Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4P.16/2004 KI-generiert

Municipality v. Engineer: Statute of Limitations on Sports Field Defects

Geschäftsnummer 4P.16/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute originating from the construction of a sports field commissioned by a municipality, which was completed between 1986 and 1988. Following the completion, significant defects were observed, including ground subsidence and waterlogging. The municipality attempted to resolve the issues amicably but eventually filed a lawsuit against various engineers and a construction company in 1993, seeking financial compensation for repairs. The defendants raised several legal defenses, including a statute of limitations, which the courts considered. The initial court favored the municipality's position, but the appellate court later accepted the defendants' prescription claim, leading to a series of appeals by the municipality focused on the legality of these decisions and the handling of procedural rights.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 87 OG, Art. 87 cpv. 1 OG, Art. 321 lett. b CPC, Art. 87 CPC; Municipality v. Engineer: Statute of Limitations on Sports Field Defects: Following the completion, significant defects were observed, including ground subsidence and waterlogging. The municipality attempted to resolve the issues amicably but eventually filed a lawsuit against various engineers and a construction company in 1993, seeking financial compensation for repairs. The defendants raised several legal defenses, including a statute of limitations, which the courts considered. The initial court favored the municipality's position, but the appellate court later accepted the defendants' prescription claim, leading to a series of appeals by the municipality focused on the legality of these decisions and the handling of procedural rights.

Schlagwörter

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Verjährungsfrist Ingenieurvertrag gesetzliche Frist Baumängel Rechtsverzicht Sportrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cost
The final order only states the rejection of the appeal; specific constitutional grounds (Art. 9 and 29(2) Cost.) are not individually cited in the operative part, only the appeal as a whole. Since the appeal was rejected on substantive grounds discussed in the reasoning, the main ground for the decision is the overall rejection, but no specific substantive article justifying the finding is cited in the dispositive to overturn the lower court's decision.
Art. 29 cpv. 2 Cost
The final order only states the rejection of the appeal; specific constitutional grounds (Art. 9 and 29(2) Cost.) are not individually cited in the operative part.
Art. 87 OG
A sostegno della sua richiesta rammenta la giurisprudenza secondo la quale decisioni parziali possono essere impugnate solamente con la sentenza finale di merito (sull'impugnabilità delle decisioni parziali giusta l' art. 87 OG cfr.
Art. 87 cpv. 1 OG
Fatti salvi i casi descritti dall' art. 87 cpv. 1 OG , si può sempre attendere l'emanazione della pronunzia finale per impugnare il giudizio parziale.
Art. 321 lett. b CPC
2.1 Il ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi l'applicazione arbitraria dell' art. 321 lett. b CPC /TI, giusta il quale in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni.
Art. 87 CPC
78 e art. 87 CPC /TI; cfr.
Art. 371 cpv. 2 CO
1984, giusta il quale - analogamente a quanto previsto dall' art. 371 cpv. 2 CO - le pretese derivanti da difetti della costruzione si prescrivono nel termine di cinque anni, calcolati dal momento del collaudo dell'opera.
Art. 322 CPC
La Corte ne ha pure negato l'acquisizione d'ufficio, lo scopo dell' art. 322 CPC /TI non essendo quello di supplire alle negligenze delle parti nel loro dovere di proporre le prove secondo le modalità stabilite dal codice di rito.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 cpv. 2 Cost.

The final order only states the rejection of the appeal; specific constitutional grounds (Art. 9 and 29(2) Cost.) are not individually cited in the operative part.

art. 9 Cost.

The final order only states the rejection of the appeal; specific constitutional grounds (Art. 9 and 29(2) Cost.) are not individually cited in the operative part, only the appeal as a whole. Since the appeal was rejected on substantive grounds discussed in the reasoning, the main ground for the decision is the overall rejection, but no specific substantive article justifying the finding is cited in the dispositive to overturn the lower court's decision.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision concerning admissibility/procedure is not explicitly cited in the orders, but the reference to the rejection of the appeal in order 1 usually implies application of procedural rules if procedural rejection occurred. However, since the appeal was fully rejected on merit grounds, only explicit citations apply.

art. 64 LTF

Legal aid provisions are not cited in the dispositive.

art. 93 LTF

Although mentioned in the reasoning concerning the inapplicability of Art. 87 OG (the old procedural law equivalent), the main dispositive refers to the rejection of the appeal, and the procedural grounds for rejection are covered by the final rejection order (Art. 108 LTF not cited, so only the main rejection ground matters if present, but here it is just the general rejection).

art. 321 lett. b CPC /TI

Cited in the reasoning to dismiss the appellant's arguments regarding procedural limitations in appeal, but not cited in the final orders.

art. 322 CPC /TI

Cited in the reasoning regarding the refusal to acquire a new document ex officio, but not cited in the final orders.

art. 78 cpv. 2 seconda frase CPC/TI

Cited in the reasoning regarding the fixing of the matter in dispute, but not cited in the final orders.

art. 83 cpv. 1 e 84 CPC /TI

Cited in the reasoning regarding the right to be heard, but not cited in the final orders.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.16/2004 /bom

Sentenza del 2 giugno 2004

I Corte civile

Composizione

Giudici federali Corboz, presidente,

Rottenberg Liatowitsch, Kiss,

cancelliera Gianinazzi.

Parti

Comune di A.________,

ricorrente,

patrocinato dall'avv. Aurelio Facchi,

contro

B.________,

opponente,

patrocinato dagli avv.ti Alberto F. Forni e Mario Guglielmoni,

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. (procedura civile, apprezzamento delle prove),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata

il 4 dicembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. La presente controversia trae origine dalla realizzazione del campo sportivo di A.________, avvenuta tra il 1986 e il 1988.

All'esecuzione dell'opera, commissionata dal Comune di A.________, hanno partecipato varie persone, con funzioni diverse. In una prima fase l'ingegner C.________ ha studiato la configurazione geologica e geotecnica del terreno, mentre gli ingegneri B.________ e D.________ hanno curato la progettazione e la direzione lavori relativi alla sottostruttura del campo di calcio, la cui attuazione è stata affidata alla ditta E.________ S.A. In un secondo momento è intervenuto F.________, il quale si è occupato della sovrastruttura progettata dall'architetto G.________.

Già durante l'esecuzione dei lavori, ma soprattutto dopo la loro fine, nell'autunno 1990, furono riscontrati evidenti difetti, in particolare cedimenti del terreno e dei pali d'illuminazione rispetto alla verticalità nonché ristagni d'acqua in caso di pioggia e quindi inzuppamento del tappeto erboso su ampie aree.

B. Fallito ogni tentativo di accordo bonale, il 27 aprile 1993 il Comune di A.________ ha convenuto in causa l'ingegnere C.________, l'ingegner B.________ (unitamente all'ingegner D.________, poi dimesso dalla lite), F.________, l'architetto G.________ e la ditta E.________ S.A. onde ottenere il versamento della somma necessaria per il risanamento del campo sportivo, quantificata - in sede di conclusioni - in fr. 300'000.--.

B.a Tutti i convenuti hanno avversato la pretesa del Comune sollevando fra l'altro numerose eccezioni di ordine e di merito che sono state (tutte) respinte dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, il 4 settembre 1995.

Statuendo il 29 marzo 1996 la II Camera civile ha parzialmente riformato la pronunzia pretorile accogliendo l'eccezione di prescrizione fatta valere dall'ingegner B.________ e, di conseguenza, respingendo la petizione con riferimento ad ogni richiesta formulata nei suoi confronti.

Il ricorso di diritto pubblico interposto dal Comune di A.________ contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile - siccome prematuro - il 26 giugno 1996.

B.b La procedura contro gli altri convenuti è continuata ed è sfociata nella sentenza 22 novembre 2002, con la quale il Pretore ha integralmente respinto la petizione.

L'appello presentato dal soccombente contro questo giudizio è stato respinto il 4 dicembre 2003.

C. Il 23 gennaio 2004 il Comune di A.________ ha dunque nuovamente impugnato la sentenza emanata il 29 marzo 1996 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, per il tramite di quella del 4 dicembre 2003.

Prevalendosi della violazione del divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ) nell'applicazione del diritto processuale cantonale, nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove nonché della violazione del diritto di essere sentito ( art. 29 cpv. 2 Cost. ), il ricorrente postula l'annullamento della citata pronunzia limitatamente ai punti V. e VI. del dispositivo.

Nella risposta 22 marzo 2004 l'ingegner B.________ chiede l'integrale reiezione del gravame. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1. In via preliminare l'opponente propone di dichiarare il ricorso privo d'oggetto e di stralciarlo dai ruoli. A sostegno della sua richiesta rammenta la giurisprudenza secondo la quale decisioni parziali possono essere impugnate solamente con la sentenza finale di merito (sull'impugnabilità delle decisioni parziali giusta l' art. 87 OG cfr. DTF 127 I 92 consid. 1c pag. 94 seg.). In concreto, secondo l'opponente, il ricorrente avrebbe disatteso questa giurisprudenza limitandosi - esplicitamente - a censurare la decisione parziale 29 marzo 1996, senza per contro muovere alcuna critica nei confronti di quella principale emanata il 4 dicembre 2003.

Si tratta di un'argomentazione speciosa. Contrariamente a quanto addotto dall'opponente la giurisprudenza non condiziona l'impugnazione del giudizio parziale a quella del giudizio principale; essa stabilisce piuttosto il momento nel quale potranno essere fatti valere gli argomenti concernenti la decisione parziale. Fatti salvi i casi descritti dall' art. 87 cpv. 1 OG , si può sempre attendere l'emanazione della pronunzia finale per impugnare il giudizio parziale. Dichiarare il gravame del ricorrente inammissibile siccome privo di censure contro la sentenza del 4 dicembre 2003 - che per di più non lo concerne - equivarrebbe pertanto a negargli la possibilità di ottenere l'attesa verifica della costituzionalità della decisione emanata il 29 marzo 1996, ciò che configurerebbe un diniego di giustizia.

2. Il ricorso di diritto pubblico verte principalmente sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, che la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto.

2.1 Il ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi l'applicazione arbitraria dell' art. 321 lett. b CPC /TI, giusta il quale in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni. Egli rileva infatti come, dinanzi al Pretore, l'opponente avesse sollevato l'eccezione di prescrizione limitatamente alle prestazioni contrattuali d'appalto (allestimento dei piani). L'estensione dell'eccezione di prescrizione a tutta l'opera svolta sarebbe avvenuta solo in sede di appello, in contrasto con quanto prescritto dal citato disposto. Esaminando ciononostante tale novità la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio.

2.1.1 Dato il tenore dell'argomentazione ricorsuale appare innanzitutto utile ricordare che nel procedimento civile ticinese il tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica. In altre parole, le parti forniscono il substrato fattuale della controversia, mentre spetta al giudice il compito di applicare il diritto ( art. 78 e art. 87 CPC /TI; cfr. Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, § 10.V. pag. 116 segg.).

In concreto, nella risposta 21 settembre 1993 l'opponente B.________ ha postulato l'integrale reiezione della petizione introdotta il 27 aprile precedente. A sostegno della sua domanda egli ha fra l'altro invocato l'"eccezione di prescrizione, almeno per quanto attiene alle prestazioni contrattuali di appalto (allestimento dei piani)."

L'eccezione, sempre limitatamente alle prestazioni d'appalto, è stata ribadita anche in sede di duplica e all'udienza preliminare.

Il ricorrente ha replicato rilevando che il contratto stipulato - pur comprendendo prestazioni per le quali erano applicabili le norme sul contratto d'appalto (allestimento dei piani) e altre prestazioni per le quali erano applicabili le norme sul mandato (direzione lavori) - era e rimaneva uno solo, ragione per cui il termine per la prescrizione aveva iniziato a decorrere solamente una volta adempiute tutte le obbligazioni ivi contemplate e non dopo ogni singola prestazione.

L'argomentazione del ricorrente ha trovato eco nel decreto 4 settembre 1995. Pur senza dichiararlo esplicitamente, il giudice ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione non poteva essere limitata ad una parte delle prestazioni pattuite contrattualmente, bensì andava riferita all'intero accordo. Il Pretore ha infatti ben evidenziato sia la volontà delle parti di concludere un unico contratto per prestazioni di natura diversa sia il richiamo al regolamento 103 SIA ed. 1984, giusta il quale - analogamente a quanto previsto dall' art. 371 cpv. 2 CO - le pretese derivanti da difetti della costruzione si prescrivono nel termine di cinque anni, calcolati dal momento del collaudo dell'opera. Reputando di poter far coincidere il collaudo con il primo utilizzo del campo sportivo, avvenuto nel 1990, egli ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.

2.1.2 Dagli atti di causa si evince dunque che - contrariamente a quanto asserito nell'impugnativa - la cosiddetta "estensione dell'eccezione di prescrizione" non va ricondotta al comportamento processuale dell'opponente in sede di appello ma è il risultato dell'applicazione del diritto federale da parte del giudice di primo grado.

Il richiamo all' art. 321 lett. b CPC /TI risulta pertanto privo di ogni pertinenza. Dinanzi al Tribunale d'appello l'opponente ha infatti contestato la decisione pretorile concentrandosi in particolare sull'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, senza più distinguere le prestazioni tipiche del contratto d'appalto da quelle del contratto di mandato. Ciò non significa ch'egli ha esteso la propria eccezione, bensì che ha accettato la decisione del Pretore in merito alla portata dell'eccezione. Lo stesso vale per il ricorrente, che nelle osservazioni all'appello non ha criticato la pronunzia pretorile su questo punto. Per questo motivo la massima istanza ticinese non si è nemmeno più chinata sulla portata da attribuire all'eccezione sollevata limitatamente ad una parte delle prestazioni contrattuali.

Il Tribunale d'appello ha per contro corretto il giudizio di primo grado in punto al momento determinante per l'inizio della decorrenza del termine, precisando come, in presenza di più persone legate al committente con contratti separati l'uno dall'altro, il termine di prescrizione per le loro prestazioni non decorra dalla consegna della totalità dell'opera stessa bensì dalla consegna di ogni singola parte (cfr. DTF 115 II 456 consid. 2 e 4). I giudici ticinesi hanno infine stabilito che in concreto il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere con la consegna dell'ultima prestazione promessa dall'ingegnere - vale a dire la direzione dei lavori di sottostruttura eseguiti dalla E.________ S.A. - che la Corte cantonale ha reputato avvenuta all'inizio del mese di ottobre 1987, subito dopo la verifica della liquidazione finale presentata da questa ditta. Donde l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

2.1.3 In conclusione, la censura concernente l'applicazione arbitraria dell' art. 321 lett. b CPC /TI si avvera manifestamente infondata.

2.2 Ciò comporta la reiezione del gravame anche laddove viene asseverato che la limitazione dell'eccezione alle prestazioni contrattuali d'appalto sottintendeva l'ammissione che per l'attività di direzione dei lavori non v'era prescrizione e che la diversa decisione del Tribunale d'appello sarebbe il frutto di un errato e arbitrario apprezzamento della portata dell'ammissione dell'opponente.

Come detto, infatti, il tema della limitazione dell'eccezione non è più stato riproposto dinanzi all'autorità d'appello.

3. L'argomento appena esposto può forse venir messo in relazione con la dichiarazione di rinuncia a prevalersi dell'eccezione di prescrizione sottoscritta dall'opponente il 25 marzo 1993 (doc. QQ), che il ricorrente ha introdotto unitamente alle osservazioni all'appello e che la Corte cantonale ha rifiutato di acquisire agli atti in applicazione dell' art. 321 lett. b CPC /TI, giusta il quale la produzione di nuovi documenti in sede di appello è esclusa. La Corte ne ha pure negato l'acquisizione d'ufficio, lo scopo dell' art. 322 CPC /TI non essendo quello di supplire alle negligenze delle parti nel loro dovere di proporre le prove secondo le modalità stabilite dal codice di rito.

Secondo il ricorrente la decisione dei giudici ticinesi a questo riguardo viola il diritto di essere sentito garantito dall' art. 29 cpv. 2 Cost. nonché dagli art. 83 cpv. 1 e 84 CPC /TI (diritti della controparte e contraddittorio). A torto.

In quanto basata sulla tesi, già disattesa, della presentazione da parte dell'opponente di una nuova eccezione in sede di appello, la censura non ha infatti nessuna possibilità di esito favorevole. Come spiegato nel considerando precedente, nella risposta alla petizione l'opponente ha espresso in maniera inequivocabile la volontà di ottenere la reiezione integrale della petizione, prevalendosi fra l'altro dell'eccezione di prescrizione. Dal canto suo, con la replica, il ricorrente ha chiesto di respingere l'eccezione rilevando che il termine di prescrizione iniziava a decorrere solamente una volta adempiute tutte le obbligazioni contemplate dal contratto e non dopo ogni singola prestazione. Ciò significa che negli allegati introduttivi il tema della lite è stato fissato chiaramente, sicché ciascuna parte doveva addurre i mezzi di prova di cui disponeva a quel momento (art. 78 cpv. 2 seconda frase CPC/TI). Posto che la rinuncia alla prescrizione porta la data del 25 marzo 1993, il ricorrente ne era in possesso già quando ha introdotto la petizione, il 27 aprile 1993, né egli ha mai sostenuto il contrario. In simili circostanze non v'è spazio per poter ammettere una violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto di richiedere l'assunzione di prove. Tale facoltà presuppone infatti che i mezzi di prova di cui è stata chiesta l'assunzione siano stati presentati nelle forme e nei modi prescritti dalla legge cantonale ( DTF 126 I 15 consid. 2a/aa con rinvii). Ciò che in concreto non è avvenuto.

La decisione del Tribunale d'appello di rifiutare l'acquisizione di tale documento non configura pertanto una violazione del diritto di essere sentito e resiste alla critica di arbitrio.

4. Da ultimo, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver arbitrariamente trascurato il fatto che, nell'allegato di appello, l'opponente ha pacificamente ammesso l'avvenuta rinuncia a prevalersi della prescrizione a far tempo dal 25 marzo 1993, nonostante la mancata produzione del relativo documento.

Anche su questo punto il gravame è destinato all'insuccesso. Nell'appello l'opponente ha infatti semplicemente dichiarato di aver rinunciato alla prescrizione il 25 marzo 1993, riferendosi al documento OO, con il quale egli aveva effettivamente rinunciato a sollevare l'eccezione di prescrizione dal 25 marzo 1992 al 31 marzo 1993. Egli non si è per contro pronunciato sulla sottoscrizione del doc. QQ.

Sia come sia, quand'anche si volesse ammettere che l'opponente si riferiva in realtà a tale scritto, egli non ha precisato la durata della rinuncia firmata il 25 marzo 1993.

In queste circostanze la mancata considerazione delle sue affermazioni nel senso auspicato dal ricorrente non può essere ritenuta arbitraria. L'arbitrio non si realizza, infatti, già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile. Per poter ammettere l'arbitrio è necessario che la decisione impugnata appaia - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile (sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1).

5. Da tutto quanto esposto discende la reiezione integrale del gravame.

Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). Esse sono pertanto poste a carico del Comune ricorrente, intervenuto nel procedimento in qualità di parte, per tutelare i propri interessi pecuniari (cfr. art. 156 cpv. 2 OG ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso di diritto pubblico è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà fr. 7'000.-- all'opponente per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 giugno 2004

In nome della I Corte civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: