Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_109/2019 KI-generiert

Corporate Debtor's Appeal Against Real Estate Enforcement Dismissed on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 5A_109/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company, A.________SA, contested the scheduled auction of its real estate property (lot No. 1352 RFD) by Mendrisio's Office of Debt Collection, initiated by Banca B.________ to recover debts totaling CHF 1,126,600 and CHF 2,669,800, plus interest. The auction was announced on the Swiss Official Gazette of Commerce and the Official Bulletin of the Canton of Ticino for February 6, 2019. A.________SA's appeal to the Camera di esecuzione e fallimenti of the Ticino Cantonal Court to halt the debt enforcement and auction was rejected as inadmissible due to being filed late and being inadequately substantiated. Consequently, A.________SA advanced the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the enforcement procedure and suspend the impending public sale.

Legislator-Regeste

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 17 LEF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Corporate Debtor's Appeal Against Real Estate Enforcement Dismissed on Procedural Grounds: 1352 RFD) by Mendrisio's Office of Debt Collection, initiated by Banca B.________ to recover debts totaling CHF 1,126,600 and CHF 2,669,800, plus interest. The auction was announced on the Swiss Official Gazette of Commerce and the Official Bulletin of the Canton of Ticino for February 6, 2019. A.________SA's appeal to the Camera di esecuzione e fallimenti of the Ticino Cantonal Court to halt the debt enforcement and auction was rejected as inadmissible due to being filed late and being inadequately substantiated. Consequently, A.________SA advanced the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the enforcement procedure and suspend the impending public sale.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Immobilienvermögen Gläubigerversammlung Bankenrecht Konkursmasse Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure established by this article due to insufficient motivation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant following their unsuccessful appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_109/2019

Sentenza del 13 febbraio 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

Banca B.________,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Mendrisio.

Oggetto

realizzazione del pegno immobiliare,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.4).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. La banca B.________ procede in via di realizzazione del pegno gravante il fondo n. 1352 RFD di X.________ nei confronti della A.________SA per l'incasso di fr. 1'126'600.-- e fr. 2'669'800.-- oltre interessi. Sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 23 novembre 2018 l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio ha fissato l'asta dell'immobile per il 6 febbraio 2019 alle ore 11:00.

Mediante sentenza 23 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso 18 gennaio 2019 mediante cui la A.________SA ha chiesto di annullare l'esecuzione e la vendita all'incanto. Secondo l'autorità di vigilanza il ricorso è tardivo (siccome non è stato inoltrato nel termine, previsto all' art. 17 cpv. 2 LEF , di 10 giorni dalla comunicazione dell'esecuzione rispettivamente dell'asta) ed insufficientemente motivato (siccome la ricorrente non ha spiegato perché la richiesta di pagamento ricevuta il 10 gennaio 2019 dalla banca escutente renderebbe l'esecuzione priva di oggetto, ricordato del resto che - fino a quando l'escussa non avrà pagato l'importo posto in esecuzione, ottenuto dalla creditrice procedente il ritiro dell'esecuzione oppure fatto annullare quest'ultima dal giudice - il procedimento continuerà il suo corso).

2. La A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso datato 4 febbraio 2019 (recapitato il 6 febbraio 2019), postulando di annullare la procedura esecutiva. La ricorrente ha anche chiesto di sospendere la procedura esecutiva pendente causa e in particolare di annullare la vendita agli incanti.

Non sono state chieste determinazioni.

3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

3.1. La ricorrente sostiene che il suo rimedio cantonale non poteva essere considerato tardivo, dato che la richiesta di pagamento della banca escutente è giunta a sua conoscenza soltanto il 10 gennaio 2019. Essa non si confronta tuttavia con la pertinente spiegazione dell'autorità di vigilanza, secondo cui il conteggio della banca non costituisce un provvedimento di un organo esecutivo e non è pertanto impugnabile ai sensi dell' art. 17 LEF .

L'insorgente ritiene poi che i Giudici cantonali non si sarebbero chinati sulla questione degli effetti della predetta richiesta di pagamento sull'esecuzione in corso, ma nemmeno pretende di aver spiegato loro a sufficienza perché tale conteggio renderebbe l'esecuzione senza oggetto. Anche in questo caso, essa omette di misurarsi con l'impugnata sentenza.

La motivazione non soddisfa pertanto l' art. 42 cpv. 2 LTF .

3.2. La ricorrente lamenta anche la violazione di non meglio definiti "dettami costituzionali" per un asserito vizio nella notificazione dell'impugnata sentenza. La censura tuttavia non adempie le severe esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo e di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 13 febbraio 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini