Debtor's Appeal Regarding Maintenance Attachment Dismissed for Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over a seizure notice related to the enforcement of alimony payments. The authority of supervision, the appellate court in the Canton of Ticino, rejected an appeal against the seizure notice issued by the execution office. The appellant contested the validity of the notice, arguing that he had not received prior decisions and claiming that the debt had been settled through wage deductions. However, the appellate court maintained that the notifications were legally presumed delivered and that the matter of whether the debt had been extinguished fell outside its jurisdiction. The appellant subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the seizure, but failed to adequately address the arguments presented by the appellate court, leading to the declared inadmissibility of his appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debtor's Appeal Regarding Maintenance Attachment Dismissed for Lack of Substantiation: The authority of supervision, the appellate court in the Canton of Ticino, rejected an appeal against the seizure notice issued by the execution office. The appellant contested the validity of the notice, arguing that he had not received prior decisions and claiming that the debt had been settled through wage deductions. However, the appellate court maintained that the notifications were legally presumed delivered and that the matter of whether the debt had been extinguished fell outside its jurisdiction. The appellant subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the seizure, but failed to adequately address the arguments presented by the appellate court, leading to the declared inadmissibility of his appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible on the basis of simplified procedure due to insufficient reasoning.
Used to order the appellant to pay the judicial costs due to the outcome of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_226/2016
Sentenza del 23 marzo 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 marzo 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che con sentenza 4 marzo 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un ricorso interposto da A.________ contro l'avviso di pignoramento emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa nei suoi confronti da B.________ (volta all'incasso degli alimenti arretrati per il figlio);
che, secondo l'autorità di vigilanza, anche se A.________ non ha ritirato la decisione 8 giugno 2015 di rigetto provvisorio della sua opposizione trasmessagli per invio postale raccomandato, la notificazione deve reputarsi avvenuta in virtù della finzione stabilita dall' art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in quanto egli era a conoscenza dell'esistenza della procedura giudiziaria in corso a suo carico, per cui nulla osta all'emissione dell'avviso di pignoramento;
che l'autorità di vigilanza ha inoltre spiegato come l'eccezione sollevata da A.________ di estinzione del credito posto in esecuzione - mediante versamento alla creditrice procedente, a partire dal mese di aprile 2014, di trattenute mensili di euro 450.-- sul salario dell'escusso - costituisca una questione di merito sottratta al suo potere di cognizione;
che con ricorso 17 marzo 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del pignoramento;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a ripresentare le stesse critiche già confutate dall'autorità di vigilanza (ovvero la mancata ricezione della decisione 8 giugno 2015 di rigetto provvisorio della sua opposizione ed il mancato riconoscimento dell'estinzione del credito posto in esecuzione), senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza;
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 23 marzo 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini