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5A_118/2008 KI-generiert

Wife's Opposition to Pledge Realization on Family Home Upheld

Geschäftsnummer 5A_118/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute related to the execution of a pledge for the collection of a substantial debt, where one party sought to reclaim property against which a creditor sought enforcement. The creditor had initiated enforcement proceedings, resulting in a provisional rejection of an opposition filed by the debtor's spouse, who argued that the non-notification of a mortgage termination to her rendered the debt unenforceable. The lower court upheld the creditor's position, dismissing the spouse's claims to contest the enforceability of the creditor's rights, which led to an appeal to a higher court for reconsideration of these decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 169 CC, Art. 90 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 153 cpv. 2 lett. b che ha, Art. 98 LTF; Wife's Opposition to Pledge Realization on Family Home Upheld: The creditor had initiated enforcement proceedings, resulting in a provisional rejection of an opposition filed by the debtor's spouse, who argued that the non-notification of a mortgage termination to her rendered the debt unenforceable. The lower court upheld the creditor's position, dismissing the spouse's claims to contest the enforceability of the creditor's rights, which led to an appeal to a higher court for reconsideration of these decisions.

Schlagwörter

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Grundpfandverschreibung Ehegatte Pfand Schuldbetreibung vorläufige Vollstreckbarkeit Residenzpflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Rule for imposing the court costs on the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_118/2008 /biz

Sentenza del 5 settembre 2008

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Raselli, Presidente,

Marazzi, Jacquemoud-Rossari,

Cancelliere Piatti.

Parti

B.A.________,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi,

contro

C.________,

opponente, patrocinata dall'avv. Athos Mecca.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. La C.________ ha escusso A.A.________ in via di realizzazione del pegno per l'incasso di fr. 590'421.15. Il precetto è pure stato notificato a B.A.________, moglie dell'escusso, perché il pegno grava l'abitazione familiare.

Il 28 giugno 2007 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza proposta dall'escutente e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da B.A.________.

2. Con sentenza 22 gennaio 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio presentato da B.A.________ contro la decisione pretorile e ha posto le spese giudiziarie e le ripetibili a carico dell'insorgente. La Corte cantonale ha fra l'altro considerato irrilevante la contestazione dell'esigibilità del credito posto in esecuzione sollevata dall'appellante per non aver ricevuto la disdetta del mutuo, perché ella non era parte al rapporto contrattuale esistente fra il marito e l'escutente.

3. Con ricorso in materia civile del 25 febbraio 2008 B.A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso che l'opposizione sia mantenuta e che le tasse di giustizia e le ripetibili siano poste a carico dell'escutente. Narrati i fatti, ritiene che, in applicazione dell' art. 169 CC ed in analogia agli art. 266n e 266o CO , le disdette dei mutui garantiti dall'abitazione familiare le avrebbero, pena la loro nullità, pure dovuto essere notificate. L'omissione di tali notifiche renderebbe inesigibili i crediti posti in esecuzione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. La sentenza impugnata, emanata in materia di rigetto dell'opposizione, costituisce una decisione finale nel senso dell' art. 90 LTF ( DTF 134 III 141 consid. 2) ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino ( art. 75 cpv. 1 LTF ) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il presente ricorso in materia civile presentato dalla moglie del debitore a cui è stato notificato un precetto esecutivo in applicazione dell'art. 153 cpv. 2 lett. b che ha partecipato al procedimento innanzi all'autorità inferiore è in linea di principio pure ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 2 lett. a e 76 lett. a LTF e, atteso che non è stata impugnata una decisione in materia di misure cautelari ( DTF 133 III 399 consid. 1.5), non entra in linea di conto la limitazione dei motivi di ricorso di cui all' art. 98 LTF .

5. Quando la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, l' art. 266n CO impone la notifica separata della disdetta al conduttore e al suo coniuge, affinché quest'ultimo possa prevalersi in modo autonomo dei diritti previsti dal diritto di locazione - protezione dalla disdetta e protrazione del contratto di locazione (Roger Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 6 ad art. 266m/266n CO). Nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno concernente come in concreto l'abitazione familiare, l' art. 153 cpv. 2 lett. b LEF prevede la notifica del precetto esecutivo al coniuge del debitore, il quale può prevalersi dei mezzi di difesa di cui dispone il debitore escusso (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed. 2008, § 33 n. 6; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 29 ad art. 153 LEF ). Con tale norma il legislatore ha quindi concretizzato, per quanto attiene a una procedura esecutiva come quella in concreto avviata, la protezione dell'abitazione familiare prevista dall' art. 169 CC : già per questo motivo non entra in linea di conto un'applicazione per analogia alla presente fattispecie delle disposizioni in materia di contratto di locazione e ritenere la disdetta dei mutui nulla - con la conseguente inesigibilità dei crediti posti in esecuzione - per l'assenza di una sua notifica alla moglie del debitore. Ne segue che l'unica censura sollevata dalla ricorrente per contestare il rigetto provvisorio dell'opposizione si rivela infondata.

6. Da quanto precede discende che il ricorso, infondato, va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è stata invitata a determinarsi sul ricorso.

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti