Trustee's Appeal Regarding Lapsed Super-Provisional Measure Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTrustee's Appeal Regarding Lapsed Super-Provisional Measure Inadmissible The case concerns a trustee's repeated attempts to revoke a super-provisional measure ($misura$ $supercautelare$) originally issued in 2018 against a dissolved foundation by petitioning the Cantonal Court. The super-provisional measure, which prohibited the disposition of certain assets, was subsequently confirmed by a final provisional decision ($decisione$ $cautelare$) and followed by a definitive judgment on the merits ($azione$ $di$ $rivendicazione$) in 2021, both of which became final and binding ($cresciute$ $in$ $giudicato$). The Cantonal Court dismissed the trustee's current appeal as inadmissible, reasoning that the super-provisional measure had automatically lapsed by law due to the subsequent definitive provisional decision and the final judgment on the merits. The Federal Supreme Court confirmed the inadmissibility of the appeal, finding that the appellant failed to provide the necessary legal arguments, as required by Art. 42(2) and 106(2) LTF for appeals against provisional measures, to challenge the Cantonal Court's reasoning regarding the measure's lapse and focused instead on irrelevant procedural vices from 2018.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Trustee's Appeal Regarding Lapsed Super-Provisional Measure Inadmissible: The super-provisional measure, which prohibited the disposition of certain assets, was subsequently confirmed by a final provisional decision ($decisione$ $cautelare$) and followed by a definitive judgment on the merits ($azione$ $di$ $rivendicazione$) in 2021, both of which became final and binding ($cresciute$ $in$ $giudicato$). The Cantonal Court dismissed the trustee's current appeal as inadmissible, reasoning that the super-provisional measure had automatically lapsed by law due to the subsequent definitive provisional decision and the final judgment on the merits. The Federal Supreme Court confirmed the inadmissibility of the appeal, finding that the appellant failed to provide the necessary legal arguments, as required by Art. 42(2) and 106(2) LTF for appeals against provisional measures, to challenge the Cantonal Court's reasoning regarding the measure's lapse and focused instead on irrelevant procedural vices from 2018.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The court imposed judicial costs on the appellant based on this article due to their losing stance.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_121/2025
Sentenza del 14 febbraio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________, quale trustee del Fondo Trust
ex Fondazione A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Andrea Cantaluppi,
opponente.
Oggetto
azione di rivendicazione (revoca di una misura supercautelare),
ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2025 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (13.2024.74).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione supercautelare 3 ottobre 2018 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, in accoglimento di un'istanza della B.________ SA, ha fatto divieto alla Fondazione A.________ " di disporre dei beni elencati nell'inventario sub doc. D ". Con decisione cautelare 12 novembre 2018 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, assegnando alla parte istante un termine per inoltrare l'azione di merito (azione di rivendicazione).
La B.________ SA ha introdotto tempestivamente l'azione. Con sentenza 2 settembre 2021 il Pretore ha ordinato alla Fondazione A.________ di riconsegnare alla B.________ SA "tutti i beni elencati nel doc. H". L'appello presentato dalla Fondazione A.________è stato dichiarato irricevibile il 3 dicembre 2021.
2. La Fondazione A.________è stata sciolta con decisione assembleare 29 novembre 2022. Il verbale di scioglimento indica che " il fondo associativo e tutti i rapporti e diritti già riferiti o riferibili all'associazione " sono devoluti al trust denominato " Fondo Trust ".
3. Il 21 aprile 2023 il Fondo Trust ex Fondazione A.________ ha chiesto al Pretore di revocare la decisione supercautelare 3 ottobre 2018. In risposta, il Pretore l'ha informato che non vi era spazio per una revoca: tale decisione era infatti stata confermata con decisione cautelare 12 novembre 2018, cresciuta in giudicato, e ne era seguita la decisione di merito 2 settembre 2021, anch'essa cresciuta in giudicato.
4. Il 21 giugno 2024 il Fondo Trust ex Fondazione A.________ ha interposto un reclamo alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo la revoca della decisione supercautelare 3 ottobre 2018.
Mediante sentenza 23 settembre 2024 la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile il reclamo.
Con sentenza 5A_692/2024 del 29 ottobre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.________, quale trustee del Fondo Trust ex Fondazione A.________, avverso la sentenza cantonale del 23 settembre 2024.
5.
5.1.
Il 25 novembre 2024 il Fondo Trust ex Fondazione A.________ ha nuovamente interposto un reclamo alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo la revoca della decisione supercautelare 3 ottobre 2018.
Mediante sentenza 8 gennaio 2025 la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile il reclamo. Essa ha osservato che la decisione supercautelare - a prescindere dalla questione della sua impugnabilità - era decaduta per legge siccome le era seguita la decisione cautelare 12 novembre 2018 e la decisione di merito 2 settembre 2021, entrambe cresciute in giudicato, ciò che rendeva il reclamo irricevibile (senza che occorresse esaminare l'ammissibilità del gravame alla luce della sua precedente sentenza del 23 settembre 2024).
5.2.
Con ricorso 6 febbraio 2025A.________, quale trustee del Fondo Trust ex Fondazione A.________, ha adito il Tribunale federale chiedendo, in rappresentanza del trust, la " revoca " della sentenza cantonale 8 gennaio 2025.
Non sono state chieste determinazioni.
6.
6.1.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (
art. 42 cpv. 1 LTF
). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (
DTF 143 II 283
consid. 1.2.2;
140 III 86
consid. 2;
134 II 244
consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (
art. 42 cpv. 2 LTF
). Contro le decisioni in materia di misure cautelari la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (
art. 98 LTF
); essa deve quindi soddisfare le esigenze di motivazione dell'
art. 106 cpv. 2 LTF
, cioè indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (
DTF 143 II 283
consid. 1.2.2;
134 II 244
consid. 2.2).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v.
DTF 144 II 184
consid. 1.1 con rinvii).
6.2.
La motivazione ricorsuale è del tutto inadeguata a dimostrare che la sentenza impugnata violerebbe il diritto (v. art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF) : la parte ricorrente si limita infatti a far valere, peraltro in modo confuso, vizi di procedura nella procedura supercautelare e cautelare del 2018, senza minimamente confrontarsi con gli argomenti sviluppati dai Giudici cantonali a fondamento dell'inammissibilità del suo reclamo. Il gravame risulta pertanto manifestamente inammissibile già per tale motivo, senza che occorra esaminare la legittimazione ricorsuale della parte ricorrente.
7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'
art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (
art. 66 cpv. 1 LTF
). Non si giustifica assegnare ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 febbraio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini