Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance Cost Deposit in Debt Collection Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge against a seizure order initiated by a municipal authority, which was previously dismissed by the appellate court's enforcement and bankruptcy chamber. The individual filed an appeal with the federal tribunal after their request to contest the seizure was denied. The federal court noted that the appellant failed to pay the required advance fee within the established deadlines, leading to the conclusion that they could not proceed with the appeal. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible, placing the judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance Cost Deposit in Debt Collection Dispute: The individual filed an appeal with the federal tribunal after their request to contest the seizure was denied. The federal court noted that the appellant failed to pay the required advance fee within the established deadlines, leading to the conclusion that they could not proceed with the appeal. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible, placing the judicial costs on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to justify the President's decision to rule on the appeal through the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to allocate the judicial costs to the appellant based on the outcome.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_259/2008 /biz
Sentenza del 17 novembre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Comune di Onsernone, 6662 Russo,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
opponenti.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la decisione emanata il 14 aprile 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Cantone Ticino ha respinto il suo ricorso contro il pignoramento effettuato nell'ambito dell'esecuzione promossa dal Comune di Onsernone;
che con decreto 3 ottobre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente e che il 9 ottobre 2008 egli la ha invano invitata a fornire entro 10 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 500.--;
che il 20 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere al versamento dell'anticipo spese;
che quest'ultimo decreto è stato ricevuto dalla ricorrente il 22 ottobre 2008;
che il 13 novembre 2008 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 17 novembre 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti