Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_258/2026 KI-generiert

Inadmissibility of appeal concerning real estate auction adjudication and lack of legal interest under debt enforcement law.

Geschäftsnummer 5A_258/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil law appeal filed by the debtor against a cantonal supervisory authority's judgment, which had declared inadmissible the debtor's challenge regarding the adjudication of real estate in a debt enforcement and bankruptcy procedure. The Federal Supreme Court ordered that the appeal is inadmissible because the appellant failed to challenge all independent and alternative grounds for inadmissibility set forth in the lower court's decision, specifically omitting any response to the finding that the appeal lacked practical utility since a new auction would necessarily proceed under the same unchalleged auction conditions pursuant to the Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy (Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, SchKG). The appellant bears the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 74 cpv. 2 lett. c LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of appeal concerning real estate auction adjudication and lack of legal interest under debt enforcement law: Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).

Schlagwörter

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Art. 74 cpv. 2 lett. c LTF Art. 42 cpv. 1 LTF Art. 42 cpv. 2 LTF Art. 106 cpv. 2 LTF Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF Art. 66 cpv. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 150 V 340
Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid.
DTF 150 I 50
2 LTF; DTF 150 I 50 consid.
DTF 142 III 364
A. SA v. Cantonal Court: Appealability of Combined Moratorium Refusal and Bankruptcy Decree

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_258/2026

Sentenza del 2 aprile 2026

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,

via Pollini 29, 6850 Mendrisio.

Oggetto

annullamento dell'aggiudicazione,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 marzo 2026

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.137).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Nel quadro di diverse esecuzioni in via di realizzazione del pegno promosse dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________, il 6 maggio 2025 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha depositato le condizioni d'incanto relative alle quote di PPP n. 21238, 21239, 21250, 21251, 21252, 21253, 21257, 21258, 21259, 21261, 21262, 21265, 21273 e 21275 del fondo base n. 1591 RFD di X.________ di proprietà dell'escusso, fissando in fr. 1'500.-- il piede d'asta per la vendita singola di ciascun fondo al primo turno e in fr. 10'000.-- il piede d'asta per la vendita in blocco di tutti gli immobili al secondo turno d'asta. Con ricorso 23 maggio 2025 A.________ ha impugnato tali condizioni d'incanto chiedendo un aumento del piede d'asta.

Mediante decisione 9 settembre 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'UE.

1.2. L'asta relativa ai fondi in questione ha avuto luogo il 25 settembre 2025. Con ricorso 6 ottobre 2025 A.________ ha impugnato l'aggiudicazione dei fondi, rimproverando all'UE di aver effettuato l'asta prima dello scadere del termine (il 26 settembre 2025) per impugnare la predetta decisione 9 settembre 2025 (relativa alle condizioni d'incanto) dinanzi al Tribunale federale.

Mediante sentenza 11 marzo 2026 l'autorità di vigilanza ha dichiarato tale ricorso irricevibile per assenza di un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all'annullamento del provvedimento impugnato, dato che non si intravvedeva quale " fine pratico di procedura esecutiva " - che non fosse il "semplice accertamento di un eventuale illecito comportamento dell'organo di esecuzione" - il ricorrente volesse ottenere. L'autorità di vigilanza ha infatti osservato (con rinvio all'art. 103 cpv. 1 e 2 lett. a LTF) che la decisione 9 settembre 2025 relativa alle condizioni d'incanto era esecutiva e che l'escusso nel suo gravame 6 ottobre 2025 non aveva preteso né di essere stato intenzionato a presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale con relativa richiesta di effetto sospensivo né di averlo effettivamente presentato. L'autorità di vigilanza ha anche aggiunto che comunque il ricorso non era idoneo al conseguimento di un ricavo maggiore dall'asta: il ricorrente non indicava come l'UE avrebbe potuto o dovuto agire diversamente, considerato che si era attenuto a quanto confermato con decisione 9 settembre 2025 (appunto non impugnata), sicché, anche in caso di annullamento dell'aggiudicazione e nuova asta, quest'ultima dovrebbe in ogni modo tenersi alle medesime condizioni di quella già svolta.

2. Con ricorso in materia civile 23 marzo 2026 A.________ ha impugnato la sentenza 11 marzo 2026 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, in via principale di annullare l'aggiudicazione dei fondi avvenuta il 25 settembre 2025 e in via subordinata di rinviare gli atti all'autorità di vigilanza per nuova decisione.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).

3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

Quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie) e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte le motivazioni si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).

3.2. Nel rimedio all'esame il ricorrente lamenta la violazione degli art. 17 e 36 LEF, del divieto di formalismo eccessivo, del suo diritto di essere sentito e del suo interesse " a che la procedura di realizzazione dei suoi beni si svolga nel pieno rispetto della legge ". A suo dire, l'autorità di vigilanza, adottando una motivazione pretestuosa e formalistica, avrebbe errato nel considerare che la decisione 9 settembre 2025 relativa alle condizioni d'incanto era già esecutiva e che l'UE poteva procedere con l'asta prima ancora che il termine di ricorso al Tribunale federale fosse scaduto: " la decisione di impugnare o meno una sentenza al Tribunale federale è una valutazione strategica che il ricorrente può compiere fino all'ultimo giorno utile ". Secondo il ricorrente, quindi, nel suo gravame 6 ottobre 2025 il suo interesse " a far constatare e sanzionare una procedura illecita era manifesto " e " la CEF avrebbe dovuto entrare nel merito e annullare l'aggiudicazione viziata ".

Così facendo, tuttavia, egli si confronta soltanto con il primo argomento di inammissibilità del gravame cantonale sviluppato dall'autorità di vigilanza sull'assenza di interesse a ricorrere per il fatto che l'escusso neppure aveva preteso di aver voluto impugnare la decisione 9 settembre 2025 al Tribunale federale. Il ricorrente non prende invece minimamente posizione sul secondo argomento - indipendente e alternativo - di irricevibilità basato sull'assenza di interesse a ricorrere per inidoneità del gravame cantonale all'ottenimento di un esito differente dall'asta (v. supra consid. 1.2). Il ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

4. Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 2 aprile 2026

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini