Petitioner Seeks Review of Inadmissible Legal Aid Appeal Based on Health and Financial Status
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought revision of a prior decision made by the Swiss Federal Tribunal, which had previously declared their appeal against a Zurich court's decision on judicial assistance inadmissible due to insufficient justification. The individual claimed that they were experiencing cognitive impairments, financial difficulties, and had undergone a significant surgical procedure, impacting their ability to sustain legal costs. However, the Federal Tribunal found the revision request did not meet the necessary legal grounds for admissibility, as it lacked the required evidence to justify a review of the initial ruling. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Petitioner Seeks Review of Inadmissible Legal Aid Appeal Based on Health and Financial Status: The individual claimed that they were experiencing cognitive impairments, financial difficulties, and had undergone a significant surgical procedure, impacting their ability to sustain legal costs. However, the Federal Tribunal found the revision request did not meet the necessary legal grounds for admissibility, as it lacked the required evidence to justify a review of the initial ruling. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed as the basis for deciding on the manifestly inadmissible revision request using a summary procedure.
Applied to order the applicant to bear the court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F_16/2015
Sentenza del 23 novembre 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Hohl,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Cantone Zurigo, 8090 Zurigo,
rappresentato dal Presidente dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 15, 8001 Zurigo,
controparte,
I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 13/15, 8001 Zurigo.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_489/2015 del 5 ottobre 2015.
Considerando:
che con sentenza del 5 ottobre 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo e concernente una domanda di assistenza giudiziaria per una procedura di conciliazione da incoare;
che con scritto datato 19 ottobre 2015 A.________ ha indicato di voler presentare una richiesta di revisione, adducendo in sostanza di essere stato sottoposto a una perizia extragiudiziale da cui risulterebbe una riduzione delle sue facoltà cognitive, di non essere in grado di sostenere con i suoi mezzi finanziari i costi di una procedura di conciliazione e di essere pure stato ricoverato nel mese di agosto 2015 per un delicato intervento chirurgico;
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;
che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012);
che lo scritto datato 19 ottobre 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata ( art. 109 LTF ), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo.
Losanna, 23 novembre 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti