Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_161/2025 KI-generiert

Daughter's Appeal of Curatorship Revocation Dismissed for Lack of Standing

Geschäftsnummer 5A_161/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Daughter's Appeal of Curatorship Revocation Dismissed for Lack of Standing The daughter of a man who was briefly subject to a protective adult curatorship appealed the court's refusal to reinstate the suspensive effect on her complaint against the curatorship's revocation, which was based on the father's assessed capacity to act and understand. The Federal Court deemed the civil law appeal inadmissible because the daughter failed to demonstrate standing: her claimed interest as a sole direct descendant and future heir, aimed at protecting her inheritance expectations from her father's potential financial dispositions, was not considered a legally protected interest under the relevant Federal Act. The argument that she was acting in her father's interest was also rejected, as a personal interest is required, thus confirming the decision to deny the suspensive effect and dismissing the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 450c CC, Art. 93 LTF, Art. 113 LTF, Art. 76 cpv. 1 LTF, Art. 76 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; Daughter's Appeal of Curatorship Revocation Dismissed for Lack of Standing: The Federal Court deemed the civil law appeal inadmissible because the daughter failed to demonstrate standing: her claimed interest as a sole direct descendant and future heir, aimed at protecting her inheritance expectations from her father's potential financial dispositions, was not considered a legally protected interest under the relevant Federal Act. The argument that she was acting in her father's interest was also rejected, as a personal interest is required, thus confirming the decision to deny the suspensive effect and dismissing the appeal.

Schlagwörter

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Aktivlegitimation der Erben Beistandschaftsaufhebung Nachkomme rechtlich geschütztes Interesse Prozessrecht Ausstellungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 113 LTF

Used to declare the subsidiary appeal in constitutional matters inadmissible because the appeal in civil matters was admissible.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant due to their failure in the proceedings.

Art. 68 cpv. 1-3 LTF

Used to determine the reimbursement of legal costs (reparations) owed by the appellant to the opponent.

Art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF

Cited to establish that an appeal in civil matters is the correct route for challenging the decision rejecting the request for suspensive effect in adult protection proceedings.

Art. 76 cpv. 1 LTF

The criterion used to assess and ultimately deny the appellant's standing to file the civil appeal.

Art. 93 LTF

Cited in the reasoning contextually as defining the nature of the appealed decision (interlocutory decision), and implicitly underpins the rejection of the main appeal based on inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_161/2025

Sentenza del 27 marzo 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Bovey, Presidente,

De Rossa, Josi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Battista Ghiggia e

dall'avv. Valentina Ferrari,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, contrada Nuova 3, casella postale 256, 6982 Agno,

B.________,

patrocinato dall'avv. Andrea Bersani,

opponente.

Oggetto

effetto sospensivo (revoca della curatela),

ricorso contro il decreto emanato il 28 gennaio 2025

dal Presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.7).

Fatti:

A. Adita con una richiesta di A.________ tendente all'adozione di misure di protezione a favore del padre B.________ (nato nel 1942), con decisione 14 febbraio 2024 l'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno ha conferito un mandato al Servizio psico-sociale di Lugano per la valutazione dello stato psicofisico-psichiatrico e abitativo dell'interessato.

Dando seguito ad una segnalazione urgente del Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione supercautelare 9 ottobre 2024, confermata in via cautelare il 20 novembre 2024, l'autorità di protezione ha istituito in favore di B.________ una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e limitazione dell'esercizio dei diritti civili, nominando quale curatore l'avv. C.________.

Dopo aver preso atto della perizia del Servizio psico-sociale di Lugano del 17 dicembre 2024 (dalla quale è sostanzialmente emerso che l'interessato era in grado di intendere e di volere) e aver svolto telefonicamente un accertamento presso il Ministero pubblico (per il quale l'interessato era apparso " personalmente capace e lucido all'occhio dell'interrogante in occasione della sua verbalizzazione del 9 gennaio 2025"), con decisione 10 gennaio 2025, " immediatamente esecutiva ", l'autorità di protezione ha revocato la curatela con effetto a decorrere dal 20 gennaio 2025.

B. Mediante reclamo 15 gennaio 2025, A.________ ha impugnato la decisione 10 gennaio 2025 dinanzi alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo di annullarla e di rinviare l'incarto all'autorità di protezione affinché disponga " l'esperimento di una nuova valutazione peritale indipendente ". Ella ha anche chiesto di restituire l'effetto sospensivo al reclamo.

Con decreto 28 gennaio 2025 il Presidente della Camera di protezione ha respinto quest'ultima richiesta. Secondo il Presidente, a un sommario esame del reclamo e ponderati gli interessi in gioco, gli argomenti di A.________ non giustificano di mantenere attiva, durante la procedura di reclamo, una misura di protezione che era stata ordinata in attesa di risultanze peritali, che nel frattempo erano pervenute e che non confermavano un bisogno di protezione dell'interessato.

C. Mediante ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 21 febbraio 2025, A.________ ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio federale - in via principale di accogliere la sua richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al proprio reclamo e in via sussidiaria di rinviare l'incarto all'autorità inferiore per nuova decisione.

Invitati ad esprimersi sulla richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso dinanzi al Tribunale federale, l'opponente B.________ vi si è opposto con osservazioni 11 marzo 2025, mentre l'autorità di protezione, con scritto 7 marzo 2025, ha difeso la propria scelta di revocare l'effetto sospensivo al reclamo. La ricorrente ha trasmesso una breve replica spontanea il 24 marzo 2025.

Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1. Il decreto impugnato, che rifiuta di restituire l'effetto sospensivo ad un reclamo inoltrato contro la revoca di una curatela istituita in via cautelare (v.

art. 450c CC

), non pone fine al procedimento. Esso costituisce una decisione incidentale nel senso dell'

art. 93 LTF

(

DTF 137 III 475

consid. 1;

134 II 192

consid. 1.3 e 1.4).

La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza principale (

DTF 147 III 451

consid. 1.3), che in concreto concerne un procedimento di protezione degli adulti, di natura non pecuniaria. Contro il decreto contestato è quindi aperta la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Data la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale risulta irricevibile (

art. 113 LTF

).

2.

2.1.

La legittimazione a presentare ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale nell'ambito della protezione degli adulti si determina esclusivamente secondo l'

art. 76 cpv. 1 LTF

(sentenza 5A_876/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 3 con rinvii; in relazione ad un ricorso contro la restituzione dell'effetto sospensivo ad un reclamo giusta l'

art. 450c CC

, v. sentenza 5A_414/2014 del 15 agosto 2014 consid. 2.2), in virtù del quale ha diritto di interporre ricorso chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b). L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del rimedio di diritto porterebbe al ricorrente, evitandogli di subire un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli (

DTF 143 III 578

consid. 3.2.2.2;

138 III 537

consid. 1.2.2). L'interesse a ricorrere deve essere personale, nel senso che, salvo eccezioni, non è permesso agire in giudizio per far valere non il proprio interesse, bensì quello di un terzo (sentenze 5A_266/2023 del 21 settembre 2023 consid. 1.2.2; 5A_80/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 2.2.2; 5A_558/2020 del 3 agosto 2020 consid. 3.1).

Il ricorrente è tenuto a dimostrare l'adempimento dei requisiti legali della sua legittimazione a ricorrere, quando essa non risulti manifestamente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (

DTF 138 III 537

consid. 1.2).

2.2.

Se l'adempimento della condizione dell'

art. 76 cpv. 1 lett. a LTF

è in concreto evidente, quello del presupposto dell'

art. 76 cpv. 1 lett. b LTF

non appare invece manifesto. La ricorrente sostiene di essere legittimata a impugnare la mancata restituzione dell'effetto sospensivo al reclamo inoltrato contro la revoca della curatela " in quanto unica discendente diretta e futura erede " dell'interessato, il quale dal 20 gennaio 2025 potrebbe "compiere, come peraltro già fatto in passato per svariate decine di milioni di franchi svizzeri [...], importanti atti di disposizione patrimoniale, contrari sia al suo stesso interesse, sia lesivi delle aspettative ereditarie della figlia".

La ricorrente, come spiegato, non è tuttavia legittimata a far valere dinanzi al Tribunale federale l'interesse del padre a essere protetto durante la procedura cantonale di reclamo. Quanto al suo interesse personale al mantenimento delle proprie aspettative ereditarie, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che il fatto di essere il futuro erede di una persona interessata da una misura di protezione non fonda un interesse degno di protezione nel senso dell'

art. 76 cpv. 1 lett. b LTF

(v. sentenze 5A_932/2022 del 3 marzo 2023 consid. 2.2.2; 5A_80/2022 citata consid. 2.2.4; 5A_111/2021 del 9 giugno 2021 consid. 2.4; 5A_687/2019 del 26 maggio 2020 consid. 2.5).

La ricorrente non riesce pertanto a dimostrare di essere legittimata a presentare ricorso in materia civile. Anche questo rimedio deve quindi essere dichiarato inammissibile (senza che occorra esaminare se le condizioni dell'

art. 93 cpv. 1 LTF

- per un ricorso immediato al Tribunale federale contro la decisione incidentale - siano in concreto soddisfatte).

3. Con l'emanazione della presente sentenza, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso dinanzi al Tribunale federale diventa priva di oggetto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio federale; v. sentenza 5A_53/2024 del 6 marzo 2024 consid. 3) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1-3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2. Il ricorso in materia civile è inammissibile.

3. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

5. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 marzo 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini