Debt enforcement opposition against a canton: lack of an enforceable title under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act bars both provisional and definitive opposition.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the debtor's appeal inadmissible and upheld the lower court's decision, ordering the debtor to pay procedural costs of CHF 300 and rejecting the request for legal aid. The dispute arose from the debtor's attempt to collect CHF 500,000 from the Canton by opposing a debt enforcement notice, after the cantonal court dismissed both provisional and definitive opposition for lack of a valid enforcement title under Articles 80 and 82 of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LEF). The Federal Tribunal found the appeal manifestly failed to meet statutory pleading requirements under Article 42(2) LTF, as the debtor did not engage with the lower court's reasoning and merely asserted a claim for unjust enrichment, with no sufficiently substantiated violation of fundamental rights under Article 106(2) LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 oppure, Art. 82 LEF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debt enforcement opposition against a canton: lack of an enforceable title under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act bars both provisional and definitive opposition: The dispute arose from the debtor's attempt to collect CHF 500,000 from the Canton by opposing a debt enforcement notice, after the cantonal court dismissed both provisional and definitive opposition for lack of a valid enforcement title under Articles 80 and 82 of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LEF). The Federal Tribunal found the appeal manifestly failed to meet statutory pleading requirements under Article 42(2) LTF, as the debtor did not engage with the lower court's reasoning and merely asserted a claim for unjust enrichment, with no sufficiently substantiated violation of fundamental rights under Article 106(2) LTF.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in simplified procedure for insufficient reasoning.
Basis for rejecting the request for legal aid due to lack of chance of success.
Basis for imposing judicial costs on the losing party.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_193/2013
Sentenza del 18 marzo 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
rigetto dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 febbraio 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________ ha escusso lo Stato del Cantone Ticino per il pagamento di fr. 500'000.--;
che con decisione 23 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza con la quale A.________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
che con sentenza 21 febbraio 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro la decisione pretorile, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.-- a carico del reclamante;
che secondo la Corte cantonale A.________ non può pretendere né il rigetto provvisorio né il rigetto definitivo dell'opposizione, la sua pretesa non essendo sorretta da alcun titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 oppure dell' art. 82 LEF ;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile 11 marzo 2013 con cui ha chiesto di dichiarare nulla la sentenza 21 febbraio 2013, di stralciare la tassa di giustizia di fr. 300.--, di "accogliere il precetto esecutivo" e, implicitamente, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, ragione per cui, pena l'inammissibilità del gravame, il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che nel gravame in esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione;
che infatti il ricorrente non si confronta minimamente con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio dell'autorità inferiore, ma anche dinanzi al Tribunale federale egli si accontenta di sostenere di vantare un'asserita pretesa creditoria per indebito arricchimento nei confronti dell'escusso;
che inoltre per soddisfare le esigenze di motivazione poste ad un rimedio al Tribunale federale non basta rinviare ad altri atti ed allegati, poiché la motivazione deve essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo ( DTF 133 II 396 consid. 3.1);
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 marzo 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini