Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advanced Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Civil Court of the Cantone Ticino, which declared their appeal against a guardianship decision to be inadmissible. The guardianship had been imposed following a request by a regional guardianship commission. The individual failed to pay the required advance costs for their appeal despite being given additional time to do so, leading to the Federal Tribunal's inability to consider the merits of the appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the individual was ordered to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advanced Costs: The guardianship had been imposed following a request by a regional guardianship commission. The individual failed to pay the required advance costs for their appeal despite being given additional time to do so, leading to the Federal Tribunal's inability to consider the merits of the appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the individual was ordered to bear the judicial costs.
Schlagwörter
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KI-generiertThe President of the Chamber decides in simplified procedure that the appeal is manifestly inadmissible due to non-payment of advance costs.
Determines that court costs follow the event (loser pays).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_198/2009 /biz
Sentenza del 25 maggio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione tutoria regionale 12, via Giuseppe Motta 7, 6648 Minusio,
opponente.
Oggetto
interdizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2009
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 3 marzo 2009 con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello contro la decisione di interdizione emanata ad istanza della Commissione tutoria regionale 12;
che con decreto presidenziale del 25 marzo 2009 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 500.--;
che con decreto del 17 aprile 2009 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
che quest'ultimo decreto è pervenuto al ricorrente il 20 aprile 2009;
che il 20 maggio 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese di giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 maggio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti