Cantonal Debt Enforcement and Appeal Admissibility under Insufficient Constitutional Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a claimant pursued legal action against a company in order to recover a debt resulting from the use of a credit card, amounting to CHF 10,063.50, along with interest. The local court initially ruled in favor of the claimant, but the appellate court subsequently dismissed the claimant's appeal. The claimant then contested the appellate court's decision in the Federal Tribunal, arguing that they had not been afforded the opportunity to attend a hearing and were unable to participate effectively due to language barriers. The claimant also sought legal assistance for the federal procedure. However, the court found that the matter was not civil in nature and failed to meet the necessary legal thresholds for consideration, ultimately ruling the appeal inadmissible and denying the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Cantonal Debt Enforcement and Appeal Admissibility under Insufficient Constitutional Argumentation: The local court initially ruled in favor of the claimant, but the appellate court subsequently dismissed the claimant's appeal. The claimant then contested the appellate court's decision in the Federal Tribunal, arguing that they had not been afforded the opportunity to attend a hearing and were unable to participate effectively due to language barriers. The claimant also sought legal assistance for the federal procedure. However, the court found that the matter was not civil in nature and failed to meet the necessary legal thresholds for consideration, ultimately ruling the appeal inadmissible and denying the request for legal assistance.
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KI-generiertUsed to decide on the inadmissibility of the appeal in the simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF for the decision on inadmissibility in the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.
Used to impose court costs on the appellant due to being unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_39/2015
Sentenza del 14 luglio 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
opponente.
Oggetto
azione creditoria,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che la B.________SA ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano A.________ con un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 4 marzo 2015 tendente ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'063.50 (pretesa risultante dall'uso di una carta di credito), oltre interessi al 15 % dal 30 novembre 2006 su fr. 9'470.95, e il rigetto definitivo dell'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo emesso il 19 novembre 2014 dall'Ufficio di esecuzione di Ginevra;
che il Pretore aggiunto ha, con decisione 21 aprile 2015, interamente accolto l'istanza;
che con sentenza 29 maggio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un appello del convenuto;
che A.________ chiede con ricorso del 3 luglio 2015 al Tribunale federale di annullare la sentenza d'appello, dopo aver accertato la mancata convocazione a un'udienza innanzi all'ultima instanza cantonale con la conseguente impossibilità di domandare l'assistenza giudiziaria e di partecipare efficacemente alla procedura condotta in una lingua che non capisce;
che il ricorrente ha pure postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che, conformemente alla regola espressa dall' art. 54 cpv. 1 LTF alla quale non v'è motivo di scostarsi, questa sentenza è redatta nella lingua italiana, sebbene l'atto di ricorso sia scritto in francese;
che, contrariamente a quanto pare ritenere il ricorrente, la presente causa è di natura pecuniaria;
che la sentenza impugnata non è però suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie;
che il ricorrente non spiega cosa gli avrebbe impedito di presentare una domanda di assistenza giudiziaria con la sua impugnativa né indica quale suo diritto costituzionale avrebbe imposto alla Corte di appello ticinese d'indire un'udienza per permettergli di presentare una tale domanda;
che nemmeno l'apodittica invocazione di un diritto di essere informato in una lingua nota adempie le predette esigenze di motivazione;
che infine neppure la lamentela concernente una pretesa mancata informazione da parte della creditrice costituisce un'ammissibile critica rivolta contro la decisione impugnata;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente dall'eventuale indigenza del ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 luglio 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti