Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.278/1999 KI-generiert

Bank Procedural Standing in Debt Collection Suit

Geschäftsnummer 4P.278/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a financial institution pursued legal action to recover an amount owed by a granite company, following the company's opposition to an enforcement order. The defendant contested the legitimacy of the financial institution's legal representatives, arguing they were not authorized to represent the institution due to their lack of registration with the relevant bar association. The first-instance judge dismissed this objection, recognizing one of the attorneys as a de facto representative. However, the appellate court disagreed, ruling that the representation was invalid and nullified the legal actions taken by the financial institution. The financial institution then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to overturn the appellate court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 4 vCost, Art. 64 CPC, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG; Bank Procedural Standing in Debt Collection Suit: The defendant contested the legitimacy of the financial institution's legal representatives, arguing they were not authorized to represent the institution due to their lack of registration with the relevant bar association. The first-instance judge dismissed this objection, recognizing one of the attorneys as a de facto representative. However, the appellate court disagreed, ruling that the representation was invalid and nullified the legal actions taken by the financial institution. The financial institution then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to overturn the appellate court's decision.

Schlagwörter

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Inkasso Gläubigerversammlung Geschäftsbank gesetzliche Vertretung Beschwerdelegitimation Handelsgesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC
art. 142 cpv. 1 lett. a CPC /TI.
Art. 4 vCost
vietata dall' art. 4 vCost.
Art. 64 CPC
1 ad art. 64 CPC ticinese).
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
forme ai requisiti posti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG -

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Volltext

[AZA 3]

4P.278/1999

I C O R T E C I V I L E

8 febbraio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi-

dente, Klett e Rottenberg Liatowitsch.

Cancelliera: Gianinazzi.

________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 15 novembre 1999

presentato dalla

UBS S.A. , Zurigo-Basilea, patrocinata

dall'avv. Luca Zorzi, Bellinzona, contro la sentenza ema-

nata l'11 ottobre 1999 dalla

II Camera civile del Tribunale

d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ri-

corrente alla

S.A. Cave Granito Ticinesi , Iragna, patroci-

nata dall'avv. Massimo Bionda, studio legale Flavio Gemet-

ti, Lugano, in materia di procedura civile (legittimazione

processuale, formalismo eccessivo);

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.-

Con precetto esecutivo del 7 gennaio 1998,

l'UBS S.A. ha escusso la S.A. Cave Granito Ticinesi per

l'incasso di fr. 44'538.10 oltre interessi. Il 26 marzo

successivo, preso atto dell'opposizione interposta dall'

escussa, la banca si è rivolta al Pretore del Distretto di

Riviera onde ottenere la condanna della società al pagamen-

to del citato importo. Avversando nel merito la domanda, la

convenuta ha preliminarmente eccepito la carenza di legit-

timazione dei rappresentanti della banca attrice, avvocati

Pesciallo e Calvarese, impiegati presso il servizio giuri-

dico del gruppo UBS e firmatari della petizione: oltre ad

essere sprovvisti della qualità di organo questi avvocati

non risultano infatti nemmeno iscritti all'Albo degli avvo-

cati del Canton Ticino. L'eccezione è stata recisamente

contestata dall'attrice, la quale ha ribadito la legittima-

zione dei due legali a rappresentarla nel processo in virtù

dell'autorizzazione rilasciata loro dagli organi della so-

cietà.

Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione

con decreto del 26 maggio 1999; egli ha considerato l'avv.

Pesciallo, da solo, organo di fatto dell'attrice, ciò che

basta a riconoscergli la rappresentanza processuale.

Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale

d'appello del Cantone Ticino che, adita dalla convenuta, ha

accolto l'impugnativa e dichiarato nulla la petizione del

26 marzo 1998.

B.-

Postulando l'annullamento della predetta sen-

tenza l'UBS S.A. è insorta dinanzi al Tribunale federale

con un ricorso di diritto pubblico del 15 novembre 1999.

La S.A. Cave Granito Ticinesi ha proposto la reie-

zione del ricorso in quanto ricevibile, mentre l'autorità

cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni.

Il 19 novembre 1999 la richiesta di effetto sospen-

sivo presentata contestualmente al gravame è stata respin-

ta.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

Dopo aver rammentato che gli avvocati Pescial-

lo e Calvarese non possono, effettivamente, assumere manda-

ti di patrocinio processuale poiché non iscritti all' Albo

degli avvocati del Canton Ticino, i giudici ticinesi hanno

esaminato la possibilità di ammettere l'esistenza di una

rappresentanza legale a favore dell'avv. Pesciallo, tale da

permettergli di tutelare da solo gli interessi della ricor-

rente (cfr. art. 64 cpv. 1 in fine del Codice di procedura

civile [CPC] ticinese), giungendo a una conclusione negati-

va. Egli risulta sì iscritto a registro di commercio delle

sedi principali della ricorrente (Zurigo e Basilea), ma con

facoltà di firma collettiva a due, donde l'obbligo di com-

piere ogni atto processuale con un altro rappresentante

iscritto a registro, ciò che non è il caso dell'avv. Calva-

rese.

I giudici cantonali hanno poi dichiarato di non po-

ter aderire all'opinione del Pretore, il quale ha ricono-

sciuto all'avv. Pesciallo la qualità di organo di fatto.

Tale ruolo costituisce infatti l'eccezione alla regola

dell'iscrizione al registro di commercio ed è riconosciuto

solo sulla base di presupposti sostanziali ben determinati

che in concreto non sono realizzati: pur svolgendo una fun-

zione di indubitabile responsabilità, l'avv. Pesciallo non

partecipa infatti in maniera determinante alla formazione

della volontà sociale né è chiamato a prendere decisioni di

portata fondamentale per la gestione della società. Inol-

tre, la banca stessa non ha preteso di partecipare al pro-

cesso unicamente rappresentata dall'avv. Pesciallo - rico-

noscendo così in lui un organo di fatto - prova ne sia che

la petizione non reca la sua sola firma.

In conclusione, data l'assenza di un presupposto

processuale (legittimazione del rappresentante) i giudici

ticinesi hanno dichiarato nulli gli atti processuali com-

piuti irritualmente dalla società, cui come previsto dall'

art. 142 cpv. 1 lett. a CPC /TI.

2.-

A mente della ricorrente l'applicazione dell'

art. 142 cpv. 1 lett. a CPC /TI, nel caso di specie configu-

ra un formalismo eccessivo.

a) Per costante giurisprudenza, l'eccesso di for-

malismo è una forma particolare di diniego di giustizia -

vietata dall' art. 4 vCost. - che si verifica quando per una

determinata procedura sono previste delle regole rigorose

non materialmente giustificate; ovvero quando la severa ap-

plicazione di norme procedurali non è legittimata da alcun

interesse degno di protezione e diviene in tal modo fine a

sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizza-

zione del diritto materiale e impedisce in modo inammissi-

bile l'accesso ai tribunali ( DTF 125 I 166 consid. 3a pag.

170 con rinvii). L'eccesso di formalismo può risiedere sia

nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale

alla parte in causa, che nella sanzione ad essa connessa.

Il Tribunale federale statuisce liberamente sull'esistenza

di un eccesso di formalismo ( DTF 119 Ia 4 consid. 2a con

rinvii), mentre esamina l'interpretazione e l'applicazione

del diritto cantonale solamente dal profilo dell'arbitrio

( DTF 116 V 353 consid. 3a).

b) Orbene, non ogni rigore processuale è in con-

trasto con l' art. 4 vCost. (cfr. l'attuale art. 9 e 29

nCost.); le forme processuali sono infatti indispensabili

per assicurare un ordinato svolgimento del processo, garan-

tire la parità di trattamento e l'applicazione del diritto

materiale ( DTF 118 V 311 consid. 4).

In concreto, dalle argomentazioni ricorsuali non si

evince, neppure indirettamente, per quali ragioni la tutela

degli interessi della ricorrente risulterebbe pregiudicata

in maniera sproporzionata dalla corretta applicazione del

diritto processuale ticinese, che ammette soltanto la con-

duzione personale del processo - vale a dire, trattandosi

di una persona giuridica attraverso i suoi organi - oppure

il patrocinio di un avvocato (cfr.

Cocchi/Trezzini , Codice

di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 1 ad art. 64 CPC ticinese). Giovi inoltre osserva-

re che l'attenersi fin dall'inizio a queste regole non im-

plicava - per la ricorrente - particolari difficoltà sicché

la decisione della Corte ticinese di dichiarare nulli gli

atti processuali compiuti irritualmente dalla società, in

applicazione dell' art. 142 cpv. 1 lett. a CPC /TI, non con-

figura un atto di formalismo eccessivo nel senso sopra de-

scritto.

c) Nulla mutano le considerazioni della ricorrente

circa il comportamento processuale della controparte, la

quale aveva omesso di formulare la medesima eccezione nel

quadro della precedente procedura di rigetto dell'opposi-

zione. La legittimazione del rappresentante costituisce in-

fatti un presupposto processuale, da verificarsi d'ufficio

in ogni stadio di causa ( art. 97 n. 4 CPC /TI), la cui as-

senza determina le conseguenze sopra descritte (cfr.

Coc -

chi/Trezzini , op. cit., n. 3 ad art. 64 CPC /TI, cfr. anche

Rep 1989 pag. 172).

3.-

La ricorrente afferma comunque che, in ogni

caso, quand'anche essa si fosse costituita in causa senza

la necessaria legittimazione da parte dei suoi rappresen-

tanti, tale difetto sarebbe stato successivamente sanato

con l'introduzione dell'atto di replica, allestito da un

avvocato regolarmente iscritto all'albo, che la resistente

peraltro non ha contestato. Mediante la presentazione di

tale allegato la ricorrente sostiene infatti di aver mani-

festato la volontà di ratificare con effetto retroattivo la

petizione.

Va rilevato che dal tenore della decisione impugna-

ta non risulta che la resistente si sia prevalsa di questa

tesi dinanzi all'autorità cantonale, né tantomeno essa rim-

provera alla medesima autorità di aver arbitrariamente tra-

scurato questa circostanza. Ora, con un ricorso di diritto

pubblico possono, eccezionalmente, essere addotti fatti

nuovi qualora venga dimostrato - con un'argomentazione con-

forme ai requisiti posti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG -

che si tratta di circostanze emerse per la prima volta nel-

la decisione criticata oppure che l'autorità cantonale ha

eseguito accertamenti di fatto incompleti o inesatti, vio-

lando così il divieto dell'arbitrio ( DTF 119 II 6 consid.

4a e 118 Ia 20 consid. 5a pag. 26;

Forster in:

Geiser/Mün -

ch , Prozessieren vor Bundesgericht, nota 2.50 pag. 71).

Poiché nella fattispecie in esame nessuna di queste ipotesi

è realizzata la censura risulta inammissibile.

4.-

Risultano infine speciose e irrilevanti ai fi-

ni del giudizio le considerazioni espresse nel gravame in

merito alla posizione dell'avv. Calvarese in seno all'isti-

tuto bancario. Esse non possono infatti cancellare il fatto

che, secondo le norme del diritto processuale cantonale,

tale avvocata non fosse legittimata a rappresentare la so-

cietà nell'ambito del procedimento giudiziario.

5.-

Da quanto sopra esposto discende la reiezione

del ricorso in quanto ammissibile. Gli oneri processuali e

le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1

e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è

respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a

carico della ricorrente, la quale rifonderà alla resistente

fr. 3000.-- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e

alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone

Ticino.

Losanna, 8 febbraio 2000

VIZ

In nome della I Corte civile

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

La Cancelliera,