenged, and failure to provide arguments supporting the request to annul the guardianship. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, claiming the cantonal decision was fraudulent and listing various alleged offenses. The appeal lacked sufficient motivation and failed to meet legal requirements, leading to its dismissal in a simplified procedure.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
The decision waived the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_267/2023
Sentenza del 1° maggio 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio, via G. Motta 7, 6648 Minusio.
Oggetto
istituzione di una curatela di rappresentanza,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 marzo 2023
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.185).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Mediante decisione 21 novembre 2022 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha istituito in favore di A.________ (nato nel 1980) una curatela di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 cpv. 1 CC e gli ha nominato un curatore con il compito di occuparsi della sua situazione abitativa e del suo stato di salute, di promuovere il suo benessere sociale e di rappresentarlo in tutti gli atti necessari a questi scopi.
Con sentenza 7 marzo 2023 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo 12 dicembre 2022 con il quale A.________ aveva chiesto di revocare la decisione dell'autorità di protezione. Secondo il Presidente, tale reclamo risultava prolisso, confuso, estraneo al tema della decisione impugnata, privo di un confronto con essa nonchè di un'argomentazione a sostegno della richiesta di annullamento della curatela di rappresentanza.
2. Con scritto 27 marzo 2023A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, ritenendola " di/con carattere fraudolento ed inadatta ad Amministrazione Federale " ed elencando una serie di ipotesi di reato (" contro la persona ", " contro il patrimonio ", " contro gli interessi della Confederazione ", " concernenti lo sviamento della Giustizia ", " di favoreggiamento ad organizzazione criminale ").
Non sono state chieste determinazioni.
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Il rimedio qui all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: limitandosi ad apoditticamente affermare che il suo reclamo era " motivato, giustificato e con relativa documentazione corposa ", il ricorrente non si misura a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di irricevibilità e non spiega in che modo essa violerebbe il diritto.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° maggio 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini