Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_1030/2021 KI-generiert

Dispute over Advance Payment of Expert Witness Costs

Geschäftsnummer 5A_1030/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a legal dispute concerning neighborhood relations, initiated by a party seeking CHF 83,372.05, a court in Lugano required the opposing parties to advance CHF 6,892.80 as their share of expert fees. This decision, contested by one of the parties on financial grounds, was upheld by the appellate court in Ticino, affirming that the party requesting evidence must advance related expenses regardless of the burden of proof and that expenses are shared when both parties propose questions to the expert. When the case was brought to the Swiss Federal Tribunal, the appeal was found inadmissible because the decision being appealed was incidental and not eligible for immediate challenge under the applicable law, as no irreparable legal harm was demonstrated.

Legislator-Regeste

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Art. 102 CPC, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Dispute over Advance Payment of Expert Witness Costs: This decision, contested by one of the parties on financial grounds, was upheld by the appellate court in Ticino, affirming that the party requesting evidence must advance related expenses regardless of the burden of proof and that expenses are shared when both parties propose questions to the expert. When the case was brought to the Swiss Federal Tribunal, the appeal was found inadmissible because the decision being appealed was incidental and not eligible for immediate challenge under the applicable law, as no irreparable legal harm was demonstrated.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss sachverständiger Zeuge Schadenersatzzahlung Kostenvoranschlag Vorschuss Sachverständigenkosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant due to having lost the appeal.

Art. 68 cpv. 1 e 2 LTF

Used to deny the award of further costs (spese ripetibili) to the opposing party as they were not requested to submit a response.

Art. 93 cpv. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because it targeted an interlocutory decision that was not immediately appealable.

Art. 99 cpv. 2 LTF

Used to dismiss certain requests as new (nuove) and consequently inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1030/2021

Sentenza del 3 gennaio 2022

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Herrmann, Presidente,

Escher, von Werdt,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,

opponente.

Oggetto

anticipo delle spese peritali (rapporti di vicinato),

ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2021

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.59).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nell'ambito della causa in materia di rapporti di vicinato promossa il 26 maggio 2017 da B.________ nei confronti di A.________ e C.________ volta all'ottenimento di fr. 83'372.05 oltre accessori, con ordinanza 17 maggio 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, dopo aver ricevuto dal perito il preventivo dei costi della perizia, ha assegnato a A.________ e C.________ un termine di 15 giorni per versare l'anticipo di fr. 6'892.80 quale loro quota parte delle spese peritali.

Con sentenza 8 novembre 2021 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile (recte: respinto) il reclamo 19 maggio 2021 introdotto da A.________ con cui ella si è opposta alla richiesta di anticipo spese. La Corte cantonale, richiamato l' art. 102 CPC (RS 272), ha spiegato che la parte che chiede l'assunzione di una prova è tenuta ad anticiparne le spese anche nel caso in cui non sia gravata dall'onere della prova, che quando una parte chiede una perizia e la controparte propone anch'essa dei quesiti i costi gravano su entrambe le parti proporzionalmente, che l'apprezzamento del Pretore aggiunto nella fissazione dell'anticipo (fondato sul preventivo del perito, che ha indicato un dispendio di circa 76 ore per rispondere ai quesiti di ciascuna parte) non risulta né abusivo né eccessivo e che la decisione pretorile non appare errata per il fatto che A.________ non sarebbe in grado di pagare l'anticipo (atteso che ella può se del caso chiedere di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio).

2. Mediante ricorso datato 4 dicembre 2021 (redatto sia in italiano sia in tedesco) A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " condurre la corrispondenza [in] tedesco ", di annullare le decisioni della Pretura del Distretto di Lugano e della III Camera civile del Tribunale d'appello, di annullare la nomina del perito, di interrompere la procedura dinanzi alla Pretura " per mancanza di danno ", di liberare C.________ dal procedimento e di condannare B.________ al pagamento di " tutte le spese del procedimento ", " dei costi diretti e indiretti sostenuti a causa del procedimento " e dei " danni causati da lavori supplementari e ritardi ".

Non sono state chieste determinazioni.

3. Con il medesimo allegato A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza 8 novembre 2021 della III Camera civile del Tribunale d'appello, impugnativa che è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_1029/2021 pronunciata in data odierna).

4. Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano.

5. Nella misura in cui la ricorrente chiede di annullare la nomina del perito, di interrompere la procedura dinanzi alla Pretura " per mancanza di danno ", di liberare C.________ dal procedimento e di condannare B.________ al pagamento di varie poste di spesa, le sue conclusioni risultano nuove (art. 99 cpv. 2LTF) ed esulano in ogni modo dal presente procedimento. Esse sono pertanto inammissibili.

6. La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF ( DTF 142 III 798 consid. 2.1). Una tale decisione può essere immediatam ente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

6.1. L'ipotesi prevista all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nella presente fattispecie, dato che l'accoglimento del ricorso non condurrebbe in ogni modo a una decisione finale.

6.2. Il pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato, perlomeno non completamente, con una futura decisione favorevole alla parte ricorrente. Non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi ( DTF 141 III 395 consid. 2.5 con rinvii). L'esistenza di tale condizione va verificata con riferimento alla decisione di primo grado e non riguardo a quella di inammissibilità resa dall'autorità di ricorso. In particolare, se la questione decisa dal giudice di primo grado può essere sollevata in un ricorso contro la decisione finale non sussiste un pregiudizio irreparabile ( DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvii).

Nel caso concreto, l'adempimento della condizione prevista all' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non appare con evidenza dalla sentenza impugnata e non è insita nella natura medesima della vertenza. Spettava quindi alla ricorrente spiegare perché l'ordinanza pretorile 17 maggio 2021 sarebbe atta a causare un danno irreparabile di natura giuridica (v. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii). Nel rimedio all'esame ella afferma che il pagamento dell'anticipo sarebbe per lei "considerevol[e]", "con un salario ridotto legato alla COVID di CHF 11'300 netti nel 2020". Attraverso tale superficiale argomentazione, tuttavia, ella non dimostra di non essere economicamente in grado di fornire l'anticipo della sua quota parte di spese peritali e di incorrere così in un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (cfr. DTF 142 III 798 consid. 2.3.4).

Da quanto precede discende che il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta inammissibile.

7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a prendere posizione sul ricorso ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 gennaio 2022

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini