Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_255/2014 KI-generiert

Debtor Challenges Auction Postponement Over Seized Claim Offset

Geschäftsnummer 5A_255/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved execution proceedings initiated against an individual by three creditors due to a debt owed by a now-bankrupt company. The creditors' claim was secured through the attachment of a receivable, with the sale of this receivable scheduled for auction. The individual contested the auction notice and sought to delay the proceedings, but their request was rejected by the execution office. Subsequently, an appeal against this rejection was partially dismissed by a court, prompting the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal challenging the court's decision and seeking to halt the auction of the receivable. However, the appeal to the Federal Tribunal did not adequately address the previous court's reasoning, leading to its dismissal due to lack of sufficient argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debtor Challenges Auction Postponement Over Seized Claim Offset: The creditors' claim was secured through the attachment of a receivable, with the sale of this receivable scheduled for auction. The individual contested the auction notice and sought to delay the proceedings, but their request was rejected by the execution office. Subsequently, an appeal against this rejection was partially dismissed by a court, prompting the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal challenging the court's decision and seeking to halt the auction of the receivable. However, the appeal to the Federal Tribunal did not adequately address the previous court's reasoning, leading to its dismissal due to lack of sufficient argumentation.

Schlagwörter

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nachträglicher Rechtsvorschlag Zwangsverwertung von Grundstücken materielle Begründetheit Pfändung Hinterlegung der Schuld Widerklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 cpv. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because its reasoning failed to meet the requirements set out in this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs due to his being unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_255/2014

Sentenza del 26 agosto 2014

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali von Werdt, Presidente,

Escher, Marazzi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,

ricorrente,

contro

1. B.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Fornara,

2. C.________,

3. D.________,

entrambi patrocinati dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,

opponenti,

Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano , via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto

fissazione dell'incanto di un credito,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nelle esecuzioni promosse contro A.________ da B.________, C.________ e D.________, il credito vantato dall'escusso nei confronti di E.________ (Switzerland) SA, ora in fallimento, è stato pignorato in data 28 marzo 2012, rispettivamente 29 ottobre 2012. Il 21 marzo 2013 l'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano ha trasmesso all'escusso l'avviso d'incanto del credito, fissato per il 17 aprile 2013. Con scritto 16 aprile 2013 l'Ufficio di esecuzione ha respinto la richiesta di A.________ di rinviare l'asta.

2. Con sentenza 13 marzo 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un ricorso 17 aprile 2013 mediante il quale A.________ ha postulato l'annullamento del provvedimento 16 aprile 2013 dell'Ufficio di esecuzione e la sospensione della realizzazione del credito pignorato. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che il ricorso fosse in parte intempestivo, l'Ufficio di esecuzione avendo deciso di porre il credito all'asta già il 21 marzo 2013. Ha inoltre considerato inconsistente la censura fondata sul fatto che, in data 15 aprile 2013, il ricorrente ha dichiarato di compensare il credito pignorato con un credito vantato dalla massa fallimentare di E.________ (Switzerland) SA in liquidazione nei suoi confronti.

3. Con ricorso in materia civile 27 marzo 2014 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame, l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza e la sospensione della realizzazione del credito pignorato.

Con decreto presidenziale 15 aprile 2014 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito.

4. Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1). Quando la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è soddisfatta ( DTF 134 II 244 consid. 2.3).

Nel caso in esame, fatta eccezione per qualche adattamento redazionale e la soppressione di alcune frasi, il ricorso presentato davanti al Tribunale federale riproduce testualmente la motivazione contenuta nel ricorso a suo tempo interposto all'autorità di vigilanza. Omettendo di confrontarsi con i contenuti della sentenza querelata, il ricorso in materia civile non risponde alle esigenze di motivazione previste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e va pertanto dichiarato inammissibile.

5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricor rente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non sono dovute ripetibili, gli opponenti avendo unicamente dovuto pronunciarsi sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando soccombenti.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 26 agosto 2014

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini