Appeal Inadmissibility Against Financial Report Approval by Deprived Person
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding the approval of a financial report and moral report for the year 2006, which was initially prepared by a representative after the petitioner had been temporarily deprived of civil rights. The local guardianship authority approved the reports, prompting the petitioner to challenge this decision. A subsequent appeal was found inadmissible due to lack of adequate justification and failure to substantiate claims against the reports. The petitioner later lodged a civil appeal against the appellate court's ruling, but the Federal Tribunal determined that the appeal also did not meet the required standards of argumentation, rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Against Financial Report Approval by Deprived Person: The local guardianship authority approved the reports, prompting the petitioner to challenge this decision. A subsequent appeal was found inadmissible due to lack of adequate justification and failure to substantiate claims against the reports. The petitioner later lodged a civil appeal against the appellate court's ruling, but the Federal Tribunal determined that the appeal also did not meet the required standards of argumentation, rendering it inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible, allowing the decision to be made by the chamber president in simplified procedure.
The court imposed the judicial costs on the appellant based on the outcome of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_17/2009
Sentenza del 24 febbraio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 4 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente A.________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole quale rappresentante B.________;
che il 9 maggio 2007 la predetta Commissione tutoria ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2006 allestiti dal rappresentante;
che con decisione 8 luglio 2008 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso di A.________, perché quest'ultima non ha dimostrato la falsità delle informazioni contenute nella relazione e non ha spiegato per quale motivo la Commissione tutoria non avrebbe dovuto procedere all'approvazione;
che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 4 dicembre 2008, dichiarato irricevibile un appello di A.________ per carenza di un'adeguata motivazione;
che, giusta quest'ultima sentenza, l'appellante ha segnatamente omesso di indicare quali prove o elementi confortino le sue accuse e non ha spiegato davanti all'autorità di vigilanza per quali motivi riteneva erronea la decisione della Commissione tutoria di approvare il contestato rapporto morale;
che con ricorso in materia civile del 24 dicembre 2008 A.________ ha chiesto l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento del suo appello;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso in materia civile non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nella misura in cui lamenta un tentativo di imporre un'interdizione, la ricorrente formula un'argomentazione estranea alla presente procedura concernente invece unicamente l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006;
che per il resto ella si limita a lamentarsi in modo generico ed apodittico della mancata considerazione del suo appello, a suo dire "perfettamente nell'argomento della questione" e "perfettamente ricevibile e degno di attento e doveroso esame", nonché indicante "precisamente le modalità ingiuste di esame e considerazione" del ricorso "da parte dell'Ufficio di vigilanza";
che tuttavia quest'ultime "modalità" - per quanto attiene al tema dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006 - non risultano affatto da una lettura dell'appello;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti