Denial of Justice Complaint Against Cantonal Court Over Excessive Delay
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a former spouse who appealed a divorce ruling from a lower court, which had awarded custody of their child to the other parent. The appellant contended that the decision related to child custody should be reversed. After a significant delay in receiving a ruling on the appeal, the appellant subsequently filed a complaint for denied justice with the federal tribunal, seeking to compel the cantonal court to act on their appeal. However, by the time the federal court reviewed the situation, the cantonal court had issued a judgment, rendering the complaint moot. The federal tribunal noted the excessive delay in the appellate process and in a final decision, ordered that the state must compensate the appellant for legal costs incurred during the federal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 72 PC, Art. 29 cpv. 1 Cost, Art. 68 cpv. 2 LTF; Denial of Justice Complaint Against Cantonal Court Over Excessive Delay: The appellant contended that the decision related to child custody should be reversed. After a significant delay in receiving a ruling on the appeal, the appellant subsequently filed a complaint for denied justice with the federal tribunal, seeking to compel the cantonal court to act on their appeal. However, by the time the federal court reviewed the situation, the cantonal court had issued a judgment, rendering the complaint moot. The federal tribunal noted the excessive delay in the appellate process and in a final decision, ordered that the state must compensate the appellant for legal costs incurred during the federal proceedings.
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KI-generiertUsed by the presiding judge to decide on the striking of the case from the roll because it had become moot (though cited in the reasoning, the decision to strike the case is an order).
Basis for the decision not to levy court fees.
Basis for ordering the Canton of Ticino to pay costs (indemnities) to the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_154/2012
Decreto del 22 marzo 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
ricorso per denegata giustizia,
ricorso contro l'inattività della I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 27 novembre 2008 il Pretore del distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio dei coniugi A.________ e B.________ e ha, tra l'altro, affidato la figlia C.________ al padre con l'esercizio dell'autorità parentale;
che con appello 17 dicembre 2008 A.________ ha impugnato tale sentenza pretorile dinanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulando segnatamente l'affidamento della figlia con l'esercizio dell'autorità parentale;
che con ricorso per denegata giustizia del 13 febbraio 2012 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di ingiungere alla Corte cantonale di intimare il suo atto d'appello alla controparte e di decidere nel merito di tale appello;
che la ricorrente ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale;
che con sentenza 2 marzo 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha statuito sull'appello 17 dicembre 2008 della qui ricorrente, respingendolo;
che con scritto 13 marzo 2012 le parti sono state invitate a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso per denegata giustizia è divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili;
che la ricorrente ha chiesto che le spese e le ripetibili siano messe a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre la Corte cantonale ha osservato che l'emanazione della sua sentenza ha reso privo d'oggetto il ricorso e si è rimessa al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne le spese;
che da quanto precede è pacifico che il ricorso è divenuto privo d'oggetto;
che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto;
che quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 72 PC );
che giusta l' art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole;
che in concreto il tempo impiegato per emanare la sentenza di appello appare manifestamente eccessivo (considerato che non è stato nemmeno ordinato uno scambio di scritti) e, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso in materia civile per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere accolto;
che in queste circostanze lo Stato del Cantone Ticino deve versare un'indennità per ripetibili della sede federale alla ricorrente ( art. 68 cpv. 2 LTF );
che non si prelevano invece spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 4 LTF );
che la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è pertanto divenuta priva d'oggetto;
per questi motivi, la Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 marzo 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini