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5A_135/2021 KI-generiert

Federal Court Upholds Denial of Legal Aid and Order for Security for Costs in Personality Infringement Claim Due to Insufficient Substantiation and Appeal Defects

Geschäftsnummer 5A_135/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who filed a lawsuit against the Swiss Radio and Television Corporation, specifically its Italian-language branch, seeking CHF 162,000 in damages allegedly caused by a broadcast concerning her. A.________'s request for legal aid was initially denied due to the low probability of her case's success, and she was ordered to provide a security deposit for repeatable costs. The Canton Ticino appellate court upheld this decision, confirming the lack of favorable outcome prospects due to insufficiently substantiated claims and evidence. Consequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the denial of legal aid and the requirement for a financial deposit, and also sought judicial assistance for the federal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 117 lett. b CPC, Art. 99 cpv. 1 CPC, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Federal Court Upholds Denial of Legal Aid and Order for Security for Costs in Personality Infringement Claim Due to Insufficient Substantiation and Appeal Defects: A.________'s request for legal aid was initially denied due to the low probability of her case's success, and she was ordered to provide a security deposit for repeatable costs. The Canton Ticino appellate court upheld this decision, confirming the lack of favorable outcome prospects due to insufficiently substantiated claims and evidence. Consequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the denial of legal aid and the requirement for a financial deposit, and also sought judicial assistance for the federal proceedings.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Vertragsverletzungsklage Schadenersatzzahlung Persönlichkeit substantiierte Begründung Sicherheitsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient reasoning.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

The request for legal aid (assistenza giudiziaria) for the federal proceedings was rejected based on the lack of favourable outcome prospects.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Judicial costs were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 cpv. 1 LTF

The decision specified that no party costs (spese ripetibili) would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_135/2021

Sentenza del 9 marzo 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

III Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

Società Svizzera di Radiotelevisione succursale RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, patrocinata dall'avv. Andrea Sanna.

Oggetto

gratuito patrocinio, cauzione per spese ripetibili (protezione della personalità),

ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2021

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2020.64/65/66).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Con petizione 10 marzo 2020 A.________ ha chiesto, segnatamente, di condannare la Società svizzera di radiotelevisione, succursale RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, a pagarle la somma di fr. 162'000.-- (oltre accessori) a titolo di risarcimento dei danni risultanti dalla messa in onda di un servizio che la riguardava.

Mediante decisione 30 giugno 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio di A.________ per assenza di probabilità di esito favorevole della causa e, in accoglimento di un'istanza della controparte, ha ordinato a A.________ di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 9'700.--.

1.2. Con sentenza 8 gennaio 2021 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ (precisando che la capacità di essere parte compete a quest'ultima e non alla ditta individuale di cui ella è titolare) sia nella misura in cui era rivolto contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio sia nella misura in cui era rivolto contro la decisione di prestazione di una cauzione.

Secondo la Corte cantonale è a ragione che il Pretore ha ritenuto, sulla base di un esame sommario operato in funzione delle circostanze date al momento in cui la richiesta di gratuito patrocinio era stata presentata, la causa sprovvista di probabilità di esito favorevole (v. art. 117 lett. b CPC [RS 272]) : risultano infatti insufficienti sia le allegazioni della petizione (atteso che A.________ non ha sostanziato né le poste di danno né il rapporto di causalità naturale e adeguato tra il preteso atto illecito e il danno, e nemmeno la colpa e l'illiceità dell'agire della controparte) sia le relative prove (dato che la documentazione prodotta da A.________ sulla sua situazione economica nulla dimostra in merito all'entità del preteso danno patrimoniale).

L'autorità cantonale ha inoltre confermato che i presupposti per ordinare la prestazione di una cauzione erano adempiuti (v. art. 99 cpv. 1 CPC ) : la stessa A.________ ha affermato di essere priva di mezzi economici ed ella non ha contestato l'argomento pretorile secondo cui è ancora debitrice dell'importo di fr. 2'800.-- assegnato alla controparte a titolo di ripetibili in una precedente sentenza cresciuta in giudicato.

La Corte cantonale ha infine respinto la richiesta di gratuito patrocinio di A.________ per la procedura di reclamo.

2. Con ricorso 17 febbraio 2021 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di riformarla nel senso di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (per la procedura di prima istanza e, perlomeno implicitamente, per quella di seconda istanza) e di essere esonerata dal pagamento di una cauzione. La ricorrente ha anche chiesto l'assistenza giudiziaria per la sede federale (con la designazione di un patrocinatore d'ufficio).

Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

3.

3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: il ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. Il rimando ad altri allegati o agli atti non è sufficiente ( DTF 140 III 115 consid. 2). Inammissibile è pure riproporre parola per parola la medesima motivazione sottoposta all'autorità inferiore ( DTF 134 II 244 consid. 2.3).

3.2. La ricorrente lamenta, in particolare, un accertamento arbitrario dei fatti e la violazione degli art. 55, 117, 118, 221 e 229 CPC e art. 5, 6, 7, 8, 9, 29, 29a, 30 e 49 Cost. In gran parte del suo lungo ricorso (65 pagine), ella si limita tuttavia a inammissibilmente riprodurre alla lettera la motivazione già contenuta nel reclamo (fatta eccezione per qualche adattamento redazionale e la soppressione di alcune frasi) oppure a discutere questioni estranee al presente procedimento. La ricorrente, d'altronde, non si confronta seriamente con gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata (v. supra consid. 1.2) nemmeno nel resto del suo gravame: ella si limita infatti a richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale e ad affermare in modo generico e apodittico di essere sprovvista dei mezzi necessari e di avere presentato con la petizione i fatti e le prove a sostegno della sua pretesa risarcitoria (o di potere comunque presentarli anche più tardi in corso di procedura), e di avere così diritto all'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e alla designazione di un patrocinatore d'ufficio (v. art. 117 e 118 cpv. 1 lett. a-c CPC). In tali condizioni, il rimedio non soddisfa le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

4. Da quanto precede risulta che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Con l'evasione del ricorso, l'istanza di concedere effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto.

La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale (con la designazione di un patrocinatore d'ufficio) va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza della ricorrente, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare spese ripetibili ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 marzo 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini