Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_150/2025 KI-generiert

Inadmissibility of Civil Law Appeal for Insufficient Demonstration of Question of Fundamental Importance in Debt Enforcement Objection Lifting.

Geschäftsnummer 5A_150/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Inadmissibility of Civil Law Appeal for Insufficient Demonstration of Question of Fundamental Importance in Debt Enforcement Objection Lifting. The Federal Supreme Court deemed a claim concerning the definitive lifting of an objection in debt enforcement for a sum below the CHF 30,000 threshold inadmissible as a civil law appeal because the appellant failed to sufficiently demonstrate that the case presented a "question of law of fundamental importance," as restrictively defined by jurisprudence regarding uniform application of federal law and elimination of significant legal uncertainty. The cantonal court had previously dismissed the appellant's complaint as untimely, finding that the first-instance decision was deemed delivered on the seventh day after the delivery attempt, according to the notification fiction of Art. 138 para. 3 lit. a CPC, even with a postal extension, making the ten-day deadline expire before the complaint was lodged. Since the civil law appeal threshold was not met, the court considered the recourse as a subsidiary constitutional complaint, but found the appellant's reasoning grossly insufficient, as it merely complained of an inaccurate determination of facts and violations of various federal laws and constitutional rights without meeting the strict motivation requirements for alleging constitutional violations.

Legislator-Regeste

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Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 116 LTF; Inadmissibility of Civil Law Appeal for Insufficient Demonstration of Question of Fundamental Importance in Debt Enforcement Objection Lifting: The Federal Supreme Court deemed a claim concerning the definitive lifting of an objection in debt enforcement for a sum below the CHF 30,000 threshold inadmissible as a civil law appeal because the appellant failed to sufficiently demonstrate that the case presented a "question of law of fundamental importance," as restrictively defined by jurisprudence regarding uniform application of federal law and elimination of significant legal uncertainty. The cantonal court had previously dismissed the appellant's complaint as untimely, finding that the first-instance decision was deemed delivered on the seventh day after the delivery attempt, according to the notification fiction of Art. 138 para. 3 lit. a CPC, even with a postal extension, making the ten-day deadline expire before the complaint was lodged. Since the civil law appeal threshold was not met, the court considered the recourse as a subsidiary constitutional complaint, but found the appellant's reasoning grossly insufficient, as it merely complained of an inaccurate determination of facts and violations of various federal laws and constitutional rights without meeting the strict motivation requirements for alleging constitutional violations.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag Anwendung der Gesetze verfassungsmässige Anforderung Eröffnung des Entscheids Demonstrationsrecht Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure governed by this article.

art. 66 cpv. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant according to the rule concerning the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_150/2025

Sentenza del 27 febbraio 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

ricorrente,

contro

C.________ SA,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 gennaio 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2024.120).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nell'esecuzione promossa dalla C.________ SA contro la A.________ SA per l'incasso di fr. 1'125.10 (oltre accessori), con decisione 26 agosto 2024 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo.

Con sentenza 3 gennaio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo 27 settembre 2024 (spedito il 30 settembre 2024) della A.________ SA. La Corte cantonale ha osservato che l'avviso di ritiro della raccomandata contenente la decisione di prima istanza era stato depositato il 27 agosto 2024, che la A.________ SA - avendo ricevuto l'istanza di rigetto dell'opposizione e presentato osservazioni il 5 gennaio 2024 - doveva aspettarsi una notificazione, che pertanto per effetto della finzione dell'

art. 138 cpv. 3 lett. a CPC

(valida anche nel caso in cui, come in concreto, il destinatario prolunga il termine di giacenza postale) la decisione andava reputata notificata il 3 settembre 2024 (ovvero il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso) e che il termine di dieci giorni dell'

art. 321 cpv. 2 CPC

era quindi scaduto il 13 settembre 2024.

2. Mediante ricorso 17 febbraio 2025 la A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di annullarla.

Non sono state chieste determinazioni.

3.

3.1.

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore alla soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

per un ricorso in materia civile.

La ricorrente reputa tuttavia tale rimedio ammissibile per il fatto che la controversia concernerebbe una "questione di diritto di importanza fondamentale" ai sensi dell'

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

. Tale nozione deve essere interpretata in maniera restrittiva (

DTF 146 III 237

consid. 1). Nella misura in cui si tratta di applicare a un caso concreto i principi sviluppati dalla giurisprudenza non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (

DTF 140 III 501

consid. 1.3). I presupposti dell'

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

sono invece soddisfatti se sussiste un interesse generale e impellente che la massima istanza giudiziaria chiarisca una questione controversa al fine di ottenere un'applicazione e interpretazione uniforme del diritto federale, eliminando così una notevole insicurezza giuridica (

DTF 146 III 237

consid. 1). Incombe alla parte ricorrente, pena l'inammissibilità del rimedio, esporre le ragioni per cui le predette condizioni sarebbero realizzate (

art. 42 cpv. 2 LTF

;

DTF 140 III 501

consid. 1.3).

La ricorrente sostiene che la controversia concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale in particolare poiché verterebbe " sulla problematica giudiziaria relativa alla ricezione di una lettera raccomandata contenente una decisione giudiziaria, che ha un'importanza pubblica rilevante, in quanto [...] tocca il problema della tutela giuridica delle persone giuridiche e fisiche nei casi in cui esse non siano state convocate all'udienza e fossero assenti al momento della consegna della decisione " e " sull'attività della posta nazionale nella consegna delle lettere raccomandate e delle decisioni giudiziarie ". La ricorrente tuttavia non spiega, né è del resto ravvisabile, per quale ragione le predette questioni non potrebbero essere risolte in applicazione dei principi giurisprudenziali sviluppati attorno alla finzione di notificazione prevista (segnatamente) all'

art. 138 cpv. 3 lett. a CPC

.

3.2.

La via del ricorso in materia civile non è pertanto aperta, ma soltanto quella del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (

art. 116 LTF

). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'

art. 106 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

142 III 364

consid. 2.4;

134 II 244

consid. 2.2).

Nella fattispecie la motivazione del ricorso - che peraltro è in larga misura avulsa dalle considerazioni della sentenza impugnata - non adempie tali requisiti. La semplice lamentela di un "accertamento inesatto dei fatti" e di una violazione di varie norme di diritto federale (art. 52, 53, 55, 56, 57 e 138 CPC e

art. 1, 4 e 8 CC

) da parte della Corte cantonale non assurge infatti a una valida censura di diritti costituzionali. Anche quando invoca la violazione di diritti costituzionali (dell'

art. 9 Cost.

nell'interpretazione dell'

art. 138 CPC

e degli art. 2, 5, 27, 29 cpv. 1 e 2 Cost.) la ricorrente si limita a presentare delle argomentazioni del tutto superficiali, senza minimamente soddisfare le severe esigenze di motivazione poste dai combinati

art. 117 e 106 cpv. 2 LTF

.

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati

art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 LTF

). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini