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4P.249/1999 KI-generiert

Mandate agent’s liability for interest on advances held for customs duties; inadmissibility of public-law appeal for lack of valid constitutional grounds.

Geschäftsnummer 4P.249/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the public-law appeal inadmissible, upholding the cantonal appellate court's decision that the appellant must pay CHF 658,932.75 plus 5% interest from 23 May 1991 to the respondent, and dismissed the appellant's opposition to the enforcement order. The underlying dispute arose from an agency/contract of mandate (Articles 398 and 400 CO) in which the appellant, acting as customs clearance agent, retained advances paid by the respondent for customs duties and taxes, invested them, and was ordered to disgorge the fruits (interest) earned on those funds. The court reasoned that the appeal was inadmissible because (a) the relief sought went beyond mere annulment, contrary to the cassatory nature of the remedy, and (b) the appellant's arguments were largely identical to those in the parallel reform appeal and failed to meet the strict requirements of Article 90(1)(b) OG for alleging arbitrary fact-finding or constitutional violations, as they amounted to mere appellate criticism rather than demonstrating a manifestly unsustainable decision.

Legislator-Regeste

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Art. 57 cpv. 5 OG, Art. 4 Cost, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 78 CPC, Art. 156 cpv. 1 OG, Art. 159 cpv. 1 OG; Mandate agent’s liability for interest on advances held for customs duties; inadmissibility of public-law appeal for lack of valid constitutional grounds: The underlying dispute arose from an agency/contract of mandate (Articles 398 and 400 CO) in which the appellant, acting as customs clearance agent, retained advances paid by the respondent for customs duties and taxes, invested them, and was ordered to disgorge the fruits (interest) earned on those funds. The court reasoned that the appeal was inadmissible because (a) the relief sought went beyond mere annulment, contrary to the cassatory nature of the remedy, and (b) the appellant's arguments were largely identical to those in the parallel reform appeal and failed to meet the strict requirements of Article 90(1)(b) OG for alleging arbitrary fact-finding or constitutional violations, as they amounted to mere appellate criticism rather than demonstrating a manifestly unsustainable decision.

Schlagwörter

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Vertragspflicht Zollzahlungspflicht Transportrecht einfache Kausalhaftung Schadenersatzzahlung Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 57 cpv. 5 OG
Giusta l' art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto
Art. 4 Cost
l' art. 4 Cost. (dal 1° gennaio 2000 art. 9) ha natura mera-
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
Cited in the reasoning as the basis for the appeal's inadmissibility, but not in the dispositive.
Art. 78 CPC
l'applicazione arbitraria dell' art. 78 CPC /TI, in forza del
Art. 156 cpv. 1 OG
Basis for placing the court costs on the losing party.
Art. 159 cpv. 1 OG
Basis for ordering the losing party to pay the prevailing party's costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 90 cpv. 1 lett. b OG

Cited in the reasoning as the basis for the appeal's inadmissibility, but not in the dispositive.

Art. 156 cpv. 1 OG

Basis for placing the court costs on the losing party.

Art. 159 cpv. 1 OG

Basis for ordering the losing party to pay the prevailing party's costs.

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Volltext

[AZA 3]

4P.249/1999 flo

I C O R T E C I V I L E

19 giugno 2000

Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi-

dente, Leu, Ramelli, supplente.

Cancelliere: Ponti.

______

Visto il ricorso di diritto pubblico del 7 ottobre 1999

presentato dalla

Franchi Trasporti S.A. , Chiasso, convenu-

ta, patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari, Lugano, contro

la sentenza emanata il 3 settembre 1999 dalla

II Camera ci -

vile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa

che la oppone alla

Ferrowohlen AG , Wohlen, attrice, patro-

cinata dall'avv. Fernando Pedrolini, Chiasso, in materia di

contratto di mandato;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.-

Nel 1988 la Veri Trasporti S.A. di Chiasso (ora

Franchi Trasporti S.A.) si è occupata per incarico della

Ferrowohlen AG dello svolgimento delle pratiche di importa-

zione e sdoganamento di macchinari per la lavorazione dei

metalli. Nell'ambito di questa attività la Franchi Traspor-

ti S.A. (di seguito Franchi) ha chiesto che fossero versati

sul suo conto presso la Società di Banca Svizzera (SBS) di

Chiasso gli anticipi necessari al pagamento dei dazi doga-

nali e dell'imposta sulla cifra d'affari (ICA); nel corso

del 1988 la Ferrowohlen AG (di seguito Ferrowohlen) ha

quindi provveduto a ripetuti versamenti, per un'importo

complessivo di fr. 4'102'870.20.

La Franchi non ha tuttavia riversato subito gli impor-

ti ricevuti all'autorità doganale, bensì garantito il paga-

mento dei dazi e delle imposte mediante una fideiussione

solidale rilasciata dalla SBS di Chiasso. Le somme così

anticipate dalla Ferrowohlen sono rimaste depositate sui

conti bancari della Franchi presso la SBS sino ai primi

mesi del 1991, quando l'Amministrazione federale delle do-

gane (AFD) ha presentato il conteggio definitivo e chiesto

il pagamento di fr. 3'575'994.35 per dazi doganali e tasse,

e di fr. 118'075.70 di interessi di ritardo, per un totale

di fr. 3'694'070.05.

In seguito, la Franchi ha ritornato alla Ferrowohlen

fr. 408'800.15 costituenti l'eccedenza sugli anticipi ver-

sati, respingendo invece altre richieste di risarcimento.

B.-

In data 20 febbraio 1992 la Ferrowohlen ha pre-

sentato direttamente in appello una petizione con la quale

ha postulato la condanna della convenuta Franchi al paga-

mento di fr. 965'305.70, poi ridotti a fr. 778'952.30, di

cui 658'932.75 di frutti maturati sugli anticipi e da lei

illecitamente percepiti, fr. 118'065.70 in risarcimento

degli interessi di ritardo riscossi dall'AFD e fr. 1962.85

di interessi di mora sul maggior anticipo di fr.

408'800.15.

C.-

La II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino, in parziale accoglimento della petizione,

ha condannato con sentenza 3 settembre 1999 la Franchi al

pagamento di fr. 658'932.75 oltre interessi al 5% a decor-

rere dal 23 maggio 1991; per il medesimo importo ha riget-

tato l'opposizione al precetto esecutivo notificato in pre-

cedenza alla convenuta. La Corte cantonale, accertata l'ap-

plicazione degli art. 398 e 400 CO , ha ravvisato nel com-

portamento della convenuta una palese violazione del-

l'obbligo di fedeltà nei confronti della sua cliente per

essersi arricchita dei frutti prodotti dagli anticipi da

lei versati.

D.-

Contro tale decisione la Franchi è insorta dinan-

zi al Tribunale federale simultaneamente con ricorso in

riforma e con ricorso di diritto pubblico. Con quest'ultimo

chiede, in via principale, che la petizione sia respinta e

quindi mantenuta l'opposizione al precetto esecutivo; in

via subordinata la riduzione delle pretese dell'attrice a

fr. 118'065.70, rispettivamente a fr. 192'686.95, oltre

interessi, e che l'opposizione al precetto esecutivo sia

rigettata per questi importi. Domanda infine una riforma

del giudizio per ciò che attiene alle spese e alle ri-

petibili.

Nella sua risposta la Ferrowohlen AG propone la reie-

zione del ricorso, nella misura in cui è ammissibile. L'au-

torità cantonale ha invece rinunciato a presentare osserva-

zioni.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

Giusta l' art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto

pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del

parallelo ricorso per riforma ( DTF 122 I 81 consid. 1;

Messmer/Imboden , Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-

sachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12).

In concreto la ricorrente postula l'esame del ricorso

di diritto pubblico nel caso in cui quello per riforma ve-

nisse respinto. Così facendo egli misconosce l'effetto de-

volutivo del ricorso per riforma: infatti qualora il Tribu-

nale federale, statuendo nell'ambito di un ricorso per ri-

forma, dovesse confermare o modificare la decisione impu-

gnata, la sua decisione verrebbe a sostituire quella emana-

ta dalla Corte cantonale, la quale pertanto non potrebbe

più essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubbli-

co (cfr. DTF 122 I 81 consid. 1).

Vi sono invero circostanze che permettono di derogare,

eccezionalmente, al principio sopra esposto (cfr.

Poudre t,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

Berna 1990, pag. 464). Esse non sono comunque realizzate in

concreto, né tantomeno il ricorrente le allega a sostegno

della sua richiesta. Non v'é dunque ragione di derogare

alla regola.

2.-

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e

con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio

esperito ( DTF 124 III 134 consid. 2).

3.-

A prescindere da eccezioni che non si avverano in

concreto il ricorso di diritto pubblico per violazione del-

l' art. 4 Cost. (dal 1° gennaio 2000 art. 9) ha natura mera-

mente cassatoria; ciò significa che il Tribunale federale

può solamente annullare una decisione contraria alla Costi-

tuzione, non invece modificarla o sostituirla con la pro-

pria. Domande volte a conclusioni diverse dal semplice an-

nullamento della sentenza impugnata - come quelle formulate

nel presente ricorso a titolo subordinato - sono pertanto

irricevibili ( DTF 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid.

5).

a) Giusta l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , il ricorso di

diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti es-

senziali e quella concisa dei diritti costituzionali o del-

le norme giuridiche che si pretendono violati, precisando

altresì in che consista tale violazione. Ne segue che, in

questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle

censure che sono state sollevate in modo chiaro e detta-

gliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure

con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre

che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il

ricorrente nei suoi diritti costituzionali ( DTF 122 I 70

consid. 1c con rinvii).

Il gravame fondato sull' art. 4 Cost. , com'è quello in

esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni

con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo pare-

re a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale

federale fosse una superiore giurisdizione di appello. Per

richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve

dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità

cantonale ha emanato una decisione manifestamente insoste-

nibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in

urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 117 Ia

10 consid. 4b, 110 Ia 1 consid. 2a e rif.).

Giova infine rammentare che in materia di apprezza-

mento delle prove l'autorità cantonale fruisce di un grande

potere d'apprezzamento. Il Tribunale federale interviene

solo se il ricorrente dimostra dettagliatamente che tale

apprezzamento è arbitrario nel senso definito sopra (DTF

124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b e rif.). Affin-

ché sia annullata, la decisione impugnata deve risultare

arbitraria nel suo risultato, non soltanto nella motivazio-

ne ( DTF 124 I 310 consid. 5a e riferimenti).

b) In concreto la ricorrente è stata condannata a

restituire i frutti maturati dal 1988 al 1991 sull'anticipo

di fr. 4'102'870.20 versato dalla resistente a garanzia del

pagamento dei dazi doganali e dell'ICA. La Corte cantonale

ha accertato, sulla base della perizia giudiziaria, che

questi frutti ammontano a fr. 658'932.75, oltre interessi.

Ora, la ricorrente dichiara d'insorgere contro l'ap-

prezzamento del danno operato dai giudici cantonali. Questa

censura sarebbe di per sé ricevibile: per principio l'ac-

certamento dell'esistenza e dell'entità del danno è una

questione di fatto che dipende dalla valutazione delle pro-

ve; pertengono al diritto solo la nozione di danno ed i

criteri di calcolo ( DTF 122 III 219 consid. 3b e riferimen-

ti). Tuttavia, come obbietta giustamente la parte resisten-

te, nonostante la chiara dichiarazione d'intenti iniziale

l'atto di ricorso non adempie assolutamente i requisiti di

ricevibilità appena riassunti. La ricorrente, pur inserendo

qua e là gli aggettivi "insostenibile" e "arbitrario", si

diffonde solo in critiche appellatorie, senza dimostrare

dettagliatamente con quali atti gli accertamenti contestati

sarebbero in aperto contrasto. Non si duole nemmeno del-

l'applicazione arbitraria dell' art. 78 CPC /TI, in forza del

quale il Tribunale d'appello ha giudicato tardive alcune

delle allegazioni ora riproposte davanti al Tribunale fede-

rale.

Per di più la motivazione del gravame è praticamente

identica a quella del capitolo 5 del ricorso per riforma.

Nell'esame di quest'ultimo gravame è stato possibile isola-

re alcuni argomenti riguardanti i criteri di calcolo del

danno. Non sono invece individuabili censure che rispettano

le esigenze poste dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 116

II 746 consid. 2a, 118 IV 293 consid. 2a).

4.-

Per i motivi che precedono il ricorso di diritto

pubblico è inammissibile. Spese e indennità processuali

sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv.

1 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 6000.-- è posta a

carico della ricorrente, la quale rifonderà alla resistente

fr. 10'000.-- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla

II Camera Civile del Tribunale d'appello del Cantone Tici-

no.

Losanna, 19 giugno 2000

In nome della I Corte civile

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente, Il Cancelliere