Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_86/2008 KI-generiert

Appellant v. Eviction Order

Geschäftsnummer 4D_86/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a rental eviction involving a dispute about the timely payment of a deposit related to legal costs. An eviction order was issued against the tenant, who subsequently appealed the decision. During the appeal process, the tenant was required to pay a deposit by a specified deadline, which was not met, leading to the dismissal of the appeal by the lower court. The tenant then sought to contest this dismissal in a higher court, arguing against the eviction and the validity of the dismissal based on late payment. However, the higher court found the appeal to be inadmissible due to inadequate legal reasoning and failure to establish any violation of constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 312 CPC, Art. 72 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Appellant v. Eviction Order: An eviction order was issued against the tenant, who subsequently appealed the decision. During the appeal process, the tenant was required to pay a deposit by a specified deadline, which was not met, leading to the dismissal of the appeal by the lower court. The tenant then sought to contest this dismissal in a higher court, arguing against the eviction and the validity of the dismissal based on late payment. However, the higher court found the appeal to be inadmissible due to inadequate legal reasoning and failure to establish any violation of constitutional rights.

Schlagwörter

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Räumungsbefehl Mitteilungsfrist Streitgegenstand Kostenvorschuss Zahlungsauftrag ordentliches Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 312 CPC
100.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'anticipo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe andato deserto ai sensi dell' art. 312 CPC /TI;
Art. 72 LTF
che il gravame è rivolto contro una decisione pronunciata in materia civile, dato che la vertenza riguarda il diritto del ricorrente di continuare ad occupare i locali appartenenti all'opponente ( art. 72 LTF );
Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
LTF, non essendo raggiunto il valore litigioso minimo per il ricorso in materia civile ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) né trattandosi di una controversia concernente una questione d'importanza fondamentale ( art.
Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF
b LTF ) né trattandosi di una controversia concernente una questione d'importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF );
Art. 116 LTF
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );
Art. 42 cpv. 2 LTF
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , combinato con l' art.
Art. 106 cpv. 2 LTF
2 LTF , combinato con l' art. 106 cpv. 2 LTF , l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati con la decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione ( DTF 133 III 393 consid.
Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the non-imposition of judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_86/2008 /biz

Sentenza del 29 luglio 2008

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Corboz, presidente,

cancelliera Gianinazzi.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente,

patrocinato dall'avv. Pier Carlo Blotti.

Oggetto

sfratto, versamento tardivo dell'anticipo,

ricorso contro il decreto emanato il 19 maggio 2008

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Visto:

che il 20 marzo 2008 il Segretario assessore della Giurisdizione di Blenio ha ordinato lo sfratto di A.________ ;

che il 31 marzo 2008 A.________ ha impugnato il decreto di sfratto dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

che il 16 aprile 2008 la Presidente della Camera adita gli ha assegnato un termine di quindici giorni dalla ricezione della diffida - avvenuta il 23 aprile 2008 - per effettuare sul conto corrente postale del Tribunale d'appello un deposito di fr. 100.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'anticipo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe andato deserto ai sensi dell' art. 312 CPC /TI;

che, considerato come il versamento sia stato effettuato tardivamente, il 13 maggio 2008, allorquando il termine era giunto a scadenza l'8 maggio precedente, l'appello è stato stralciato dai ruoli con decreto del 19 maggio 2008;

che contro questo decreto A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento dell'atto impugnato così come l'annullamento della disdetta e del decreto di sfratto;

che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a pronunciarsi sul gravame;

considerando:

che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito ( DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2);

che il gravame è rivolto contro una decisione pronunciata in materia civile, dato che la vertenza riguarda il diritto del ricorrente di continuare ad occupare i locali appartenenti all'opponente ( art. 72 LTF );

che l'allegato ricorsuale può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF, non essendo raggiunto il valore litigioso minimo per il ricorso in materia civile ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) né trattandosi di una controversia concernente una questione d'importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF );

che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , combinato con l' art. 106 cpv. 2 LTF , l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati con la decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione ( DTF 133 III 393 consid. 6);

che l'allegato sottoposto al vaglio del Tribunale federale non soddisfa i requisiti di motivazione appena esposti, giacché il ricorrente non si prevale di una violazione dei diritti costituzionali;

ch'egli si limita infatti a rilevare di aver a suo tempo segnalato al Tribunale d'appello che sarebbe stato assente fino all'inizio di maggio;

che questo argomento non può essergli di nessun soccorso, poiché secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, chi - pendente un procedimento giudiziario - si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli vengano tempestivamente trasmessi ( DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 con rinvii; cfr. anche sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa 2A.558/2000, pubblicata in RDAT 2001 II n. 12 pag. 54), rispettivamente a organizzarsi affinché eventuali termini siano ossequiati durante la sua assenza, per esempio designando un rappresentante abilitato ad agire a suo nome e per suo conto ( DTF 119 V 89 consid. 4b/aa);

che tenuto conto di quanto sopra esposto il ricorso si avvera d'acchito inammissibile siccome privo di una motivazione adeguata;

che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che si può anche rinunciare ad addossare spese giudiziarie al ricorrente soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che all'opponente, nemmeno invitato a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;

per questi motivi, il presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 luglio 2008

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi