Federal Supreme Court Dismisses Revision Request for Insufficient Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for the revision of a prior decision made by the Swiss Federal Tribunal, which had declared inadmissible an appeal concerning the taxation of professional fees for legal representation. The appellant claimed that the previous ruling distorted legal principles related to free legal aid and attorney representation. However, the request for revision failed to meet the legal requirements necessary for such a procedure, specifically lacking a valid basis for revision as outlined in relevant legal provisions. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible, leading to the imposition of court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Revision Request for Insufficient Grounds: The appellant claimed that the previous ruling distorted legal principles related to free legal aid and attorney representation. However, the request for revision failed to meet the legal requirements necessary for such a procedure, specifically lacking a valid basis for revision as outlined in relevant legal provisions. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible, leading to the imposition of court costs on the appellant.
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KI-generiertUsed to justify deciding the manifestly inadmissible revision request using summary reasoning, similar to a simplified procedure.
Cited to impose court costs on the unsuccessful party (the applicant).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F_14/2015
Sentenza del 27 ottobre 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
B.________,
controparte,
III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4D_15/2015 del 17 marzo 2015.
Considerando:
che con sentenza 17 marzo 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, il ricorso introdotto da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e concernente la tassazione della nota professionale dell'avv. B.________, già patrocinatrice d'ufficio della ricorrente;
che in uno scritto 27 marzo 2015, intitolato " Richiesta di revisione ", A.________ menziona la predetta sentenza, formula delle " osservazioni " e sostiene che " una simile decisione distorce la legge in materia di gratuito patrocinio, della libera circolazione degli avvocati e del diritto di essere sentito, creando poca chiarezza e molta incongruenza ";
che con lettera 8 ottobre 2015 A.________, riferendosi al summenzionato scritto, sollecita l'emanazione di una decisione;
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;
che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012);
che lo scritto del 27 marzo 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata ( art. 109 LTF ), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 ottobre 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti