Mother's Parental Custody Removal Upheld Due to Unpaid Security Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the deprivation of parental custody, initiated when a regional guardianship commission placed a child under voluntary guardianship shortly after the child's birth. Subsequent legal actions included the confirmation of custody deprivation and the appointment of foster parents. An appeal against an earlier judgment by the guardianship authority was denied, leading the parents to file a further appeal with the federal court. However, their request for legal assistance was rejected due to a lack of potential for a favorable outcome, and they failed to pay the required advance costs for the appeal, resulting in the court deeming the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Mother's Parental Custody Removal Upheld Due to Unpaid Security Advance: Subsequent legal actions included the confirmation of custody deprivation and the appointment of foster parents. An appeal against an earlier judgment by the guardianship authority was denied, leading the parents to file a further appeal with the federal court. However, their request for legal assistance was rejected due to a lack of potential for a favorable outcome, and they failed to pay the required advance costs for the appeal, resulting in the court deeming the appeal manifestly inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and decided under the simplified procedure based on this article.
The court imposed the judicial costs on the appellants following their defeat.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_106/2011
Sentenza del 12 aprile 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
C.________,
patrocinato da Priska Orler-Capiaghi,
opponente.
Oggetto
privazione della custodia parentale,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 12 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha istituito una tutela volontaria in favore di B.________;
che il 30 giugno 2009 B.________ ha dato alla luce un figlio, C.________, e che il medesimo giorno l'autorità tutoria l'ha privata provvisoriamente della custodia parentale;
che il 2 luglio 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato B.________ anche dell'autorità parentale e ha istituito una tutela in favore del figlio;
che con decisione 13 gennaio 2010 l'autorità tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale e ha stabilito il collocamento del figlio presso genitori affilianti;
che il 18 giugno 2010 A.________ ha riconosciuto il figlio C.________ davanti all'autorità di stato civile;
che con sentenza 12 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il gravame di B.________ contro la decisione 13 gennaio 2010 della Commissione tutoria regionale 8;
che con sentenza 28 dicembre 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello di B.________ e A.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che con ricorso 2 febbraio 2011 B.________ e A.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza d'appello;
che con decreto 16 febbraio 2011 la richiesta dei ricorrenti di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura federale è stata respinta per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;
che con decreto 21 febbraio 2011 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo spese di fr. 1'000.--;
che con scritto 10 marzo 2011 i ricorrenti hanno chiesto - perlomeno implicitamente - di riconsiderare il decreto del 16 febbraio 2011 sull'assistenza giudiziaria;
che con decreto 15 marzo 2011 tale richiesta è stata respinta ed è stato concesso ai ricorrenti un termine suppletorio di dieci giorni non prorogabile per provvedere al versamento del predetto anticipo spese;
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato ai ricorrenti il 17 marzo 2011;
che l'11 aprile 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà.
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 aprile 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Antonini