Appeal Moot Following Annulment of Abusive Debt Collection Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against the decision made by the enforcement and bankruptcy authority of a canton, which had rejected a request to cancel three enforcement proceedings initiated by a company. The individual challenged this decision in court, but subsequently withdrew the appeal. Following the withdrawal, the enforcement authority took action to annul the enforcement orders that had been deemed abusive. The court subsequently decided to remove the case from its docket and waived judicial costs due to the specific circumstances of the situation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF; Appeal Moot Following Annulment of Abusive Debt Collection Proceedings: The individual challenged this decision in court, but subsequently withdrew the appeal. Following the withdrawal, the enforcement authority took action to annul the enforcement orders that had been deemed abusive. The court subsequently decided to remove the case from its docket and waived judicial costs due to the specific circumstances of the situation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe presiding judge applied this article to decide on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited to justify the decision not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_248/2008 /biz
Decreto del 25 novembre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________AG,
opponente,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
cancellazione di procedure esecutive,
ricorso contro la decisione emanata il 31 marzo 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che il 17 aprile 2008 A.________ ha impugnato la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un rimedio inoltrato contro il rifiuto dell'Ufficio di esecuzione di Lugano di cancellare tre procedure esecutive promosse dalla B.________AG nei confronti del ricorrente;
che con lettera 21 novembre 2008 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che con tale scritto egli ha altresì prodotto il provvedimento con cui il predetto Ufficio ha fra l'altro annullato e radiato dal registro i precetti relativi alle summenzionate esecuzioni, rivelatesi abusive;
che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che viste le particolarità del caso si giustifica rinunciare alla riscossione delle spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF );
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 25 novembre 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti