Challenge to Cantonal Decision on Court Fees and Abusive Procedural Conduct in Visitation Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the context of a dispute regarding personal relations between a parent and child, the lower court had issued three decisions imposing fees. The parent subsequently challenged one of these decisions, which was deemed manifestly inadmissible by the court due to improper conduct in addressing the same authority that had issued the earlier rulings. The individual then appealed this ruling to the higher court but failed to meet the necessary legal standards for motivation and was found to be engaging in abusive legal conduct. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the request for legal assistance was denied.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 450f CC, Art. 42 cpv. 7 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a-c LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 64 cpv. 1 e 3 LTF; Challenge to Cantonal Decision on Court Fees and Abusive Procedural Conduct in Visitation Dispute: The parent subsequently challenged one of these decisions, which was deemed manifestly inadmissible by the court due to improper conduct in addressing the same authority that had issued the earlier rulings. The individual then appealed this ruling to the higher court but failed to meet the necessary legal standards for motivation and was found to be engaging in abusive legal conduct. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the request for legal assistance was denied.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was decided using the simplified procedure because it was inadmissible.
The request for legal aid was rejected due to the lack of a favourable outcome for the appeal.
Judicial costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_240/2016
Sentenza del 1° aprile 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto
tasse e spese (relazioni personali),
ricorso contro la sentenza emanata l'8 marzo 2016
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che, nel quadro della controversia sulla regolamentazione delle relazioni personali tra A.________ e la figlia B.________, la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ed il suo Presidente hanno pronunciato tre decisioni in data 26 febbraio 2016, addebitando tasse e spese all'interessato;
che con sentenza 8 marzo 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha rinviato a A.________ " senz'altra formalità " un suo scritto rivolto contro il predetto addebito di tasse e spese, ritenendo tale scritt o manifestamente inammissibile - in quanto indirizzato alla medesima autorità che aveva emanato le tre contestate decisioni - e " dettato da condotta processuale querulomane e abusiva " (v. art. 450f CC e 132 cpv. 3 CPC);
che con " reclamo " 30 marzo 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dell'8 marzo 2016 dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari;
che, nella misura in cui esula dall'oggetto della sentenza cantonale, il confuso rimedio all'esame si appalesa di primo acchito inammissibile;
che per il resto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente omette infatti di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento dell'impugnato giudizio;
che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente ( art. 42 cpv. 7 LTF );
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-c LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF );
che con l'evasione del ricorso la richiesta di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto;
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al ricorrente e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° aprile 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini