Debtor Withdraws Appeal Against Debt Seizure After Bankruptcy Declaration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal related to an execution order for the collection of over 36 million Swiss francs. The appellant contested a decision by the Court of Appeals of the Ticino Canton, which had rejected a direct remedy against a notice of seizure issued in connection with this execution. Following the appellant's request for a suspension of the execution and the submission of a guarantee request due to foreign domicile and insolvency, the Court recognized the appellant's bankruptcy. Subsequently, the appellant withdrew the civil appeal, leading to the dismissal of related motions and the imposition of judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 73 cpv. 1 PC, Art. 5 cpv. 2 PC, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debtor Withdraws Appeal Against Debt Seizure After Bankruptcy Declaration: The appellant contested a decision by the Court of Appeals of the Ticino Canton, which had rejected a direct remedy against a notice of seizure issued in connection with this execution. Following the appellant's request for a suspension of the execution and the submission of a guarantee request due to foreign domicile and insolvency, the Court recognized the appellant's bankruptcy. Subsequently, the appellant withdrew the civil appeal, leading to the dismissal of related motions and the imposition of judicial costs on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertThe single judge decided on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the court costs.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the respondent's costs (restitutions).
Used in conjunction with other articles to rule that the requests for suspensive effect and security deposit became moot.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_213/2010
Decreto del 3 giugno 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dagli avv. Sascha Schlub e Pietro Moggi, Studio legale Gaggini & Partners,
ricorrente
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Nicola Bernardoni,
Studio legale Bär & Karrer SA,
opponente,
Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso contro la decisione emanata l'8 marzo 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che con ricorso in materia civile 22 marzo 2010 la A.________ è insorta contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio diretto contro la notifica dell'avviso di pignoramento fatto emettere dalla B.________ nell'ambito dell'esecuzione promossa per l'incasso di oltre fr. 36 milioni;
che dopo essere stata invitata a determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso, la B.________ ha inoltrato il 30 marzo 2010 una domanda di prestazione di garanzie fondata sul domicilio estero e sull'insolvenza della ricorrente;
che statuendo l'8 aprile 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riconosciuto in Svizzera il fallimento della ricorrente;
con scritto 1° giugno 2010 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;
che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che in seguito al ritiro del ricorso la domanda di effetto sospensivo e la domanda di prestazione di garanzie sono divenute senza oggetto ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 cpv. 1 PC );
che le spese giudiziarie e le ripetibili a cui l'opponente ha diritto per la domanda di prestazione di garanzie vanno poste a carico della ricorrente ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ; art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 3 giugno 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti