Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_238/2025 KI-generiert

Enforcement Proceedings: Appeal Against Income Assessment Lacking New Arguments on Res Judicata Grounds

Geschäftsnummer 5A_238/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Enforcement Proceedings: Appeal Against Income Assessment Lacking New Arguments on Res Judicata Grounds An enforcement office determined a debtor's attachable income at CHF 1,890 monthly, based on an estimated net income of CHF 4,000 for an independent logistics consultant, subtracting a minimum living standard of CHF 2,110. The authority rejected the debtor's appeal to lower the estimated income to CHF 2,400, ruling that the debtor failed to substantiate his lower income claim—repeatedly, as a previous appeal on the same issue was also dismissed and acquired *res judicata* status. The Federal Court declared the subsequent appeal—against a new attachment record applying the same calculation—manifestly inadmissible because the debtor failed to challenge the supervisory authority's reasoning for declaring the appeal inadmissible, instead only reiterating the previously rejected substantive claims that had already been conclusively decided.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 74 cpv. 2 lett. c LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 29 Cost, Art. 17 LEF; Enforcement Proceedings: Appeal Against Income Assessment Lacking New Arguments on Res Judicata Grounds: The authority rejected the debtor's appeal to lower the estimated income to CHF 2,400, ruling that the debtor failed to substantiate his lower income claim—repeatedly, as a previous appeal on the same issue was also dismissed and acquired *res judicata* status. The Federal Court declared the subsequent appeal—against a new attachment record applying the same calculation—manifestly inadmissible because the debtor failed to challenge the supervisory authority's reasoning for declaring the appeal inadmissible, instead only reiterating the previously rejected substantive claims that had already been conclusively decided.

Schlagwörter

KI-generiert
Einschätzung des Einkommens Vollstreckungsverfahren materielle Rechtskraft Mindesteinkommen Arrestverfahren Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF

Used to decide to resolve the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible and insufficiently motivated.

Art. 42 cpv. 2 LTF

Cited in the reasoning as the criterion for insufficient motivation, which justifies declaring the appeal inadmissible under Art. 108 LTF.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Justifies the exemption from judicial costs due to the concrete circumstances of the case.

Art. 99 cpv. 2 LTF

Cited as the basis for declaring the request for moral damages inadmissible because it was a new conclusion outside the scope of the dispute settled cantonally.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_238/2025

Sentenza del 4 aprile 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,

via Pollini 29, 6850 Mendrisio,

Comune di X.________,

B.________ SA.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.133).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1.

Nell'esecuzione promossa dal Comune di X.________ nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 3'701.50 oltre accessori (procedura che interessa anche la creditrice B.________ SA), l'11 luglio 2024 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha determinato la quota pignorabile del reddito dell'escusso in fr. 1'890.-- mensili, pari alla differenza tra il reddito netto mensile quale " consulente in logistica indipendente " di fr. 4'000.-- e il suo minimo di esistenza mensile di fr. 2'110.--.

Con sentenza 18 ottobre 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto il 18 luglio 2024 dall'escusso, con il quale egli aveva chiesto di ridurre il suo reddito netto mensile da fr. 4'000.-- a fr. 2'400.--. L'autorità di vigilanza ha sottolineato che l'escusso non aveva comprovato le sue entrate e che l'UE aveva stimato correttamente il suo reddito mensile netto tramite comparazione con attività analoghe alla sua.

Mediante sentenza 5A_734/2024 del 14 novembre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile interposto dall'escusso contro la sentenza 18 ottobre 2024.

1.2.

Il 2 dicembre 2024 l'UE ha emesso il verbale di pignoramento, allegando lo stesso calcolo allestito l'11 luglio 2024.

Con sentenza 14 marzo 2025 l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall'escusso contro tale verbale di pignoramento. Essa ha osservato che quest'ultimo si era limitato a riproporre le contestazioni già contenute nel suo precedente ricorso 18 luglio 2024 (ribadendo cioè le sue gravi difficoltà finanziarie ed i suoi problemi di salute, senza però produrre qualsivoglia documento per comprovare le sue entrate o eventuali spese maggiori rispetto a quanto computato dall'UE) e quindi già evase nella sentenza 18 ottobre 2024 " la quale riveste autorità di cosa giudicata ".

2. Mediante ricorso 29 marzo 2025 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previa immediata sospensione di " ogni atto pignoratizi o", di annullare la stima di fr. 4'000.--, di riconoscere il redditto effettivo di fr. 2'400.--, di dichiarare estinto il debito "per incapacità contributiva" e di condannare l'UE al risarcimento delle spese legali e dei danni morali.

Non sono state chieste determinazioni.

3.

3.1.

Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (

art. 42 cpv. 1 LTF

). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (

art. 42 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

142 III 364

consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (

art. 106 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

1.2.2;

142 III 364

consid. 2.4).

3.2.

Nel rimedio all'esame il ricorrente lamenta la violazione della LEF e degli

art. 29 Cost.

e 8 CEDU. Ribadisce di trovarsi in uno stato di indigenza e di potersi dedicare soltanto a "piccole mansioni occasionali non qualificate per conoscenti anziani, percependo compensi informali in contanti per un totale di CHF 2.400 mensili", attività che "non è mai stata formalizzata con fatture o registri contabili" per cui "l'onere della prova" imposto sarebbe "impossibile". A suo dire la stima di fr. 4'000.--, basata su parametri di mercato inapplicabili "poiché presuppone un lavoro full-time specializzato", sarebbe quindi sproporzionata e lesiva dei suoi diritti di difesa e intaccherebbe il suo minimo vitale con il "rischio di perdita dell'alloggio e accesso a beni primari".

Le conclusioni e le censure di merito proposte dal ricorrente in questa sede sono manifestamente irricevibili. In effetti quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v.

DTF 144 II 184

consid. 1.1 con rinvii). Con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di inammissibilità (v. supra consid. 1.2) il ricorrente invece non si confronta minimamente ed egli non spiega perché il suo rimedio ex

art. 17 LEF

avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'

art. 42 cpv. 2 LTF

e ancor meno quelle accresciute dell'

art. 106 cpv. 2 LTF

.

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile.

Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili. La richiesta del ricorrente volta alla condanna dell'UE al risarcimento di danni morali è inammissibile già per il fatto che esula dall'oggetto della lite fissato in sede cantonale e costituisce una nuova conclusione (

art. 99 cpv. 2 LTF

).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 4 aprile 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini