Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_202/2026 KI-generiert

Inadmissibility of an appeal against an incidental provisional measure regarding property reivindication

Geschäftsnummer 5A_202/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court dismissed as manifestly inadmissible the appeal filed by a property owner against an appellate cantonal judgment that had reversed a first-instance provisional measure ordering the opponents to vacate certain agricultural land parcels pending a main ownership action. The applicant prevailed on neither point, as the contested decision was classified as an incidental ruling within the meaning of Art. 93 and Art. 117 of the Federal Supreme Court Act (LTF), failing to meet the jurisdictional requirements for a civil law appeal due to an insufficient amount in dispute and lacking any demonstration of irreparable prejudice or immediate procedural economy under Art. 93 cpv. 1 LTF required for immediate review via subsidiary constitutional complaint.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 292 CP, Art. 641 cpv. 2 CC, Art. 93 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of an appeal against an incidental provisional measure regarding property reivindication: Con decreto cautelare 6 dicembre 2024 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto un'istanza di A.________, ordinando a B.________ e C.________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di liberare entro 60 giorni i fondi n. 3, 24 (un mezzo), 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46 e 99 (un mezzo) RFD di X.________ (formanti un'azienda agricola) di proprietà dell'istante. Il Pretore ha inoltre assegnato a A.________ un termine di 30 giorni per introdurre la causa di merito con l'avvertenza che il provvedimento cautelare sarebbe decaduto in caso di inosservanza del termine.

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 292 CP Art. 641 cpv. 2 CC Art. 93 LTF Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF Art. 66 cpv. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_202/2026

Sentenza del 10 marzo 2026

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon e

dall'avv. Anna Grümann,

ricorrente,

contro

1. B.________,

2. C.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Romelli,

opponenti.

Oggetto

provvedimenti cautelari (rivendicazione di proprietà),

ricorso contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2026 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2024.162).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decreto cautelare 6 dicembre 2024 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto un'istanza di A.________, ordinando a B.________ e C.________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di liberare entro 60 giorni i fondi n. 3, 24 (un mezzo), 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46 e 99 (un mezzo) RFD di X.________ (formanti un'azienda agricola) di proprietà dell'istante. Il Pretore ha inoltre assegnato a A.________ un termine di 30 giorni per introdurre la causa di merito con l'avvertenza che il provvedimento cautelare sarebbe decaduto in caso di inosservanza del termine.

Mediante sentenza 29 gennaio 2026 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello inoltrato il 19 dicembre 2024 da B.________ e C.________ contro il decreto cautelare pretorile e respinto l'istanza di A.________.

Nel frattempo, il 4 febbraio 2025, A.________ ha promosso l'azione di rivendicazione (art. 641 cpv. 2 CC) volta alla convalida del provvedimento cautelare.

2. Con ricorso 4 marzo 2026 A.________ ha impugnato la sentenza di appello dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di confermare il decreto cautelare pretorile, in via subordinata di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione.

Non sono state chieste determinazioni.

3. La sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di provvedimenti cautelari ed è di natura incidentale. Le decisioni concernenti misure cautelari costituiscono infatti decisioni finali unicamente quando sono adottate in una procedura indipendente. Sono per contro incidentali se sono emanate prima o durante la procedura principale e sussistono unicamente per la durata di quest'ultima o alla condizione che la parte istante la avvii entro un termine impartitole (DTF 144 III 475 consid. 1.1.1); la natura incidentale prevale non soltanto quando la sentenza impugnata accoglie questo tipo di misure cautelari, ma anche quando respinge tali misure (v. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 16 ad art. 93 LTF con rinvii).

3.1. La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto riguarda una causa di carattere pecuniario che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- per il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e che non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

3.2. La decisione incidentale qui contestata è tuttavia immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. b LTF). Una tale impugnazione per motivi di economia processuale costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2). La citata eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare queste decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (combinati art. 117 e 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 133 IV 288 consid. 3.2). Spetta alla parte ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).

Nel caso concreto il ricorrente non indica per quale motivo sarebbero dati i presupposti dei combinati art. 117 e 93 cpv. 1 LTF. La realizzazione di tali presupposti non è nemmeno manifestamente ravvisabile. Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione incidentale (notificata separatamente dal merito) che non risulta immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, va ritenuto manifestamente inammissibile.

4. Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili agli opponenti che, non essendo stati invitati a determinarsi, non sono incorsi in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 marzo 2026

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini