Appeal against Refusal of Court Fee Waiver Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning the payment of judicial fees, where the applicant contested a decision by the Cantonal Court that had rejected her request for a waiver of the imposed fees following the dismissal of a challenge against a judge's recusal. The applicant was instead offered a payment plan for the fees. She appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance due to her financial situation. However, the tribunal found that her appeal was inadmissible due to insufficient grounds and a lack of constitutional rights violations, which also led to the rejection of her request for judicial assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 lett. m LTF, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 115 lett. b LTF, Art. 112 CPC; Appeal against Refusal of Court Fee Waiver Inadmissible: The applicant was instead offered a payment plan for the fees. She appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance due to her financial situation. However, the tribunal found that her appeal was inadmissible due to insufficient grounds and a lack of constitutional rights violations, which also led to the rejection of her request for judicial assistance.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on insufficient reasoning, decided under the simplified procedure.
The request for legal aid was rejected due to the lack of a favorable outcome for the appeal.
Waiver of court fees was decided based on this provision due to the particularities of the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_70/2014
Sentenza dell'8 ottobre 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino , Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
condono della tassa giustizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2014 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 10 marzo 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha posto a carico di A.________ le spese processuali di fr. 400.-- attinenti alla reiezione del reclamo presentato contro la decisione con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord aveva respinto la domanda tendente alla ricusa del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che il 12 agosto 2014 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di condono della predetta tassa di giustizia, accordando però a A.________ la possibilità di pagarla in 11 rate mensili di fr. 33.50 e una rata finale di fr. 31.50;
che A.________ insorge al Tribunale federale contro tale decisione con ricorso 12 settembre 2014, postulando pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che la decisione cantonale non può essere impugnata né con un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. m LTF) né con un ricorso in materia civile, il valore di lite minimo previsto dall' art. 74 LTF per l'inoltro di un tale rimedio non essendo raggiunto;
che pertanto entra in linea di conto unicamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale, rimedio di diritto con cui può soltanto essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ) alle condizioni previste dall' art. 106 cpv. 2 LTF , e cioè con una motivazione puntuale e precisa, riferita alla sentenza impugnata, in cui viene spiegato quali diritti si pretendono violati e in cosa consiste la violazione ( DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2; 130 I 258 consid. 1.3);
che giusta l' art. 115 lett. b LTF è legittimato al ricorso sussidiario in materia costituzionale solo chi ha un interesse legittimo (e cioè giuridicamente protetto) all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata;
che giusta l' art. 112 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice
può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono;
che tale norma attribuisce al giudice un ampio margine di giudizio e apprezzamento e non pare quindi conferire all'istante un diritto di ottenere il condono delle spese giudiziarie;
che così stando le cose la ricorrente non pare nemmeno essere legittimata ad impugnare la decisione cantonale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che in concreto la questione non merita tuttavia maggiore disamina;
che infatti il ricorso si appalesa in ogni caso inammissibile in ragione della sua motivazione manifestamente insufficiente, la ricorrente non censurando alcuna violazione di un diritto costituzionale in modo conforme a quanto previsto dall' art. 106 cpv. 2 LTF ;
che esso va quindi deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente;
che viste le particolarità del caso si rinuncia tuttavia al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione alla ricorrente e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 ottobre 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti