Debtor's Challenge to Health Insurance Premiums Dismissed on Appeal Threshold
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed a legal action seeking a declaration of the non-existence of a series of debts amounting to CHF 14,132.30, related to overdue health insurance premiums, against a company. The case was initially dismissed by a court in Locarno-Città, and an appeal to the II Civil Chamber of the Appellate Court of the Canton of Ticino was also rejected due to insufficient reasoning and the failure to meet procedural requirements. The appellant then brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking a ruling against the appellate court's decision, but failed to properly argue constitutional rights violations, leading to the Tribunal deeming the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 311 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 117 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Debtor's Challenge to Health Insurance Premiums Dismissed on Appeal Threshold: The case was initially dismissed by a court in Locarno-Città, and an appeal to the II Civil Chamber of the Appellate Court of the Canton of Ticino was also rejected due to insufficient reasoning and the failure to meet procedural requirements. The appellant then brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking a ruling against the appellate court's decision, but failed to properly argue constitutional rights violations, leading to the Tribunal deeming the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide upon the clearly insufficiently motivated appeal in the simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF for the use of the simplified procedure for an inadmissible appeal.
Used as the basis for the exceptional decision not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_25/2020
Sentenza del 6 maggio 2020
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ AG,
opponente.
Oggetto
azione di accertamento dell'inesistenza del debito,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2019.191).
Considerando:
che con giudizio 30 ottobre 2019 il Pretore supplente della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto in ordine la domanda, inoltrata nella procedura sommaria di tutela nei casi manifesti da A.________ nei confronti della B.________ AG, con cui l'istante aveva chiesto di accertare l'inesistenza di una serie di debiti, nonché l'annullamento delle esecuzioni per complessivi fr. 14'132.30 contro di lui promosse per l'incasso dei premi di cassa malati;
che con sentenza 24 febbraio 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello presentato da A.________;
che giusta la Corte cantonale l'appellante non aveva soddisfatto l'obbligo di motivazione dell' art. 311 cpv. 1 CPC , si era inammissibilmente prevalso di nuove richieste e non aveva spiegato le ragioni da cui avrebbe potuto essere dedotta l'inesistenza dei debiti;
che l'autorità inferiore ha pure indicato all'appellante la via da seguire in caso di controversie con la sua cassa malati;
che con scritto non datato ma consegnato alla posta il 31 marzo 2020 A.________ afferma di ricorrere contro la sentenza di appello;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, ragione per cui la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2);
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale;
che infatti il ricorrente indica di avere infruttuosamente contattato degli avvocati, di avere tentato di risolvere direttamente la controversia con il suo assicuratore contro le malattie, di disporre quale unica entrata di una rendita AVS annua di fr. 12'960.-- e di sperare di trovare nel tribunale adito "la giusta via" per uscire da questa situazione, ma omette di confrontarsi con le considerazioni poste a fondamento della decisione impugnata;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che eccezionalmente, viste le particolarità del caso, si rinuncia a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 maggio 2020
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti