Inadmissibility of Civil Appeal Due to Insufficient Motivation Regarding Non-Appealability of Incidental Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge related to a psychiatric examination ordered as a protective measure. A party had previously sought a review of a decision made by a cantonal court, which accepted the review request but deemed an appeal inadmissible due to lack of sufficient grounds. The party subsequently filed a recourse to the Federal Tribunal against the cantonal court's ruling, but the Federal Tribunal found that the appeal did not satisfy the necessary requirements for challenging the decision, primarily failing to adequately explain how the lower court's ruling violated rights or applicable laws. Consequently, the Tribunal ruled the appeal inadmissible and imposed legal costs on the party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of Civil Appeal Due to Insufficient Motivation Regarding Non-Appealability of Incidental Decision: A party had previously sought a review of a decision made by a cantonal court, which accepted the review request but deemed an appeal inadmissible due to lack of sufficient grounds. The party subsequently filed a recourse to the Federal Tribunal against the cantonal court's ruling, but the Federal Tribunal found that the appeal did not satisfy the necessary requirements for challenging the decision, primarily failing to adequately explain how the lower court's ruling violated rights or applicable laws. Consequently, the Tribunal ruled the appeal inadmissible and imposed legal costs on the party.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by the President of the Chamber in simplified procedure based on this article.
The court costs were imposed on the appellant following the outcome of the decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_22/2009
Sentenza del 26 febbraio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A._________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6901 Lugano.
Oggetto
esame psichiatrico (misure di protezione),
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 14 novembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 14 novembre 2008 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto una domanda di revisione presentata da A._________, ma ha dichiarato inammissibile per difetto di motivi l'appello proposto da quest'ultimo;
che giusta i Giudici cantonali l'appello non contiene alcuna contestazione riferita a quanto spiegato dall'autorità di vigilanza sulle tutele per negare l'impugnabilità dell'incarico affidato dalla competente autorità tutoria al Servizio psico-sociale per l'esecuzione di un esame psichiatrico (decisione incidentale che non cagiona alcun danno irreparabile all'interessato);
che con ricorso 5 gennaio 2009 A._________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale;
che con decreto del 9 gennaio 2009 la Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del rimedio, la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il rimedio si esaurisce in sostanza nella narrazione di vicissitudini familiari e nella critica dell'operato della competente Commissione tutoria regionale e dell'autorità di vigilanza sulle tutele;
che nemmeno l'isolata affermazione "non è vero che non spendo parole pertinenti al caso concreto di questa procedura" costituisce una sufficiente motivazione;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti