Suspension of Civil Rights and Challenge to Moral Report Confirmation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the approval of a moral report for a person who had been temporarily deprived of their civil rights and assigned a provisional representative. After the commission responsible approved the report prepared by this representative, the individual attempted to contest this decision. Previous appeals made to the supervisory authority were deemed inadmissible due to insufficient grounds, and a subsequent appeal to the Cantonal Court was also rejected on similar grounds. The individual then filed a civil appeal to the Federal Tribunal, which was primarily based on a recounting of events rather than a legal challenge to the decisions made by the lower courts. The Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and ultimately inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 in fine LTF; Suspension of Civil Rights and Challenge to Moral Report Confirmation: After the commission responsible approved the report prepared by this representative, the individual attempted to contest this decision. Previous appeals made to the supervisory authority were deemed inadmissible due to insufficient grounds, and a subsequent appeal to the Cantonal Court was also rejected on similar grounds. The individual then filed a civil appeal to the Federal Tribunal, which was primarily based on a recounting of events rather than a legal challenge to the decisions made by the lower courts. The Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and ultimately inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly insufficiently reasoned.
Stipulates the waiver of court fees for this decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_253/2011
Sentenza del 7 aprile 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Commissione tutoria regionale 11, via Papogna 10, 6616 Losone.
Oggetto
approvazione del rapporto morale 2008,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2011 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente A.________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole un rappresentante provvisorio;
che con decisione 20 ottobre 2009 la predetta Commissione tutoria ha approvato il rapporto morale 2008 riguardante A.________ allestito dal rappresentante provvisorio;
che con sentenza 13 novembre 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile per carenza di un'adeguata motivazione un ricorso presentato da A.________ contro la predetta decisione;
che con sentenza 10 marzo 2011 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un appello di A.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che a mente della Corte cantonale l'appello è irricevibile nella misura in cui A.________ muove doglianze estranee all'oggetto del litigio quali la legittimità della misura di protezione, il comportamento del rappresentante provvisorio ed i ritardi nella procedura di interdizione;
che giusta la Corte cantonale il gravame è per il resto infondato in quanto la ricorrente non spiega perché il rapporto morale 2008 sarebbe falso, diffamatorio, offensivo o insinuerebbe dubbi sul suo stato di salute e non indica quali ulteriori verifiche la Commissione tutoria regionale 11 avrebbe dovuto esperire in merito a tale rapporto;
che con ricorso in materia civile del 1° aprile 2011 A.________ è insorta al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento del suo appello;
che in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che nel gravame all'esame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno dell'irricevibilità rispettivamente dell'infondatezza del suo appello, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti ed a reiterare accuse alle parti coinvolte nella procedura;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che nella fattispecie si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, alla Commissione tutoria regionale 11 e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 aprile 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Antonini